Cassazione Civile, Ordinanza n. 25421/2022 del 26/08/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (assicurazione)
La controversia
La controversia origina da un decreto ingiuntivo con cui veniva chiesto il pagamento di una somma dovuta per l'escussione di una polizza fideiussoria prestata a garanzia degli obblighi assunti da un soggetto operante nel settore delle scommesse ippiche verso l'amministrazione concedente. I debitori proponevano opposizione deducendo, tra l'altro, incompetenza territoriale, difetto di capacità processuale e di legittimazione attiva della società che aveva azionato il credito, nullità o annullabilità del decreto ingiuntivo, insussistenza dell'obbligazione e perdita del diritto di surroga. In appello e poi in cassazione contestavano la motivazione della sentenza di merito e la correttezza del calcolo dell'importo minimo garantito, sostenendo che il giudice avesse aderito acriticamente alla CTU, senza considerare le loro deduzioni, le criticità evidenziate dal consulente di parte e alcuni lodi arbitrali che avrebbero ritenuto non dovuto il minimo garantito o comunque da calcolare in modo diverso. La censura in cassazione si articolava in due motivi: vizio motivazionale/omessa pronuncia e violazione delle norme regolanti il minimo garantito e la convenzione del 25.10.1999.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo infondato e, per alcuni profili, inammissibile, osservando che la sentenza d'appello aveva dato ragione sufficiente del rigetto dell'appello; ha inoltre evidenziato la confusione tra omessa pronuncia e vizio di motivazione, nonché la mancata specifica riproduzione nel ricorso delle deduzioni, eccezioni e critiche alla CTU, in violazione dell'art. 366 n. 6 c.p.c. Il secondo motivo è stato parimenti respinto perché, pur formalmente prospettato come violazione di legge, tendeva in realtà a sollecitare una diversa lettura del materiale istruttorio e della CTU; la Corte ha aggiunto che la censura di omesso esame era ostacolata dalla preclusione dell'art. 348-ter c.p.c. e, comunque, la sentenza impugnata aveva ritenuto inconferente la sopravvenuta liberalizzazione del mercato delle scommesse. Conseguentemente, il ricorso è stato rigettato con condanna alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
Il ricorso per cassazione non può essere usato per sollecitare una rivalutazione del merito; il motivo che in sostanza denuncia omesso esame di fatti o questioni deve confrontarsi con il corretto perimetro del vizio deducibile.
La motivazione è censurabile solo se mancante o apparente; la Corte ha ritenuto sufficiente la motivazione della sentenza d'appello.
L'omessa pronuncia su un motivo di appello integra violazione di questa norma, non già il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
Le deduzioni, eccezioni e critiche alla CTU devono essere specificamente riprodotte nel ricorso per consentire il controllo di legittimità.
La denuncia di omesso esame di fatti decisivi incontra la preclusione propria del giudizio di appello definito con doppia conforme, nei limiti richiamati dalla Corte.
art. 13, comma 1-quater, d.p.r. 115/2002
Ricorrendone i presupposti, è dovuto l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già versato.
Nel giudizio di primo grado era stata disposta l'acquisizione documentale ai fini della consulenza tecnica.
Massime di principio
- Il vizio di omessa pronuncia su una domanda o su un motivo di appello va denunciato come violazione dell'art. 112 c.p.c., non come omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, n. 5 c.p.c.
- Nel ricorso per cassazione le critiche alla consulenza tecnica e le eccezioni decisive devono essere specificamente riportate e localizzate nel fascicolo, altrimenti il motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza.
- La censura che, sotto l'etichetta della violazione di legge, mira in realtà a contestare la valutazione del materiale probatorio o la ricostruzione del fatto è inammissibile o comunque infondata in sede di legittimità.
- Quando la corte di merito offre una motivazione sufficiente e coerente sulle ragioni del rigetto, non può essere utilmente denunciata una mera insoddisfazione della parte per l'esito della valutazione di merito.
- La sopravvenuta liberalizzazione di un mercato o la modifica del contesto normativo non incidono automaticamente su obbligazioni già controverse, se il giudice di merito ne abbia escluso la pertinenza rispetto al rapporto dedotto in giudizio.
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