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Sentenza

Sentenza del 14/05/2018 n. 227 - Comm. Trib. Reg. per l'Umbria

IRPEF- Avvisi accertamento- Trasferte personale dipendente (autista)-Esercizio autotrasporto- Impresa autorizzata- Spettanza deduzione- Compete

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

L'Agenzia delle Entrate contestava la deduzione forfetaria prevista dall'art. 95, comma 4, del TUIR, pari complessivamente a 161.725,70 euro, ritenendo che essa spettasse solo in presenza di effettive spese o indennità di trasferta corrisposte ai dipendenti. Sosteneva inoltre che gli autisti della società non effettuassero vere trasferte, poiché il servizio fuori Comune costituiva parte ordinaria e itinerante della loro attività, e contestava la qualificazione della società come impresa autorizzata all'autotrasporto di merci per conto terzi.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale di Perugia ha respinto l'appello dell'Agenzia delle Entrate e confermato il riconoscimento della deduzione. Ha stabilito che la deduzione dell'art. 95, comma 4, TUIR ha natura forfetaria e può spettare anche quando non siano state corrisposte indennità di trasferta, poiché l'importo è fissato dalla legge per ogni giorno di trasferta e prescinde da quanto effettivamente erogato al dipendente. Non rileva inoltre che l'autista lavori abitualmente in modo itinerante né la specifica tipologia di autotrasporto esercitata, purché l'impresa sia autorizzata all'autotrasporto. Le spese di giudizio sono state compensate tra le parti.

Norme richiamate

  • Art. 95, comma 4, del d.P.R. n. 917/1986 (TUIR)

    deduzione prevista per le trasferte del personale dipendente delle imprese autorizzate all'esercizio dell'autotrasporto

    La norma riconosce una deduzione forfetaria per ciascun giorno di trasferta fuori dal Comune agli autisti dipendenti di imprese autorizzate all'autotrasporto. Secondo la sentenza, il beneficio prescinde dall'effettiva corresponsione di un'indennità o dal sostenimento documentato di specifiche spese di trasferta.

  • Art. 66, comma 5, del TUIR

    La disposizione è richiamata come elemento sistematico a sostegno dell'esistenza di misure fiscali agevolative o di favore per le imprese autorizzate all'autotrasporto.

  • Art. 62 della legge n. 342/2000

    La norma è richiamata, insieme all'art. 66, comma 5, TUIR, per evidenziare l'attenzione legislativa verso il settore dell'autotrasporto in conto terzi.

  • Art. 41-bis del d.P.R. n. 600/1973

    È la disposizione in base alla quale l'Amministrazione finanziaria aveva recuperato a imposizione il maggior reddito d'impresa ritenuto derivante dalla deduzione contestata.

Massime di principio

  • La deduzione forfetaria per le trasferte degli autisti può spettare anche se il datore di lavoro non ha corrisposto una specifica indennità di trasferta: non è necessariamente subordinata alla prova di un costo analitico o di un rimborso al dipendente.
  • Il presupposto centrale è l'effettivo svolgimento di trasferte fuori dal territorio comunale e la qualifica dell'impresa come autorizzata all'autotrasporto; l'attività itinerante dell'autista non esclude di per sé il beneficio.
  • La norma non richiede una particolare tipologia di trasporto: il beneficio può applicarsi anche ad attività ambientali o di trasporto rifiuti, se l'impresa possiede i requisiti autorizzativi necessari.
  • In situazioni analoghe è opportuno documentare i giorni di attività fuori Comune, la mansione di autista, l'iscrizione o autorizzazione all'autotrasporto e il collegamento tra le trasferte e l'attività d'impresa.
  • La deduzione deve essere distinta dalle indennità eventualmente pagate al dipendente: l'assenza di queste ultime non comporta automaticamente la perdita della deduzione, secondo l'interpretazione adottata dalla sentenza.

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