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Cassazione Civile, Ordinanza n. 11664/2023 del 04/05/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (coniuge)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo con cui un ex coniuge veniva intimato a pagare euro 8.000,00 all'altro ex coniuge, quale saldo della restituzione di un prestito asseritamente ricevuto per l'acquisto di un'autovettura. L'opponente sosteneva che la somma gli fosse stata consegnata non a mutuo, ma come liberalità nell'ambito dei rapporti di solidarietà tra coniugi, e quindi senza obbligo di restituzione. Il giudice di primo grado respingeva l'opposizione e la Corte d'appello confermava, ritenendo non attendibile la tesi della liberalità e valorizzando: l'avvenuta dazione di euro 9.000,00; il fatto che la provvista fosse stata reperita mediante finanziaria; la parziale restituzione; la crisi del rapporto coniugale; la sproporzione tra la somma e le condizioni economiche delle parti. In cassazione la ricorrente denunciava violazione degli artt. 2697 e 2033 c.c. e omesso esame di fatto decisivo, deducendo che il creditore non avesse provato il mutuo e che la Corte avesse illegittimamente addossato all'opponente l'onere di dimostrare la natura liberale della dazione. Con il secondo motivo lamentava vizio motivazionale per non avere considerato le difese svolte in appello e per avere ritenuto sussistente un obbligo di restituzione senza prova della controprestazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto il ricorso. Ha ritenuto infondate le censure perché la Corte territoriale si era conformata al principio, già affermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui chi agisce per la restituzione di somme versate deve provare il titolo della pretesa, ma il ricevente non può trattenere denaro altrui senza causa e deve allegare una valida causa giustificativa dell'acquisizione, specie quando l'azione sia proposta anche come indebito oggettivo ex art. 2033 c.c. Le doglianze sono state inoltre giudicate in parte inammissibili perché dirette a contestare la valutazione delle prove e gli apprezzamenti di fatto compiuti dal giudice di merito, non sindacabili in sede di legittimità. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e all'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 2697 c.c.

    richiamato dal ricorrente per sostenere un preteso erroneo riparto dell'onere probatorio; la Corte ribadisce che il tema probatorio non esonera dall'accertamento della causa che giustifichi la ritenzione delle somme ricevute

  • art. 2033 c.c.

    richiamato in relazione alla domanda di ripetizione dell'indebito oggettivo; la Corte valorizza che, in assenza di causa, il ricevente non può trattenere il denaro

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002

    richiamato per la declaratoria del presupposto del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato

Massime di principio

  • In tema di restituzione di somme di denaro, chi agisce deve provare il titolo su cui fonda la pretesa; tuttavia, il mero difetto di prova del mutuo non basta di per sé a legittimare la ritenzione della somma da parte di chi l'ha ricevuta, ove questi non alleghi una valida causa giustificativa dell'acquisizione.
  • Quando la domanda è prospettata anche come ripetizione dell'indebito, il giudice deve verificare non solo la prova della dazione, ma anche l'assenza di una causa che consenta all'accipiens di trattenere il denaro.
  • La deduzione della natura liberale o solidaristica di una dazione tra coniugi deve essere specifica e supportata da elementi concreti; allegazioni generiche possono essere disattese dal giudice di merito sulla base delle risultanze probatorie.
  • Le censure che mirano a sollecitare una nuova valutazione del materiale probatorio e degli apprezzamenti di fatto sono inammissibili in cassazione, salvo i limiti del vizio motivazionale nei casi consentiti.

Come è indicizzato

MaterieInadempimentoProveImpugnazioni
RamiObbligazioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaArricchimento senza causaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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