Sentenza del 14/05/2018 n. 226 - Comm. Trib. Reg. per l'Umbria
Maggior reddito-Sopravvenienza attiva non dichiarata-Rinuncia del socio a crediti/costi indebitamente dedotti- Legittimità
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La società ha impugnato l'accertamento relativo al 2010, con cui erano stati recuperati a tassazione IRES e IRAP un maggior reddito derivante principalmente da una sopravvenienza attiva di euro 384.487,00, conseguente alla rinuncia del socio unico a crediti indicati contabilmente come "fatture da ricevere", oltre a costi ritenuti indebitamente dedotti per euro 30.166,51 ed euro 3.066,65. La contribuente ha sostenuto che la rinuncia del socio, effettuata con finalità di patrimonializzazione, fosse fiscalmente neutra; ha inoltre contestato il mancato riconoscimento di una perdita immobiliare e l'inattendibilità delle scritture contabili.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha accolto parzialmente l'appello. Ha escluso la tassabilità della sopravvenienza attiva derivante dalla rinuncia del socio, ritenendo valida la rinuncia risultante dal verbale dell'assemblea della società controllata, poiché il socio era unico e controllante. Ha invece confermato il mancato riconoscimento della perdita di euro 33.233,00 relativa all'abbandono di un complesso immobiliare, poiché la sola perizia di stima non dimostrava elementi certi e precisi dell'irrecuperabilità del bene. Sono state inoltre confermate le ulteriori riprese fondate sulle irregolarità contabili e la legittimità dell'accertamento analitico-induttivo, nonché il riferimento al regime delle società non operative. La sentenza di primo grado è stata quindi riformata parzialmente e le spese di entrambi i gradi sono state compensate.
Norme richiamate
Art. 88, comma 4, D.P.R. n. 917/1986 (TUIR)
La rinuncia, da parte del socio, ai crediti nei confronti della società non va considerata sopravvenienza attiva ove sia operata in conto capitale.
La rinuncia del socio al credito, quando esprime la volontà di patrimonializzare la società, non costituisce una sopravvenienza attiva imponibile. Non è equiparabile alla remissione del debito effettuata da un soggetto estraneo alla compagine sociale.
Art. 101, comma 5, D.P.R. n. 917/1986 (TUIR)
Le perdite dei beni e dei crediti sono deducibili se risultano da elementi certi e precisi.
La deduzione della perdita richiede prove oggettive e rigorose dell'irrecuperabilità del bene o del credito. Una perizia di stima, da sola, non è sufficiente se non dimostra concretamente la perdita definitiva.
Art. 39, comma 2, lett. d), D.P.R. n. 600/1973
Consente l'accertamento induttivo quando le scritture contabili risultano complessivamente inattendibili sulla base di irregolarità specificamente individuate dall'Amministrazione finanziaria.
Cass., Sez. tributaria, 24 marzo 2017, n. 7636
La rinuncia del socio al credito, se effettuata in conto capitale e con funzione di rafforzamento patrimoniale della società, non genera una sopravvenienza attiva fiscalmente imponibile.
Massime di principio
- La rinuncia del socio a un credito verso la società può essere fiscalmente neutra quando risulta chiaramente collegata a un'operazione di patrimonializzazione o a un versamento in conto capitale.
- La rinuncia deve essere adeguatamente documentata, preferibilmente con una deliberazione o un verbale societario dal quale risultino il creditore, l'importo, il credito oggetto di rinuncia e la finalità patrimoniale dell'operazione.
- In una struttura societaria con socio unico o società controllante, la rinuncia formalizzata nel verbale della controllata può essere considerata valida se dimostra in modo sostanziale la volontà del socio creditore, anche se l'Amministrazione può contestare eventuali carenze formali.
- La contabilizzazione di una rinuncia come sopravvenienza attiva non implica automaticamente la sua imponibilità: occorre verificare la causa dell'operazione e la qualifica del soggetto rinunciante.
- Le perdite su beni o crediti sono deducibili soltanto in presenza di elementi certi e precisi che attestino la perdita definitiva; una valutazione estimativa o una semplice svalutazione contabile normalmente non bastano.
- Scritture contabili irregolari o inattendibili possono legittimare un accertamento induttivo e il recupero di componenti negativi non adeguatamente provati.
- La decisione è solo parzialmente favorevole al contribuente: il principio sulla neutralità della rinuncia del socio non impedisce il recupero di altri costi o perdite non adeguatamente documentati.
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