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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 29012/2020 del 17/12/2020

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello che aveva rigettato la sua richiesta di reintegra nel ruolo di direttore della filiale di Giugliano o in equivalente e di risarcimento per trasferimento illegittimo e demansionamento. Denunciava l'inottemperanza al provvedimento giudiziale n.15894/2012 (sosteneva che la collocazione successiva in altra filiale costituiva un trasferimento), contestava la mancata valutazione delle ragioni giustificative del datore di lavoro, il mancato riconoscimento di danni patrimoniali e non patrimoniali (perdita di chance, danno alla professionalità), l'omessa liquidazione di indennità (diaria, pendolarismo) e l'omesso esame di un documento probatorio (autocertificazione di residenza). Ha chiesto anche rinvio pregiudiziale alla CGUE su questioni di diritto comunitario.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che il giudice d'appello abbia correttamente interpretato il provvedimento di ottemperanza: lo spostamento conseguente alla sentenza n.15894/2012 è stato qualificato come ottemperanza al comando (e non come nuovo trasferimento) e la Corte ha valutato anche il demansionamento, confermandone il riconoscimento limitatamente all'indennità di direzione. I restanti profili richiesti dal ricorrente (ulteriori danni da perdita di chance, premio di produttività, indennità di diaria e pendolarismo) sono stati rigettati per genericità delle allegazioni, insufficienza probatoria o tardività della documentazione. La richiesta di rinvio alla CGUE è stata esclusa perché non ricorrevano i presupposti di rilevanza e necessità del rinvio. Il ricorrente è condannato alle spese processuali e al pagamento di contributo unificato ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 33 legge 104/1992

    La sentenza di primo grado aveva ritenuto l'illegittimità dello spostamento per violazione di questa norma; la Corte di cassazione ha considerato l'interpretazione della motivazione del giudice di merito per definire se lo spostamento fosse stato un trasferimento o mera ottemperanza, evitando di riesaminare il profilo sostanziale della portata della norma rispetto alla nozione di "unità produttiva" in sede di legittimità.

  • art. 2103 cod. civ.

    Richiamato per la nozione di trasferimento e modificazione della sede di lavoro; la Corte ha ritenuto che lo spostamento nell'ambito dello stesso comune, contestualizzato alla pronuncia di ottemperanza, non costituisse automaticamente un trasferimento rilevante ai fini dell'art.2103, fermo restando il riconoscimento del demansionamento quando le mansioni risultano effettivamente peggiorative.

  • art. 115 c.p.c.

    Citato dal ricorrente in chiave di presunto vizio probatorio; la Corte ha richiamato i limiti della censura in cassazione e ha spiegato che non sussiste violazione se non emergono prove inammissibili o uso di scienza privata, ossia non è ammessa una generale rivisitazione del merito.

  • art. 116 c.p.c.

    Rammentata nei motivi ma la Corte ha escluso che si sia formato un vizio applicabile in sede di legittimità; il ricorrente non ha dimostrato che il giudice abbia ritenuto fatti incontestati senza prova o abbia utilizzato scienza propria.

  • art. 431 c.p.c.

    Richiamato tra le norme processuali invocate; la Cassazione ha comunque giudicato le doglianze come inidonee a impugnare la motivazione di merito nei termini richiesti per la rilevanza in sede di legittimità.

  • art. 12 delle Preleggi

    Invocato a supporto di profili di interpretazione e buon andamento; la Corte ha ritenuto le deduzioni generiche e non idonee a determinare nullità o vizi tali da giustificare la cassazione.

  • art. 2697 cod. civ.

    Riferito al tema dell'onere della prova: la Corte ha confermato che grava sul lavoratore l'onere di provare il danno da perdita di chance o altre perdite di guadagno, e che l'assenza di prove specifiche impedisce il riconoscimento del danno.

  • art. 1226 cod. civ.

    Richiamato nell'ambito della liquidazione equitativa del danno: la Corte ha spiegato che l'art.1226 non può supplire all'assenza della prova dell'esistenza del danno, essendo volto solo a liquidare l'ammontare quando il danno è provato o incontestato.

  • disposizioni sul c.c.n.l. (artt. 18 e 82 evocati dal ricorrente)

    Il ricorrente non ha indicato dove il CCNL fosse reperibile nei fascicoli né come fosse stato impugnato in appello; la Corte ha quindi escluso ogni esame dell'incidenza contrattuale per carenza di specificità e prova.

  • art. 267 TFUE (istanza di rinvio pregiudiziale)

    La Corte ha ricordato i criteri per il rinvio alla CGUE e ha ritenuto che non ricorressero i presupposti: la questione non era rilevante ai fini della decisione né insorta come interpretazione indispensabile del diritto UE.

Massime di principio

  • Un provvedimento giudiziale di reintegra va interpretato alla luce del dispositivo e della motivazione: se la motivazione delimita il comando (es. riguarda solo il profilo spaziale), lo spostamento eseguito in ottemperanza può non costituire un nuovo trasferimento.
  • Il demansionamento è valutato concretamente: il mero mutamento di mansioni non determina automaticamente l'intero spettro dei danni; il lavoratore deve provare in modo specifico la perdita di chance o ulteriori pregiudizi economici.
  • In sede di legittimità la Cassazione non riesamina liberamente il merito probatorio; le censure processuali devono indicare elementi chiari di violazione delle regole probatorie (prove valutate oltre i limiti, uso di scienza privata, omissione di prove legali).
  • Richieste di indennità contrattuali o di diaria/pendolarismo richiedono puntuale allegazione e prova; la genericità o la mancata indicazione di dove reperire il CCNL/invocato rende la doglianza inammissibile.
  • Documenti prodotti tardivamente nel merito possono essere esclusi e la loro produzione tardiva ostacola il riconoscimento di indennità basate su tali documenti.
  • Il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE può essere richiesto solo quando la questione di diritto comunitario è effettivamente rilevante e necessaria per decidere la controversia; la mera evocazione di principi UE non è sufficiente.
  • L'onere della prova grava sul lavoratore per dimostrare danni non immediatamente consequenziali al demansionamento; in assenza di prova, il giudice può negare il ristoro o liquidare solo gli elementi accertati (es. indennità di direzione).

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