Sentenza del 14/05/2018 n. 39 - Comm. Trib. Prov. Lodi
Ici - Astratta edificabilità dell'area - Sussistenza del presupposto d'imposta - Limiti potenzialità edificatoria.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda l'assoggettabilità all'ICI di un'area qualificata come edificabile e la determinazione della relativa base imponibile. L'art. 2, comma 1, lettera b), del d.lgs. n. 504/1992 adotta una nozione ampia di area edificabile, fondata sulla mera potenzialità edificatoria, senza richiedere che l'edificazione sia immediatamente possibile o già concretamente realizzabile. Tuttavia, la maggiore o minore attualità della capacità edificatoria e i vincoli che la limitano devono essere considerati nella stima del valore venale. In particolare, l'assenza di opere di urbanizzazione primaria e di una strada di accesso incide negativamente sul valore dell'area.
La decisione
È riconosciuta la sussistenza del presupposto impositivo ICI anche in presenza di una potenzialità edificatoria non immediatamente attuabile. Tuttavia, i limiti materiali e urbanistici all'edificazione, come la mancanza di urbanizzazione primaria e di accesso stradale, non escludono l'imposta, ma comportano una riduzione del valore venale e quindi della base imponibile. Il testo non indica espressamente le parti processuali né il dispositivo completo, pertanto non è possibile individuare con certezza l'esito formale del ricorso.
Norme richiamate
Art. 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504
delinea una nozione di area edificabile ampia e ispirata alla mera potenzialità edificatoria
Un'area può essere considerata edificabile ai fini ICI anche quando l'edificazione non sia immediata o pienamente attuabile. Le limitazioni concrete all'edificabilità incidono sulla quantificazione del valore venale, non necessariamente sull'esistenza del presupposto d'imposta.
Massime di principio
- Ai fini ICI, la qualificazione urbanistica di un'area come edificabile può essere sufficiente a integrare il presupposto d'imposta, anche se l'edificazione è condizionata o non immediatamente realizzabile.
- I vincoli urbanistici, la mancanza di opere di urbanizzazione e l'assenza di accesso stradale non eliminano automaticamente l'imponibilità, ma devono essere considerati per ridurre il valore venale dell'area.
- La base imponibile deve riflettere il valore commerciale effettivo e concreto del terreno, tenendo conto della sua potenzialità edificatoria reale e dei costi o ostacoli necessari per renderla attuabile.
- In una situazione analoga, il contribuente dovrebbe documentare i limiti all'edificazione, i costi di urbanizzazione, le difficoltà di accesso e ogni altro elemento utile a dimostrare un valore venale inferiore rispetto a quello astrattamente desumibile dalla destinazione urbanistica.
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