Sentenza del 11/06/2024 n. 16270 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia nasce da due avvisi di accertamento per gli anni d’imposta 2012 e 2013, emessi perché la società avrebbe compensato un credito d’imposta per investimenti in aree svantaggiate, previsto dalla legge n. 296/2006, superiore a quello spettante. Dopo l’iscrizione a ruolo, l’agente della riscossione notificò il 3 aprile 2017 una cartella di pagamento, impugnata dalla società. La CTP di Potenza accolse il ricorso e annullò la cartella; la CTR della Basilicata rigettò l’appello dell’Agenzia, ritenendo preliminarmente nullo l’atto impositivo per la sottoscrizione digitale apposta mediante indicazione a stampa del funzionario e per la notifica postale anziché via PEC. In Cassazione l’Agenzia ha formulato cinque motivi: ultrapetizione, per avere la CTR esaminato la validità della sottoscrizione dell’atto impositivo senza che la società avesse sollevato tale questione impugnando la cartella; difetto assoluto di motivazione; violazione dell’art. 20 della legge n. 44/1999 sulla sospensione dei provvedimenti esecutivi in favore delle vittime dell’usura; omesso esame della documentazione relativa alla sospensione; e inapplicabilità della sospensione alla cartella, che non darebbe inizio all’esecuzione forzata. La decisione non riporta gli importi della cartella né ulteriori date relative alla procedura per usura.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo: la CTR ha deciso su una questione non proposta dalla contribuente, oltre i limiti delle domande e delle questioni devolute in appello. Il giudice può qualificare diversamente i fatti e individuare le norme applicabili, ma non può alterare la fattispecie sottoposta al suo esame né violare la corrispondenza tra chiesto e pronunciato. Gli altri quattro motivi sono stati dichiarati assorbiti, senza decisione nel merito. La sentenza della CTR è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Basilicata, in diversa composizione, perché si pronunci sui motivi delle parti e regoli anche le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
Art. 112 cod. proc. civ. (corrispondenza tra chiesto e pronunciato)
Ne consegue che il vizio in questione si verifica quando il giudice pronuncia oltre i limiti delle pretese o delle eccezioni fatte valere dai contraddittori, attribuendo alla parte un bene della vita non richiesto o diverso da quello domandato.
Il giudice deve mantenersi entro le domande e le eccezioni effettivamente formulate: non può decidere una questione estranea al thema decidendum, come ha fatto la CTR esaminando la validità della sottoscrizione dell’atto impositivo.
Artt. 18, 21, 24 e 57 del D.Lgs. n. 546/1992
Nessuna citazione testuale di tali disposizioni è riportata nella motivazione quale fondamento della decisione.
Sono richiamati dall’Agenzia a sostegno del motivo di ultrapetizione, ma la Corte fonda la decisione sul principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato e sui limiti del giudizio d’appello.
Art. 360, primo comma, nn. 3, 4 e 5, cod. proc. civ.
Nessuna citazione testuale di tali disposizioni è riportata nella motivazione quale fondamento della decisione.
Le disposizioni individuano i motivi di ricorso per cassazione formulati dall’Agenzia; la Corte accoglie il motivo relativo alla violazione dei limiti della pronuncia e dichiara assorbiti gli altri.
Massime di principio
- Nel giudizio tributario il giudice può attribuire ai fatti dedotti una diversa qualificazione giuridica e applicare norme diverse da quelle invocate dalle parti, ma non può introdurre una questione che richieda fatti o contestazioni non sottoposti al suo esame.
- In appello il giudice deve decidere entro le questioni devolute dai motivi d’impugnazione e dalle domande o eccezioni ritualmente riproposte. Una decisione su un vizio dell’atto impositivo non dedotto dal contribuente può integrare ultrapetizione.
- Se la cassazione accoglie un motivo processuale che invalida la decisione impugnata, gli ulteriori motivi possono essere assorbiti e le questioni sostanziali restare da decidere nel giudizio di rinvio.
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