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Sentenza

Sentenza del 14/05/2018 n. 125 - Comm. Trib. Prov. Savona

Imposta sulle successioni e Ipo-catastale - Costituzione di Trust - Interpretazione dell'art.2, comma 47, D.L.262/2006 - Natura di "donazione indiretta" del negozio che non implica trasferimento immediato dei beni - Applicazione delle imposte in misura fissa

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguardava il trattamento fiscale della costituzione di un trust, anche non autodichiarato, con particolare riferimento all'applicazione dell'art. 2, comma 47, del D.L. 262/2006. La questione era stabilire se la segregazione dei beni nel trust producesse un trasferimento immediato della ricchezza ai beneficiari, tale da giustificare l'applicazione proporzionale dell'imposta sulle successioni e donazioni e delle imposte ipotecaria e catastale, oppure se si trattasse di un atto privo di immediato arricchimento dei beneficiari.

La decisione

La Corte ha ritenuto che la costituzione del trust sottenda una donazione indiretta, ma che la segregazione dei beni non realizzi, di per sé, un immediato trasferimento patrimoniale ai beneficiari. In applicazione di un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2, comma 47, del D.L. 262/2006, le imposte di successione e donazione e quelle ipotecaria e catastale devono quindi essere applicate in misura fissa, e non proporzionale, in assenza di un effettivo arricchimento attuale dei beneficiari.

Norme richiamate

  • Art. 2, comma 47, D.L. 262/2006

    Interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2, comma 47, del D.L. 262/2006

    La norma non deve essere interpretata nel senso di assoggettare automaticamente a imposta proporzionale ogni costituzione di trust. L'imposizione proporzionale presuppone un trasferimento effettivo della ricchezza e un attuale arricchimento del beneficiario; la mera segregazione dei beni nel trust non è sufficiente.

Massime di principio

  • La costituzione di un trust non determina automaticamente l'applicazione proporzionale dell'imposta sulle successioni e donazioni.
  • La mera segregazione dei beni nel trust, senza trasferimento immediato ai beneficiari, non costituisce di per sé un arricchimento fiscalmente imponibile in misura proporzionale.
  • Per individuare il momento impositivo occorre verificare quando si realizza l'effettivo trasferimento della ricchezza o l'attribuzione definitiva ai beneficiari.
  • In assenza di un trasferimento attuale e di un arricchimento concreto, le imposte di successione e donazione e quelle ipotecaria e catastale possono essere applicate in misura fissa.
  • La qualificazione del trust richiede comunque l'esame concreto dell'atto, dei poteri del trustee, dei beneficiari e degli effetti patrimoniali effettivamente prodotti.

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