Cassazione Penale, Sentenza n. 12532/2026 del 02/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza che aveva respinto la sua opposizione all'ordinanza del Tribunale dell'8/7/2025, chiedendo l'estinzione della pena per decorso del tempo ai sensi dell'art. 172 c.p. Il motivo principale era che, ai fini del computo del termine di estinzione, doveva essere considerata la pena netta effettivamente da eseguire dopo l'indulto (tre anni di reclusione condonati), per cui la pena residua sarebbe stata di 3 anni e 6 mesi, e non la pena lorda di 6 anni e 6 mesi inflitta in primo grado. Il ricorrente sosteneva che il secondo giudizio di appello era intervenuto dopo il riconoscimento dell'indulto, con conseguente incidenza sul calcolo del termine estintivo.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha confermato che il dies a quo per il decorso del termine di estinzione è la data di irrevocabilità della sentenza di condanna (qui il 10 luglio 2014, data in cui è divenuta irrevocabile la seconda sentenza di appello in conseguenza della rimessione in termine chiesta dall'imputato). Inoltre la Corte ha stabilito che, ai fini dell'art. 172 c.p., la "pena inflitta" è quella irrogata dal giudice della cognizione (pena lorda), comprensiva della parte eventualmente coperta da condono o indulto; le riduzioni intervenute in fase esecutiva non incidono sul parametro temporale previsto dall'art. 172. Per questi motivi il termine di estinzione non era ancora decorso e il ricorso è stato giudicato infondato. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del procedimento ai sensi dell'art. 616, comma 1, c.p.p.
Norme richiamate
La Corte interpreta la "pena inflitta" come quella irrogata dal giudice della cognizione (pena lorda), inclusa la parte eventualmente coperta da condono/indulto; il termine per l'estinzione decorre dal momento in cui la sentenza diventa irrevocabile/esecutiva
Usato in combinato con l'art. 172 per individuare il dies a quo: il termine decorre quando la sentenza diventa esecutoria e le cause impeditiva riguardano l'esecuzione della decisione irrevocabile
art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
Disposizione applicata per la pronuncia di condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali in seguito al rigetto del ricorso
Massime di principio
- Ai fini dell'estinzione della pena per decorso del tempo (art. 172 c.p.) si prende a riferimento la pena 'inflitta' dal giudice della cognizione, ossia la pena lorda stabilita nella sentenza di condanna, anche se successivamente parte di quella pena è stata coperta da indulto o condono in fase esecutiva.
- Il dies a quo per il calcolo del decorso del termine estintivo è la data in cui la sentenza diventa irrevocabile/esecutiva; eventuali vicende processuali (es. remizioni in termine e successiva irrevocabilità) determinano il nuovo dies a quo.
- Riduzioni della pena intervenute in fase esecutiva (per indulto, condono, riclassificazione di pena ecc.) non modificano la misura da usare per il computo temporale dell'art. 172, che è collegata alla gravità del fatto valutata dal giudice della cognizione.
- Se si ritiene che l'indulto o altro beneficio sia idoneo a incidere concretamente sulla 'pena inflitta' nel giudizio di cognizione, la via pratica è dimostrare documentalmente che tale beneficio era già acquisito e ha formato oggetto della decisione di merito; tuttavia la giurisprudenza di legittimità è orientata a respingere tale deduzione e a mantenere come parametro la pena lorda.
- In situazioni analoghe è probabile che il giudice ordini il calcolo del dies a quo sulla base della data di irrevocabilità dell'ultima sentenza di condanna e utilizzi la pena originariamente inflitta per valutare se il termine di estinzione sia maturato; pertanto, chi intende contestare questo criterio dovrà far leva su novità normative o su un contrasto giurisprudenziale significativo e motivato.
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