Cassazione Civile, Ordinanza n. 19392/2024 del 15/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (banca)
La controversia
Una società aveva emesso e spedito a un cliente un assegno bancario non trasferibile a titolo di rimborso/conguaglio, ma il titolo non era mai pervenuto al destinatario ed era stato invece incassato da un soggetto diverso. La società, convenuta in giudizio dal presunto beneficiario per il pagamento dell'importo, aveva chiamato in manleva la banca emittente dell'assegno; la banca, negando ogni responsabilità, aveva a sua volta evocato la banca negoziatrice. Il giudice di pace aveva condannato la società al pagamento verso il cliente e respinto la manleva verso la banca emittente. Il tribunale, in appello, aveva invece accolto la domanda di manleva della società e condannato la banca emittente a tenerla indenne, ritenendo che la banca non avesse provato di essere esente da responsabilità e di avere eseguito la diligenza professionale richiesta, anche quanto al controllo di regolarità formale del titolo e alla verifica di eventuali falsificazioni. La banca emittente ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato violazione dell'art. 43 R.D. n. 1736/1933 e dell'art. 1176, comma 2, c.c., sostenendo che il tribunale le aveva erroneamente attribuito obblighi propri della banca negoziatrice, specie in una procedura di check truncation; con il secondo ha denunciato violazione dell'art. 1362 c.c. per errata interpretazione della convenzione sul servizio di emissione degli assegni di traenza, che a suo dire riguardava una diversa fattispecie e comunque assegni negoziati presso filiali della stessa banca e per importi inferiori.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo errata la ratio decidendi del tribunale nella parte in cui aveva posto a carico della banca emittente controlli e oneri di diligenza propri della banca negoziatrice. Ha affermato che, nel pagamento di un assegno di traenza non trasferibile a soggetto non legittimato, la responsabilità può gravare sulla banca emittente/trattaria e/o su quella negoziatrice a seconda delle concrete modalità di negoziazione e dei rispettivi doveri di diligenza violati, ma nel caso deciso il tribunale aveva confuso tali sfere di responsabilità. È stato dichiarato assorbito il secondo motivo relativo alla convenzione tra le parti. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio al Tribunale di Avellino, che dovrà riesaminare la domanda e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 43 R.D. n. 1736/1933
nel caso di assegno non trasferibile, il pagamento può avvenire solo al prenditore o al banchiere giratario per l'incasso; chi paga a persona diversa risponde del pagamento. L'espressione "colui che paga" comprende sia la banca trattaria sia la banca negoziatrice, ma i rispettivi doveri di controllo sono diversi e dipendono dal ruolo concreto nella circolazione del titolo.
la diligenza richiesta alla banca è quella professionale, ma i controlli esigibili dalla banca emittente dell'assegno di traenza non coincidono con quelli propri della banca negoziatrice.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
è la norma processuale invocata per dedurre la violazione di legge nei motivi di ricorso.
è richiamato nel secondo motivo per censurare l'interpretazione del tribunale delle pattuizioni della convenzione di servizio.
le parti hanno depositato memorie nei termini.
R.D. n. 1736/1933
disciplina l'assegno bancario non trasferibile e, per l'assegno di traenza, consente di individuare i doveri di pagamento e di controllo della banca in base al ruolo svolto nella negoziazione.
Massime di principio
- Nel pagamento di un assegno non trasferibile presentato da soggetto non legittimato, la responsabilità va individuata tenendo conto del concreto circuito di negoziazione e dei doveri di diligenza specificamente gravanti su ciascun operatore bancario coinvolto.
- La banca negoziatrice è, in linea generale, il soggetto tenuto a verificare l'identità del presentatore e l'autenticità della girata/firma di incasso, perché è l'unica in condizione di effettuare quel controllo; la banca emittente/trattaria risponde invece per gli accertamenti compatibili con il suo ruolo, come il controllo formale del titolo e la corrispondenza dei dati essenziali.
- Non è corretto imputare alla banca emittente dell'assegno di traenza obblighi di verifica che, per struttura della procedura di incasso, competono solo alla banca negoziatrice; l'erronea sovrapposizione dei ruoli integra violazione di legge.
- La procedura di check truncation rileva nei rapporti interbancari, ma non altera la disciplina ordinaria dei titoli di credito né riduce la tutela del terzo traente o beneficiario rispetto alla responsabilità derivante dal pagamento a soggetto non legittimato.
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