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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 29011/2020 del 17/12/2020

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La società ha proposto revocazione ex art. 395 n.4 c.p.c. avverso l'ordinanza della Corte di Cassazione n.11847/2018, sostenendo un errore di fatto della Corte nella ricostruzione del periodo di contribuzione oggetto dell'accertamento ispettivo (il verbale e il prospetto riepilogativo indicavano il periodo 3/1998-2/2003). Selle Royal ha dedotto che i contributi contestati riguardavano un periodo successivo all'entrata in vigore del D.L. 318/1996 conv. L. 402/1996 e che l'accordo collettivo, pur stipulato anteriormente, era stato depositato (6/6/2003) prima della conclusione dell'ispezione (25/6/2003) e dunque poteva essere preso in considerazione dall'INPS per le contribuzioni relative a quel periodo. Perciò la Corte di legittimità avrebbe erroneamente ritenuto inapplicabile il comma 2 dell'art.3 del D.L. 318/1996 per presunta irretroattività, basandosi su una svista riguardo al periodo temporale rilevante.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso di revocazione, rilevando un errore di fatto (svista) nella precedente ordinanza della Cassazione relativa al periodo di riferimento dei contributi. In sede rescissoria la Corte ha accolto il primo motivo del ricorso per cassazione (quello che riguarda l'applicabilità dell'accordo depositato ai contributi oggetto dell'accertamento), ha dichiarato inammissibile il secondo motivo (che attiene alla valutazione probatoria delle pause lavorative) e ha cassato la decisione impugnata in relazione al motivo accolto. La causa è stata rinviata alla Corte d'Appello di Venezia in diversa composizione per nuovo esame delle questioni rimaste assorbite. Alla Corte d'Appello è demandata anche la liquidazione delle spese, compreso il presente giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 3 D.L. 318/1996 conv. in L. 402/1996

    La norma stabilisce che la retribuzione da considerare ai fini previdenziali segue quanto previsto negli accordi collettivi depositati presso gli uffici competenti; il deposito è necessario entro termini stabiliti (30 giorni dalla stipulazione e, per accordi già esistenti, entro il 31.12.1996). Gli accordi depositati sono opponibili all'INPS solo con riferimento ai contributi maturati dopo l'entrata in vigore della norma; il deposito tardivo non ha effetto retroattivo sui periodi anteriori all'entrata in vigore.

  • art. 395 n. 4 c.p.c.

    Autorizza la revocazione delle sentenze di Cassazione per errore di fatto manifesto e decisivo: la svista deve essere immediatamente rilevabile, non richiedere indagini ermeneutiche e, se emendata, avrebbe dovuto determinare un esito diverso della decisione.

  • art. 391-bis c.p.c.

    Combinato con l'art. 395 n.4, delimita la revocazione alle sole ipotesi tassative indicate dalla legge, escludendo la revocazione per errori giuridici o valutativi; mira a garantire la stabilità delle decisioni di legittimità.

  • art. 360 n. 5 c.p.c.

    Richiamato rispetto ai motivi di cassazione che invocano insufficiente o contraddittoria motivazione; la Corte ha ritenuto il secondo motivo inconferente e, comunque, non proponibile in sede di legittimità quando si limita a contestare valutazioni probatorie del merito.

Massime di principio

  • Gli accordi collettivi depositati sono opponibili all'INPS solo per i contributi maturati dopo l'entrata in vigore della norma che impone il deposito; il deposito tardivo non sanerà periodi anteriori.
  • Se i contributi oggetto di accertamento si riferiscono a periodi successivi all'entrata in vigore della norma e l'accordo è stato effettivamente depositato prima della conclusione dell'accertamento, l'accordo può essere preso in considerazione dall'ente previdenziale.
  • La revocazione ex art. 395 n.4 c.p.c. è rimedio eccezionale: ammette solo errori di fatto evidenti, immediatamente accertabili e decisivi per la decisione; non è ammessa per errori di diritto o per valutazioni probatorie.
  • Questioni basate sulla valutazione delle prove (es. valutazione delle pause lavorative, gravità probatoria di testimonianze) non sono normalmente riaperte con la revocazione in Cassazione; vanno invece dedotte nei gradi di merito o con il ricorso per cassazione nei limiti consentiti.
  • Strategia pratica: conservare e documentare con precisione le date di stipulazione e di deposito degli accordi collettivi e i termini temporali degli accertamenti ispettivi, poiché la rilevanza dell'accordo ai fini contributivi dipende dal rapporto temporale tra deposito, entrata in vigore della norma e periodo oggetto di accertamento.

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