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Sentenza

Sentenza del 14/05/2018 n. 95 - Comm. Trib. Reg. Friuli Venezia Giulia

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

L'Agenzia delle Entrate aveva recuperato a tassazione euro 1.772,00 di IVA ritenuta indebitamente detratta dalla società nel periodo d'imposta 2010, sostenendo che l'attività di raccolta delle giocate tramite videogiochi non fosse accessoria rispetto all'attività principale di bar. Di conseguenza, secondo l'Ufficio, la detrazione dell'IVA sugli acquisti avrebbe dovuto essere calcolata secondo il meccanismo del pro rata previsto dall'art. 19, comma 5, del D.P.R. 633/1972. La società ha contestato l'accertamento sostenendo che l'attività di gioco era meramente accessoria, svolta tramite sole due apparecchiature, con incidenza marginale sul volume d'affari e senza significativo impiego di beni o servizi soggetti a IVA.

La decisione

La Commissione Provinciale ha accolto il ricorso e annullato l'avviso di accertamento, ritenendo l'attività di gioco accessoria rispetto a quella di bar. L'Agenzia delle Entrate ha appellato la decisione, ma la Commissione Regionale per il Friuli Venezia Giulia ha confermato integralmente la sentenza di primo grado. È stato quindi definitivamente annullato l'avviso di accertamento e l'Agenzia è stata condannata a rifondere le spese del secondo grado, liquidate in euro 1.000,00 oltre IVA e accessori di legge.

Norme richiamate

  • Art. 19, comma 5, del D.P.R. 633/1972

    La norma disciplina il meccanismo di detrazione dell'IVA secondo il criterio del pro rata quando il soggetto passivo effettua sia operazioni che danno diritto alla detrazione sia operazioni che non la consentono. Nel caso concreto, il giudice ha escluso l'applicazione del pro rata ritenendo l'attività di gioco meramente accessoria.

  • Art. 110, comma 6, lettera a), del TULPS

    La disposizione individua gli apparecchi da gioco utilizzati per la raccolta delle giocate oggetto della controversia.

  • Art. 19, n. 2, della sesta direttiva 77/388/CEE

    La non inclusione delle operazioni accessorie nel denominatore della frazione usata per il calcolo del pro rata serve ad assicurare la perfetta neutralità del sistema comune IVA.

    Le operazioni accessorie, che comportano un impiego estremamente limitato di beni o servizi soggetti a IVA, non devono alterare il calcolo del pro rata, perché la loro inclusione potrebbe falsare l'effettiva misura della detrazione.

  • Corte di Giustizia dell'Unione europea, sentenza 6 marzo 2008, causa C-98/07

    La sentenza è richiamata per il principio secondo cui la qualificazione di un'operazione come accessoria dipende anche dall'entità dell'impiego di beni e servizi soggetti a IVA e dalla necessità di preservare la neutralità dell'imposta.

  • Corte di Giustizia dell'Unione europea, sentenza 29 aprile 2004, causa C-77/01

    La redditività o l'ammontare dei ricavi derivanti da un'attività non sono, da soli, decisivi per escluderne la natura accessoria. Occorre valutare concretamente l'impiego di beni e servizi soggetti a IVA e il rapporto funzionale con l'attività principale.

Massime di principio

  • Per stabilire se un'attività sia accessoria ai fini IVA occorre effettuare una valutazione concreta e complessiva, considerando il numero e l'importanza delle operazioni, l'incidenza sul volume d'affari, l'organizzazione dedicata e l'impiego di beni o servizi soggetti a IVA.
  • La mera produzione di ricavi, anche se significativa, non è necessariamente sufficiente a qualificare un'attività come principale o autonoma; è rilevante anche il suo collegamento funzionale con l'attività prevalente.
  • Quando un'attività utilizza in modo estremamente limitato beni e servizi soggetti a IVA, la sua inclusione nel calcolo del pro rata può compromettere la neutralità dell'imposta e può essere esclusa se l'attività è realmente accessoria.
  • Nel caso di attività di gioco svolta all'interno di un bar, il ridotto numero di apparecchiature, l'assenza di una struttura organizzativa autonoma, l'incidenza marginale sui ricavi e il limitato impiego di costi soggetti a IVA sono elementi favorevoli alla qualificazione come attività accessoria.
  • La qualificazione non dipende da un solo elemento, ma dalla verifica del nesso funzionale e organizzativo tra l'attività principale e quella secondaria; la documentazione contabile e organizzativa assume quindi particolare importanza.

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