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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 29010/2020 del 17/12/2020

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per revocazione della sentenza della Corte di Cassazione n. 21531/2017, dedotto ai sensi dell'art. 395 n. 4 c.p.c., per errore di fatto: la ricorrente sostiene che la Corte avrebbe omesso di considerare la sua dichiarazione di esonero dal pagamento delle spese processuali (art. 152 disp. att. c.p.c., come modificato dal D.L. 30/9/2003 n. 269, art. 42, conv. L. 24/11/2003 n. 326) inserita nel ricorso per cassazione e la notifica della dichiarazione sostitutiva di certificazione reddituale per l'anno 2011; in subordine chiede correzione di errore materiale.

La decisione

Il ricorso per revocazione è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che non ricorrano i presupposti di cui all'art. 391 bis c.p.c. perché l'asserita omissione non configura un errore di fatto idoneo a revocare la sentenza: la questione dell'esonero dalle spese (art. 152 disp. att. c.p.c.) è opinabile o inapplicabile al tipo di domanda proposta (azione per la reiscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli per l'anno 2005, non una domanda diretta di prestazioni previdenziali o assistenziali). Per tali ragioni non si ravvisa un fatto incontestabilmente stabilito o erroneamente escluso. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio (liquidate in Euro 2000,00 oltre oneri) e al versamento di eventuale contributo unificato ai sensi dell'art. 13 d.P.R. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 395 n. 4 c.p.c.

    Definisce il vizio di errore di fatto come motivo di revocazione: l'errore ricorre quando una decisione è fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontestabilmente esclusa o quando è supposta l'inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita; la Corte ha ritenuto che tale condizione non sussista nel caso di specie.

  • art. 391 bis c.p.c.

    Norma che consente la revocazione delle sentenze della Corte di Cassazione per errore di fatto ai sensi dell'art. 395 n. 4; la Corte ha applicato i criteri di ammissibilità richiesti da questa norma e li ha ritenuti non soddisfatti.

  • art. 152 disp. att. c.p.c.

    Prevede l'esonero dal pagamento delle spese processuali per le parti soccombenti nei giudizi promossi per ottenere prestazioni previdenziali o assistenziali, se soddisfatte le condizioni reddituali. La Corte ha interpretato la norma in senso restrittivo: applicabile solo se la domanda ha per oggetto diretto la prestazione previdenziale/assistenziale e non quando l'ottenimento della prestazione sia una conseguenza indiretta o eventuale di un diverso accertamento (qui la reiscrizione negli elenchi).

  • D.L. 30 settembre 2003, n. 269, art. 42, comma 11 (conv. L. 24 novembre 2003, n. 326)

    Richiamato come modifica normativa dell'art. 152 disp. att. c.p.c.; la Corte prende atto della riformulazione ma ribadisce la stretta interpretazione della norma circa l'ambito soggettivo e oggettivo dell'esonero.

  • art. 375 comma 1 nn. 4 e 5 c.p.c.

    Richiamato quale riferimento alle ordinanze della Corte di Cassazione che possono essere oggetto di revocazione; qui citato per delineare l'ambito di applicazione dell'art. 391 bis c.p.c.

  • art. 13 comma 1 quater d.P.R. 115 del 2002

    Norma che disciplina il contributo unificato; la sentenza dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte della ricorrente, ove dovuto.

  • art. 13 comma 1-bis d.P.R. 115 del 2002

    Richiamato relativamente alla determinazione del contributo unificato per il ricorso; la Corte segnala l'applicabilità delle regole sul contributo quando ricorrono i presupposti.

  • I. n. 533 del 1973; art. 57 I. n. 153 del 1969 (richiami storici)

    Riferimenti storici alla genesi dell'istituto dell'esonero dalle spese per le controversie previdenziali/assistenziali; utilizzati per motivare la portata storica e sistematica della norma, ma la Corte sottolinea il carattere specifico e limitato dell'agevolazione.

Massime di principio

  • La revocazione per "errore di fatto" (art. 395 n.4 c.p.c.) è ammessa in via eccezionale e richiede che il fatto omesso o inesatto sia incontestabile e non costituisse punto controverso: mere omissioni o interpretazioni discutibili non bastano.
  • L'esonero dal pagamento delle spese processuali previsto dall'art. 152 disp. att. c.p.c. si applica soltanto alle domande volte direttamente ad ottenere prestazioni previdenziali o assistenziali; azioni che chiedono accertamenti o ristrutturazioni del ruolo anagrafico (es. reiscrizione in elenchi) non rientrano automaticamente nella tutela agevolata.
  • Se si intende invocare l'esonero dalle spese in sede di cassazione o di giudizio, è essenziale prospettare chiaramente che l'oggetto della domanda è la prestazione previdenziale/assistenziale e depositare tutta la documentazione reddituale prevista, pena il rigetto dell'eccezione.
  • Per contestare una condanna alle spese ottenuta in Cassazione è più solido dimostrare che l'omissione riguarda un fatto pacifico e non valutabile (es. documento provato e non considerato) piuttosto che lamentare una svista formale; in caso contrario la revocazione sarà inammissibile.
  • Le spese e gli oneri (compenso professionale, esborsi, spese generali, contributo unificato) possono essere comunque disposti dalla Corte anche nel giudizio di revocazione quando la domanda è infondata o inammissibile.
  • Per ridurre i rischi: 1) segnalare esplicitamente, in ogni grado di giudizio, la richiesta di esonero e il fondamento normativo; 2) allegare e notificare documentazione reddituale aggiornata; 3) se si impugna per "errore di fatto", dimostrare l'inesistenza o la prova positiva di quanto omesso con elementi incontestabili.

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