Cassazione Civile, Sentenza n. 29007/2020 del 17/12/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza della Corte d'appello di Roma che aveva dichiarato nullo il licenziamento per frode alla legge collegandolo a un trasferimento strumentale (dal negozio di via Cola di Rienzo a Roma al punto vendita di Trieste) e aveva condannato la società alla corresponsione di un'indennità commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto fino alla effettiva reintegra; la società deduceva, tra l'altro, che il concetto di "frode alla legge" si applica ai contratti e non ai provvedimenti unilaterali, che il trasferimento era legittimo esercizio dello jus variandi, che il trasferimento non era stato impugnato nei termini e che la Corte aveva deciso ultra petita sul luogo della reintegra.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso principale promosso da Gruppo Coin, confermando la decisione della Corte d'appello che aveva qualificato il licenziamento come atto in frode alla legge, realizzato mediante un complesso di atti apparentemente leciti (trasferimento + procedura collettiva) volti a eludere l'ordine di reintegra e la disciplina sui licenziamenti collettivi. È stato altresì ritenuto inammissibile/assorbito il ricorso incidentale condizionato. Condanna della ricorrente principale al pagamento delle spese di giudizio.
Norme richiamate
art.1344 c.c.
La Corte ha applicato il principio del contratto in frode alla legge in senso esteso, ritenendo che uno schema fraudolento può emergere anche da una sequenza di atti apparentemente leciti e che il risultato illecito giustifica la statuizione di nullità; tale logica è stata estesa a fattispecie che comprendono atti unilaterali concatenati
art.1345 c.c.
Rilevanza della illiceità della causa: la Corte ha richiamato l'art.1345 per sostenere che la causa concreta dell'atto (o del complesso di atti) può essere illecita se finalizzata all'elusione di norme imperative
art.2103 c.c.
Lo jus variandi non è assoluto: la Corte ha ritenuto che il trasferimento può essere legittimo solo se non utilizzato come mezzo per eludere obblighi giudiziali o norme imperative; nel caso concreto il trasferimento è stato valutato come elemento di uno schema elusivo
legge n.223/1991 (licenziamenti collettivi)
La disciplina procedurale e sostanziale dei licenziamenti collettivi è stata indicata come una delle norme imperative che la società avrebbe tentato di eludere mediante il trasferimento e la successiva procedura di riduzione del personale
art.32 legge n.183/2010
La Corte ha ritenuto non applicabile la decadenza per la mancata impugnazione autonoma del trasferimento perché tale atto era elemento integrante e strumentale del complesso comportamento illecito dedotto con l'impugnazione del licenziamento finale; impugnando tempestivamente il licenziamento, il lavoratore ha efficacemente contestato anche il trasferimento inserito nello schema fraudolento
art.112 c.p.c. e art.360 c.p.c.
Richiamate in relazione ai motivi di cassazione: la Corte ha precisato i limiti dei controlli in sede di legittimità (esame di violazioni di legge e motivazione) e l'onere di specificità delle censure in cassazione; ha inoltre rigettato la censura su presunto ultra petita per carenza di danno processuale dimostrato
art.13 DPR 115/2002
Riferimento formale alla qualificazione della causa e all'eventuale versamento di contributo unificato aggiuntivo in ragione della natura del giudizio
Massime di principio
- Il concetto di "frode alla legge" (art.1344 c.c.) può essere applicato a uno schema composto da più atti, anche se alcuni sono unilaterali: ciò che conta è la causa concreta e il risultato perseguito, non la forma dell'atto.
- Un trasferimento disposto dal datore di lavoro nell'esercizio del jus variandi (art.2103 c.c.) può essere sindacato se risulta strumentale a eludere obblighi giuridici (per es. un ordine di reintegra) o la normativa sui licenziamenti collettivi.
- Quando più atti formano un unico disegno elusivo, impugnare tempestivamente l'atto finale (es. il licenziamento) può consentire di contestare anche gli atti preparatori o strumentali (es. il trasferimento) senza necessità di impugnazioni autonome nei termini, se il rapporto di connessione è provato e valutato dal giudice.
- La prova dell'intento elusivo è rimessa al giudice di merito: la Corte di legittimità richiede motivazione congrua e logica ma non sostituisce la valutazione fattuale del giudice di merito se sorretta da adeguata motivazione.
- Le censure in Cassazione devono essere specifiche e inquadrate nelle fattispecie dell'art.360 c.p.c.; il mero riferimento a presunte violazioni processuali richiede indicazione del pregiudizio concreto subìto.
- In caso di accertata frode alla legge correlata al licenziamento: nullità del licenziamento, reintegra nel posto o equivalente, corresponsione di indennità per il periodo di mancata reintegra e rifusione di contributi e spese di giudizio.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- Sentenza lavoro · 17 dic 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 29008/2020 del 17/12/2020
- Sentenza lavoro · 17 dic 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 29009/2020 del 17/12/2020
- Sentenza lavoro · 17 dic 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 29010/2020 del 17/12/2020
- Sentenza lavoro · 17 dic 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 29011/2020 del 17/12/2020
- Sentenza lavoro · 17 dic 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 29012/2020 del 17/12/2020
- Sentenza lavoro · 17 dic 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 29013/2020 del 17/12/2020
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →