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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 29008/2020 del 17/12/2020

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente contestava di avere diritto al riconoscimento della giusta causa di dimissioni per il ritardo nel pagamento delle retribuzioni, differite al mese di paga successivo a quello di riferimento, e chiedeva la condanna della società alla restituzione degli importi trattenuti a titolo di indennità di preavviso. In particolare deduceva il mancato pagamento alla data delle dimissioni della retribuzione del mese di dicembre 2014 e della 13ª mensilità relativa al 2014.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che i tre motivi, tutti connessi e fondati sulla presunta errata valutazione della giusta causa da parte della Corte d'Appello, in realtà si limitassero a proporre una diversa valutazione dei fatti e della gravità dell'inadempimento. La Corte ha confermato che la Corte territoriale ha correttamente ritenuto il ritardo nei pagamenti riconducibile a una prassi consolidata ben nota al lavoratore, non tempestivamente contestata, e rafforzata dall'assenza di contestazione nell'ambito di una precedente vertenza definita con accordo conciliativo. Pertanto non sussisteva la giusta causa di dimissioni e il gravame risultava infondato. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese di giudizio (euro 200,00 per esborsi ed euro 3.000,00 per compensi, oltre spese generali 15% e accessori) e alla eventuale maggiore contribuzione unificata prevista dall'art. 13 d.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 2119 c.c.

    La norma sulla giusta causa di recesso del lavoratore è stata interpretata nel senso che occorre accertare non solo l'inadempimento del datore ma anche la sua gravità e la non toleranza da parte del lavoratore; una prassi consolidata di ritardo nei pagamenti, nota e non contestata dal lavoratore, può escludere la sussistenza della giusta causa

  • art. 13 d.P.R. n. 115/2002

    Previsione sul contributo unificato in sede di legittimità: la Corte prende atto dei presupposti processuali per il possibile versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto

Massime di principio

  • La qualificazione della giusta causa di dimissioni richiede valutazione concreta della gravità dell'inadempimento e del comportamento complessivo delle parti; non è sufficiente un ritardo se questo rientra in una prassi consolidata e non contestata
  • Se il lavoratore conosce e tollera ripetuti ritardi retributivi senza protestare tempestivamente, la sua accettazione tacita può precludere la dichiarazione di giusta causa successiva
  • Le valutazioni di fatto operate dalla Corte territoriale sono difficilmente sindacabili in Cassazione salvo vizi logico-giuridici o omissioni di fatto decisive; l'impugnante deve dimostrare errori di diritto o omesso esame di fatti decisivi
  • In situazioni di concordato preventivo o crisi aziendale, l'esistenza della procedura concorsuale non determina automaticamente la giusta causa di dimissioni; va comunque dimostrata la gravità e l'intollerabilità dell'inadempimento
  • Per preservare la possibilità di far valere in futuro la giusta causa è consigliabile contestare tempestivamente i ritardi retributivi, conservare documentazione e, se possibile, non concludere accordi conciliativi che non esplicitino riserve sul tema

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