Cassazione Civile, Sentenza n. 29014/2020 del 17/12/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza della Corte d'appello di Bologna che aveva confermato la legittimità della trasferta (4 aprile - 31 luglio 2011) e del trasferimento con decorrenza 14 luglio 2011, nonché delle sanzioni disciplinari (sospensioni di 5 e 7 giorni) e del licenziamento per giusta causa intimato il 10 agosto 2011. In cassazione il ricorrente deduceva: 1) violazione dell'art. 112 del CCNL Commercio e Servizi 2007-2010 e degli artt. 1362, 1363, 1367, 1369 c.c., sostenendo che l'art.112 imporrebbe un obbligo di preavviso per il trasferimento; 2) omesso esame di un fatto decisivo circa l'effettiva sussistenza delle ragioni tecniche, organizzative e produttive alla base del trasferimento (giustificazione dello jus variandi) e mancata attribuzione delle mansioni di "pre sales".
La decisione
Il ricorso è stato respinto. La Corte di Cassazione ha ritenuto il primo motivo infondato: l'art.112 CCNL, correttamente interpretato in senso letterale e secondo la giurisprudenza, non impone un obbligo assoluto di preavviso per il trasferimento del personale dirigente; la frase "di norma" non crea un vincolo inderogabile. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile/senza rilievo in sede di legittimità: la censura riguarda valutazioni di fatto riservate ai giudici di merito e, in ogni caso, il ricorrente non ha rispettato il principio di specificità (art.366 c.p.c.) omettendo di trascrivere o riportare gli atti decisivi e le prove dedotte. Condanna del ricorrente alle spese processuali a favore della controricorrente (e liquidazione di euro 5.250,00 per compensi e euro 200,00 per esborsi, oltre oneri), nonché possibilità di versamento di un ulteriore contributo unificato ai sensi del d.P.R. n.115/2002.
Norme richiamate
art. 112 CCNL Commercio e Servizi 2007-2010
"...il trasferimento dei Quadri che determini un cambiamento di residenza verrà di norma comunicato per iscritto agli interessati con un preavviso di 45 giorni ovvero di 70 giorni per coloro che abbiano familiari a carico"
La Corte ha interpretato la disposizione nel senso che la locuzione "di norma" non impone un obbligo assoluto di preavviso; il significato letterale, chiaro e univoco del contratto prevale e non può essere sostituito con un'interpretazione diversa in sede di legittimità
artt. 1362 e 1363 c.c. (richiamati anche artt. 1367, 1369 c.c.)
Principi di interpretazione del contratto: il giudice deve cercare la comune intenzione delle parti; tuttavia se la lettera è chiara e coerente con elementi esterni, prevale il significato letterale e non è consentita una diversa interpretazione
art. 360 cod. proc. civ., nn. 3 e 5
Limiti del sindacato in cassazione: il motivo per violazione delle regole di interpretazione (n.3) non è qui fondato; la censura per omesso esame di fatto decisivo (n.5) non è applicabile quando la questione è valutazione di merito riservata ai giudici di merito o quando il ricorrente non ha specificato/documentato il fatto contestato
Principio di specificità del ricorso: il ricorrente deve indicare e trascrivere negli atti di cassazione gli specifici atti e documenti di cui si lamenta la valutazione; l'omissione rende inammissibile la censura
art. 13 comma 1 quater e art. 1-bis dell'art.13 del d.P.R. n.115/2002
Previsione del contributo unificato e della possibilità di un ulteriore versamento in pendenza del procedimento: la Corte ha constatato la sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato eventualmente dovuto dal ricorrente
art. 111 comma 6 Cost. e art. 132 comma 2 n.4 c.p.c. (richiamati in motivazione)
Richiamo ai limiti minimi della motivazione che devono essere rispettati; la Corte sottolinea che il controllo di legittimità è circoscritto a vizi gravi della motivazione (mancanza, apparente, contraddittorietà manifesta, incomprensibilità)
Massime di principio
- La clausola contrattuale che indica termini "di norma" o simili non necessariamente crea un obbligo inderogabile a carico del datore di lavoro: va interpretata secondo il senso letterale e la coerenza del testo, salvo chiara prova di diversa volontà contrattuale.
- Le questioni relative alla sussistenza delle ragioni tecniche, organizzative e produttive del trasferimento (giustificazione dello jus variandi) sono valutazioni di merito riservate ai giudici di merito e difficilmente rivedibili in cassazione, salvo omissione dell'esame di un fatto decisivo effettivamente dedotto e provato.
- In cassazione è indispensabile il rispetto del principio di specificità: il ricorrente deve indicare e trascrivere negli atti di impugnazione i documenti e le parti degli atti di merito di cui si dolge, altrimenti la censura può essere dichiarata inammissibile.
- L'interpretazione dei contratti segue il canone letterale quando il testo è chiaro; criteri logico-sistematici o teleologici si utilizzano solo in presenza di ambiguità o incoerenza con elementi esterni.
- I profili di legittimità in cassazione sono circoscritti: non si possono ottenere rinnovate valutazioni di fatto o della prova; l'impugnazione deve mirare a vizi giuridici o a una specifica omissione/mancanza di motivazione.
- Chi promuove un gravame rischia la condanna alle spese e l'imposizione di contributi aggiuntivi (contributo unificato) se l'appello/cassazione è infondato o non conforme ai requisiti di forma e specificità.
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