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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 30234/2023 del 12/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza della Corte d'appello di Firenze che confermava la condanna inflitta dal Tribunale di Siena per il delitto di danneggiamento aggravato (art. 635, comma 2, n. 3 c.p.). Il ricorso deduceva: 1) vizio della motivazione per carenza e contraddittorietà, sostenendo che la responsabilità si fondava esclusivamente su dichiarazioni testimoniali riguardanti ciò che le testimoni avevano udito, senza osservazione diretta di una condotta riconducibile all'imputato; 2) violazione di legge e vizio della motivazione in relazione all'art. 62, n. 4 c.p. (circostanza attenuante della tenuità del danno), contestando il diniego dell'attenuante per mancanza di specificazione della misura e dei costi di riparazione del danno alla porta e senza dati concreti sulla entità del danno.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto che l'impugnazione si risolvesse in una mera rilettura delle prove testimoniali e in una diversa valutazione di fatto, operazioni non consentite in sede di legittimità. Sul secondo motivo la Corte l'ha qualificato come generico perché privo di elementi fattuali concreti che dimostrassero la tenuità del danno (ad esempio costi di riparazione), mentre le sentenze di merito avevano invece accertato che il danno aveva riguardato anche la finestra. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento di euro tremila alla Cassa delle ammende per la responsabilità nella determinazione della causa di inammissibilità. In sostanza la conferma della condanna di merito è rimasta impugnata senza successo e il ricorrente ha subito le sanzioni economiche previste.

Norme richiamate

  • art. 635, comma 2, n. 3 c.p.

    Norma che disciplina il delitto di danneggiamento aggravato; la sentenza impugnata ha confermato la condanna per tale reato sulla base degli accertamenti di merito.

  • art. 62, n. 4 c.p.

    Richiamata con riferimento alla circostanza attenuante (tenuità del danno). La Corte ha ritenuto che per beneficiare dell'attenuante sia necessario fornire elementi concreti e specifici sul valore o sui costi di riparazione del danno; l'assenza di tali dati rende la deduzione generica e inammissibile.

  • art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 (conv. L. n. 176/2020) e art. 16, d.l. 30 dicembre 2021, n. 228 (conv. L. n. 15/2022)

    Richiamate per la forma di esame del ricorso in Cassazione, indicate come norme applicabili al procedimento.

  • art. 616 c.p.p.

    Norma che consente la condanna al versamento di somme alla Cassa delle ammende in caso di responsabilità nella determinazione della causa di inammissibilità; la Corte ha disposto il pagamento di euro 3.000 valutando profili di colpa.

  • Giurisprudenza di legittimità (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020 e altri precedenti citati)

    Principio consolidato secondo cui la Corte di Cassazione non procede alla rilettura degli elementi di fatto e non adotta autonomamente nuovi parametri di ricostruzione dei fatti: le deduzioni che si limitano a una diversa valutazione delle prove sono inammissibili.

  • Giurisprudenza di legittimità sulla tenuità del danno (Sez. 4, n. 6635 del 19/01/2017; Sez. 5, n. 32937 del 19/05/2014)

    Richiamata per il principio che l'onere di allegazione circa la tenuità del danno grava sull'imputato e richiede dati concreti; mere affermazioni generiche non sono sufficienti per ottenere l'attenuante.

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione non riesamina i fatti: non possono essere formulate censure che si risolvono in una semplice rivalutazione delle prove di merito; le doglianze devono evidenziare vizi di diritto o gravi insufficienze logiche della motivazione.
  • Per ottenere il riconoscimento della circostanza attenuante della tenuità del danno è necessario allegare e documentare elementi concreti e specifici (es. stima, ricevute, preventivi o quantificazione del costo di riparazione); affermazioni generiche sono inefficaci.
  • Le impugnazioni basate esclusivamente su dichiarazioni testimoniali "di udito" senza offrire elementi che ne compromettano la credibilità o la logicità non hanno buon esito in Cassazione, qualora il giudice di merito abbia ritenuto le testimonianze sufficienti.
  • Un ricorso che appare rivolto principalmente a ottenere una diversa ricostruzione dei fatti può essere dichiarato inammissibile e comportare condanne per spese e sanzioni (art. 616 c.p.p.), soprattutto se emergono profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
  • In sede di impugnazione è strategicamente necessario formulare motivi di diritto precisi e circostanziati (es. violazione di norma, illogicità manifesta della motivazione, contraddizioni puntuali) e fornire prove documentali quando si contestano elementi fattuali essenziali.

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