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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 18469/2022 del 10/05/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugna per cassazione sostenendo, primariamente, la nullità delle notificazioni successive all'avviso di conclusione indagini per inesistenza di una valida dichiarazione/elezione di domicilio: secondo la difesa non risulta alcun invito formale a eleggere domicilio né una dichiarazione raccolta a verbale come previsto dalla normativa, per cui le notifiche effettuate al difensore d'ufficio o in altri modi non sarebbero state valide. Da ciò discendono l'asserita mancata ricezione dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare, della richiesta di rinvio a giudizio, del decreto che dispone il giudizio, dell'estratto contumaciale della sentenza di primo grado e degli atti d'appello, con la conseguente dichiarazione di contumacia e la perdita del diritto di difesa. In subordine si deduce vizio di motivazione circa la mancata esplicitazione degli elementi che dimostrerebbero la consapevole partecipazione dell'imputato al reato di riciclaggio (profili di responsabilità penale).

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il primo motivo fondato e assorbente: ha affermato che la dichiarazione/elezione di domicilio deve essere formale, non equivoca e comunicata all'autorità procedente secondo i canoni dell'art. 162 c.p.p.; la semplice indicazione di residenza o domicilio in atti di perquisizione non vale come elezione di domicilio in quanto manca l'atto di volontà consapevole richiesto anche dall'avvertimento di cui all'art. 161 c.p.p. Non essendo emersa alcuna dichiarazione o invito raccolto a verbale, le notificazioni successive non potevano considerarsi legittime. Per questi motivi la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza di appello e la sentenza di primo grado e ha disposto la trasmissione degli atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Varese per l'ulteriore corso.

Norme richiamate

  • art. 162 c.p.p.

    il domicilio dichiarato, il domicilio eletto e ogni loro mutamento sono comunicati dall'imputato all'autorità che procede, con dichiarazione raccolta a verbale ovvero mediante telegramma o lettera raccomandata con sottoscrizione autenticata da un notaio o da persona autorizzata o dal difensore

    La Corte interpreta la norma nel senso che la dichiarazione/eleggibilità di domicilio richiede una forma formale e non equivoca (verbale o documentazione autenticata): solo così produce gli effetti di validare le notificazioni in quel luogo.

  • art. 161 c.p.p.

    Secondo la Corte l'avvertimento previsto dall'art. 161 indica che l'elezione/dichiarazione di domicilio è un atto di volontà consapevole; senza tale avvertimento e consenso non si può ritenere validamente eletta la ricevibilità delle notifiche.

  • art. 157 c.p.p.

    La norma è richiamata quale elenco dei luoghi tra cui l'imputato compie la 'scelta' tramite elezione/dichiarazione di domicilio; la Corte sottolinea che la dichiarazione deve essere una scelta tra quei luoghi, con conoscenza degli effetti processuali.

  • art. 173 disp. att. c.p.p.

    Richiamato solo in relazione ai limiti della motivazione del ricorso in cassazione (articolazione dei motivi nei limiti necessari per la decisione).

Massime di principio

  • La dichiarazione o elezione di domicilio deve essere resa in forma formale e non equivoca (verbale o atto equipollente/autenticato) per rendere valide le notificazioni effettuate in quel luogo.
  • La semplice indicazione della residenza o del domicilio in atti processuali (es. verbali di perquisizione) non sostituisce la dichiarazione/elezione di domicilio prevista dagli artt. 161-162 c.p.p.
  • Le notificazioni effettuate senza una valida dichiarazione di domicilio possono determinare la nullità degli atti successivi (avvisi, decreti, sentenze) e comportare l'annullamento delle pronunce per violazione del diritto di difesa.
  • La dichiarazione di contumacia richiede accertamenti sulla effettiva conoscenza del processo da parte dell'imputato; la mera notifica al difensore d'ufficio non è automatica prova di conoscenza senza valida domiciliazione.
  • Per tutelarsi, l'imputato (o il difensore) dovrebbe sempre far verbalizzare specificamente l'elezione/dichiarazione di domicilio secondo le forme previste dalla legge; dall'altra parte, l'autorità procedente deve raccogliere e documentare chiaramente tali dichiarazioni.

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