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Sentenza

Sentenza del 14/05/2018 n. 92 - Comm. Trib. Reg. Friuli Venezia Giulia

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La contribuente sosteneva l'illegittimità della comunicazione preventiva di ipoteca relativa a un debito di circa 22.046 euro, deducendo principalmente il mancato superamento della soglia prevista dall'art. 77 del d.P.R. n. 602/1973 e l'inapplicabilità della misura ai beni conferiti in un fondo patrimoniale, in quanto soggetti ai limiti dell'art. 170 c.c. Contestava inoltre la legittimità della procedura.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale ha respinto l'appello e confermato integralmente la sentenza di primo grado, che aveva rigettato il ricorso. Ha ritenuto superata la soglia minima di 20.000 euro, considerando complessivamente i crediti iscritti a ruolo, anche non tributari. Ha inoltre qualificato l'iscrizione ipotecaria ex art. 77 del d.P.R. n. 602/1973 come misura cautelare e non come atto dell'espropriazione forzata; pertanto, non ha ritenuto applicabile il limite dell'art. 170 c.c. previsto per i beni costituiti in fondo patrimoniale. Le spese del grado sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • Art. 77 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

    L'iscrizione ipotecaria può essere attivata quando l'importo complessivo dei crediti iscritti a ruolo supera la soglia normativa. Nel caso esaminato, la soglia di 20.000 euro è stata ritenuta superata considerando tutti i crediti risultanti dai ruoli, inclusi quelli non tributari.

  • Artt. 76 e 77 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

    Ai fini del raggiungimento della soglia per l'iscrizione ipotecaria, devono essere considerati complessivamente i crediti iscritti a ruolo, anche se di natura previdenziale o comunque non tributaria.

  • Art. 50, comma 2, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

    L'intimazione di pagamento è necessaria quando l'espropriazione forzata non sia iniziata entro un anno dalla notifica della cartella, ma non costituisce un presupposto generale dell'iscrizione ipotecaria, che è una procedura distinta e cautelare.

  • Art. 170 c.c.

    La limitazione all'esecuzione sui beni costituiti in fondo patrimoniale non è stata ritenuta applicabile all'iscrizione ipotecaria prevista dall'art. 77 del d.P.R. n. 602/1973, poiché quest'ultima non è considerata un atto dell'espropriazione forzata.

  • Art. 2740 c.c.

    La responsabilità patrimoniale generale del debitore costituisce la regola; le limitazioni, come quella collegata al fondo patrimoniale, devono essere interpretate restrittivamente.

  • Cass. civ., Sezioni Unite, sentenza n. 19667/2014

    L'iscrizione ipotecaria ex art. 77 del d.P.R. n. 602/1973 non costituisce un atto dell'espropriazione forzata, ma una procedura cautelare o alternativa, e può essere effettuata senza la preventiva notifica dell'intimazione prevista dall'art. 50, comma 2.

  • Cass. civ., Sezione tributaria, sentenza n. 20055/2015

    Per verificare il superamento della soglia minima dell'iscrizione ipotecaria devono essere sommati tutti i crediti iscritti a ruolo, compresi quelli non tributari, come i crediti previdenziali.

Massime di principio

  • Per valutare se sia superata la soglia che consente l'iscrizione ipotecaria, occorre considerare il totale dei crediti iscritti a ruolo e non soltanto quelli di natura tributaria.
  • L'iscrizione ipotecaria esattoriale è normalmente considerata una misura cautelare distinta dall'espropriazione forzata; perciò le garanzie e i presupposti propri dell'esecuzione forzata non si applicano automaticamente.
  • La costituzione di beni in un fondo patrimoniale non impedisce necessariamente l'iscrizione ipotecaria per debiti tributari o iscritti a ruolo, perché il vincolo dell'art. 170 c.c. può essere ritenuto non applicabile a una misura cautelare.
  • Le eccezioni alla responsabilità patrimoniale generale del debitore devono essere interpretate restrittivamente e non possono essere estese oltre i casi espressamente previsti.
  • La verifica della legittimità di una comunicazione preventiva di ipoteca deve comprendere l'importo complessivo dei ruoli, la natura della misura, la corretta notificazione degli atti presupposti e l'eventuale applicabilità della disciplina vigente al momento dei fatti.

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