Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 16373/2025 del 30/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione in cassazione avverso l'ordinanza che ha rigettato la richiesta di sostituzione della misura cautelare (custodia cautelare) con misura meno afflittiva. Il ricorrente contestava la persistente attualità delle esigenze cautelari ritenute dal giudice, sostenendo che: 1) esisteva un tempo silente (cessazione della sua attività nel marzo 2021) di oltre due anni rispetto all'adozione della misura, idoneo a far venire meno la presunzione di pericolosità; 2) intercettazioni telefoniche dimostrerebbero una sua dissociazione dal gruppo criminoso; 3) altro correo ha ricevuto misura cautelare meno gravosa (conseguenza di valutazione individuale); 4) la disponibilità di un domicilio distante rende adeguata la misura domiciliare; 5) la confisca/sequestro di una somma di denaro nel 2023 non prova una attività illecita attuale e non è decisiva.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile ritenendo i motivi manifestamente infondati. Ha confermato che il sindacato del giudice dell'appello cautelare è limitato alla verifica di eventuali elementi di novità capaci di modificare apprezzabilmente il quadro probatorio e le esigenze cautelari; ha ritenuto coerente e logica la motivazione del Tribunale di Lecce, il quale ha valorizzato la doppia presunzione di cui all'art.275, comma 3, c.p.p., non superata dalle deduzioni difensive. In particolare la Corte ha ritenuto che: il tempo trascorso non è, di per sé, sufficiente a far venir meno la presunzione di pericolosità; le intercettazioni non sono univoche e vanno contestualizzate; il diverso trattamento di altro correo è valutazione individuale non trasferibile; la disponibilità di un domicilio distante e la somma di denaro sequestrata non costituiscono elementi idonei, da soli, a superare la presunzione. Conseguentemente il ricorso è dichiarato inammissibile e il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art.73 D.P.R. 9 ottobre 1990 n.309

    Rilevato come riferimento alle fattispecie di traffico di stupefacenti contestate al ricorrente; il reato di droga costituisce contesto fattuale che alimenta la valutazione della pericolosità.

  • art.74 D.P.R. 9 ottobre 1990 n.309

    Richiamato come norma collegata alle fattispecie di detenzione e commercio di stupefacenti; utile a definire la gravità dei fatti e la continuativa attività illecita.

  • art.416-bis c.p.

    Utilizzato per l'aggravante di tipo mafioso/agevolazione di gruppo mafioso: ha inciso sulla valutazione della pericolosità sociale e sul profilo dell'adeguatezza della misura cautelare.

  • art.275, comma 3, c.p.p.

    Rilevante per la cosiddetta 'doppia presunzione' di adeguatezza della custodia cautelare nei reati associativi e per l'onere difensivo di provare elementi di novità idonei a scalfirla; la Corte ha ritenuto non superata tale presunzione.

  • art.275, comma 1-bis, c.p.p.

    Invocato per richiedere che il riesame tenga conto dell'esito del processo di merito (la condanna) e degli elementi sopravvenuti; la Corte ha ritenuto che l'esito processuale (condanna) e gli elementi istruttori confermassero l'esigenza cautelare.

  • art.274, comma 1, lett. b) e c) c.p.p.

    Richiamato come criterio per le esigenze cautelari (pericolo di reiterazione e di inquinamento delle prove); il giudice ha verificato che tali esigenze permangono alla luce degli elementi acquisiti.

Massime di principio

  • In grado di appello cautelare contro ordinanza di rigetto della sostituzione di misura, il giudice è limitato a valutare elementi di novità che possano modificare apprezzabilmente il quadro probatorio: non è ammesso un pieno riesame della sussistenza originaria della cautela.
  • Nei reati associativi, e ancor più in presenza di fattispecie con aggravante di tipo mafioso o collegamenti con narcotraffico, la cd. doppia presunzione ex art.275 c.p.p. rende particolarmente gravoso per la difesa l'onere di fornire elementi nuovi, concreti e univoci per dimostrare la cessazione definitiva della pericolosità.
  • Il semplice decorso del tempo (periodo di inattività) non è automaticamente idoneo a far venire meno le esigenze cautelari: deve essere accompagnato da elementi probatori precisi che dimostrino la definitiva fuoriuscita dai circuiti criminali.
  • Intercettazioni e dichiarazioni che suggeriscono una 'aspirazione' o una sospensione dell'attività criminosa devono essere valutate nel loro contesto totale: solo dichiarazioni o conversazioni univoche e confermate da comportamenti concreti possono determinare un mutamento cautelare.
  • Il diverso trattamento cautelare riconosciuto ad altri coindagati non costituisce automaticamente un elemento di illogicità: la valutazione delle esigenze cautelari è individuale e non trasferibile.
  • La disponibilità di un domicilio in area diversa e la presenza di somme di denaro ingenti sono elementi da valutare nel complesso e non hanno, di per sé, efficacia decisiva a superare la presunzione di pericolosità; possono comunque concorrere a rafforzare o indebolire la tesi difensiva se accompagnati da prove convincenti.
  • Dalla prospettazione di un ricorso in Cassazione contro decisioni cautelari è essenziale che la difesa fornisca un confronto puntuale e critico con la motivazione impugnata, indicando specificamente in che cosa gli elementi nuovi incidano sul quadro probatorio che ha giustificato la misura.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.