Cassazione Civile, Sentenza n. 29010/2020 del 17/12/2020
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per revocazione della sentenza della Corte di Cassazione n. 21531/2017, dedotto ai sensi dell'art. 395 n. 4 c.p.c., per errore di fatto: la ricorrente sostiene che la Corte avrebbe omesso di considerare la sua dichiarazione di esonero dal pagamento delle spese processuali (art. 152 disp. att. c.p.c., come modificato dal D.L. 30/9/2003 n. 269, art. 42, conv. L. 24/11/2003 n. 326) inserita nel ricorso per cassazione e la notifica della dichiarazione sostitutiva di certificazione reddituale per l'anno 2011; in subordine chiede correzione di errore materiale.
La decisione
Il ricorso per revocazione è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che non ricorrano i presupposti di cui all'art. 391 bis c.p.c. perché l'asserita omissione non configura un errore di fatto idoneo a revocare la sentenza: la questione dell'esonero dalle spese (art. 152 disp. att. c.p.c.) è opinabile o inapplicabile al tipo di domanda proposta (azione per la reiscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli per l'anno 2005, non una domanda diretta di prestazioni previdenziali o assistenziali). Per tali ragioni non si ravvisa un fatto incontestabilmente stabilito o erroneamente escluso. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio (liquidate in Euro 2000,00 oltre oneri) e al versamento di eventuale contributo unificato ai sensi dell'art. 13 d.P.R. 115/2002.
Norme richiamate
art. 395 n. 4 c.p.c.
Definisce il vizio di errore di fatto come motivo di revocazione: l'errore ricorre quando una decisione è fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontestabilmente esclusa o quando è supposta l'inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita; la Corte ha ritenuto che tale condizione non sussista nel caso di specie.
art. 391 bis c.p.c.
Norma che consente la revocazione delle sentenze della Corte di Cassazione per errore di fatto ai sensi dell'art. 395 n. 4; la Corte ha applicato i criteri di ammissibilità richiesti da questa norma e li ha ritenuti non soddisfatti.
art. 152 disp. att. c.p.c.
Prevede l'esonero dal pagamento delle spese processuali per le parti soccombenti nei giudizi promossi per ottenere prestazioni previdenziali o assistenziali, se soddisfatte le condizioni reddituali. La Corte ha interpretato la norma in senso restrittivo: applicabile solo se la domanda ha per oggetto diretto la prestazione previdenziale/assistenziale e non quando l'ottenimento della prestazione sia una conseguenza indiretta o eventuale di un diverso accertamento (qui la reiscrizione negli elenchi).
D.L. 30 settembre 2003, n. 269, art. 42, comma 11 (conv. L. 24 novembre 2003, n. 326)
Richiamato come modifica normativa dell'art. 152 disp. att. c.p.c.; la Corte prende atto della riformulazione ma ribadisce la stretta interpretazione della norma circa l'ambito soggettivo e oggettivo dell'esonero.
art. 375 comma 1 nn. 4 e 5 c.p.c.
Richiamato quale riferimento alle ordinanze della Corte di Cassazione che possono essere oggetto di revocazione; qui citato per delineare l'ambito di applicazione dell'art. 391 bis c.p.c.
art. 13 comma 1 quater d.P.R. 115 del 2002
Norma che disciplina il contributo unificato; la sentenza dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte della ricorrente, ove dovuto.
art. 13 comma 1-bis d.P.R. 115 del 2002
Richiamato relativamente alla determinazione del contributo unificato per il ricorso; la Corte segnala l'applicabilità delle regole sul contributo quando ricorrono i presupposti.
I. n. 533 del 1973; art. 57 I. n. 153 del 1969 (richiami storici)
Riferimenti storici alla genesi dell'istituto dell'esonero dalle spese per le controversie previdenziali/assistenziali; utilizzati per motivare la portata storica e sistematica della norma, ma la Corte sottolinea il carattere specifico e limitato dell'agevolazione.
Massime di principio
- La revocazione per "errore di fatto" (art. 395 n.4 c.p.c.) è ammessa in via eccezionale e richiede che il fatto omesso o inesatto sia incontestabile e non costituisse punto controverso: mere omissioni o interpretazioni discutibili non bastano.
- L'esonero dal pagamento delle spese processuali previsto dall'art. 152 disp. att. c.p.c. si applica soltanto alle domande volte direttamente ad ottenere prestazioni previdenziali o assistenziali; azioni che chiedono accertamenti o ristrutturazioni del ruolo anagrafico (es. reiscrizione in elenchi) non rientrano automaticamente nella tutela agevolata.
- Se si intende invocare l'esonero dalle spese in sede di cassazione o di giudizio, è essenziale prospettare chiaramente che l'oggetto della domanda è la prestazione previdenziale/assistenziale e depositare tutta la documentazione reddituale prevista, pena il rigetto dell'eccezione.
- Per contestare una condanna alle spese ottenuta in Cassazione è più solido dimostrare che l'omissione riguarda un fatto pacifico e non valutabile (es. documento provato e non considerato) piuttosto che lamentare una svista formale; in caso contrario la revocazione sarà inammissibile.
- Le spese e gli oneri (compenso professionale, esborsi, spese generali, contributo unificato) possono essere comunque disposti dalla Corte anche nel giudizio di revocazione quando la domanda è infondata o inammissibile.
- Per ridurre i rischi: 1) segnalare esplicitamente, in ogni grado di giudizio, la richiesta di esonero e il fondamento normativo; 2) allegare e notificare documentazione reddituale aggiornata; 3) se si impugna per "errore di fatto", dimostrare l'inesistenza o la prova positiva di quanto omesso con elementi incontestabili.
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