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Sentenza

Sentenza n. 3283/2026 - Napoli, Sezione 3

per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia: a) dell’avviso pubblico del 20 marzo 2025 per il conferimento di incarichi dirigenziali di responsabile delle strutture amministrative relative al nuovo “Ordinamento e organizzazione degli uffici della Giunta Regionale”, di cui alla legge regionale n. 6 del 15 maggio 2024; b) della delibera della Giunta regionale n. 94 del 24 febbraio 2025, avente a oggetto la “definizione dei requisiti (professional skills) per il conferimento degli incarichi dirigenziali in relazione alle strutture della Giunta regionale della Campania ai sensi della l.r. 15.5.2024, n. 6”, e dei relativi allegati; c) della delibera della Giunta regionale n. 123 del 17 marzo 2025, avente a oggetto la “definizione dei requisiti per il conferimento degli incarichi dirigenziali in relazione alle strutture della Giunta Regionale della Campania ai sensi della l.r. 15.5.2024, n. 6 - Integrazione”, e dei relativi allegati; d) di ogni altro atto preordinato, connesso e conseguente;

Giustizia amministrativa202501896

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Avviso pubblico per il conferimento di incarichi dirigenziali relativi al nuovo ordinamento e organizzazione degli uffici della Giunta regionale, nonché le delibere di Giunta che ne definivano i requisiti professionali

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (regione)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti, collocati tra gli idonei non vincitori di una graduatoria concorsuale regionale ancora valida ed efficace, hanno contestato la scelta della Regione di procedere al conferimento di incarichi dirigenziali mediante interpello rivolto ai dirigenti regionali, ai dirigenti di altre amministrazioni e, per specifiche strutture, a soggetti esterni, anziché utilizzare la graduatoria mediante scorrimento. Hanno dedotto, in particolare, la violazione dei principi affermati dall'Adunanza plenaria n. 14 del 2011 sulla prevalenza dello scorrimento rispetto all'indizione di un nuovo concorso, sostenendo la sovrapponibilità tra i profili oggetto dell'avviso e quelli della graduatoria; la violazione delle disposizioni programmatorie regionali e delle norme volte al contenimento della spesa; nonché la violazione degli artt. 4 e 5 l. 241/1990, per mancata individuazione dell'ufficio competente, assenza di decreto dirigenziale, firma, responsabile del procedimento e indicazione dell'istruttoria. La Regione ha eccepito il difetto di giurisdizione, l'inammissibilità per acquiescenza, carenza di interesse e incompletezza del contraddittorio, nonché l'improcedibilità per sopravvenuta assegnazione degli incarichi.

La decisione

Il TAR ha respinto le eccezioni preliminari. Ha riconosciuto la giurisdizione amministrativa perché la controversia riguardava la scelta organizzativa e autoritativa della Regione di non utilizzare la graduatoria vigente, non le concrete modalità di conferimento di un singolo incarico dirigenziale. La partecipazione cautelativa all'interpello non costituiva acquiescenza; l'avviso era immediatamente lesivo in quanto attuava la scelta di non scorrere la graduatoria; non vi erano controinteressati tecnici rispetto alla sola scelta organizzativa; gli atti successivi di conferimento degli incarichi erano meramente attuativi e non determinavano l'improcedibilità. Nel merito, il ricorso è stato ritenuto infondato. La Regione non aveva indetto un nuovo concorso, ma aveva utilizzato gli strumenti dell'art. 19 d.lgs. 165/2001 per il conferimento temporaneo di incarichi a dirigenti già assunti a tempo indeterminato o, nei casi previsti, a dirigenti di altre amministrazioni e soggetti esterni. Il conferimento dell'incarico è distinto dal reclutamento e dall'accesso ai ruoli, sicché non si applicava il principio della prevalenza dello scorrimento della graduatoria sull'indizione di un nuovo concorso. In assenza di palese arbitrarietà o irragionevolezza, la scelta organizzativa regionale non era sindacabile. L'eventuale illegittimità della concreta individuazione del destinatario dell'incarico avrebbe potuto essere contestata solo rispetto al singolo conferimento, tenendo conto dell'obbligo di motivazione, e davanti al giudice ordinario. È stato inoltre ritenuto infondato il motivo relativo agli artt. 4 e 5 l. 241/1990, poiché l'avviso costituiva attuazione delle delibere regionali, che avevano individuato la Direzione Generale per le Risorse Umane e l'ufficio competente per la pubblicazione. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 19 d.lgs. 165/2001

    ai fini del conferimento di ciascun incarico di funzione dirigenziale si tiene conto, in relazione alla natura e alle caratteristiche degli obiettivi prefissati ed alla complessità della struttura interessata, delle attitudini e delle capacità professionali del singolo dirigente, dei risultati conseguiti in precedenza nell’amministrazione di appartenenza e della relativa valutazione, delle specifiche competenze organizzative possedute, nonché delle esperienze di direzione eventualmente maturate all’estero, presso il settore privato o presso altre amministrazioni pubbliche, purché attinenti al conferimento dell’incarico

    La norma disciplina il conferimento temporaneo degli incarichi dirigenziali e consente interpelli rivolti a dirigenti già in ruolo, dirigenti di altre amministrazioni e, nei limiti previsti, soggetti esterni; tale fase è distinta dal reclutamento e dall'accesso ai ruoli dirigenziali.

  • art. 19, comma 5-bis, d.lgs. 165/2001

    a dirigenti non appartenenti ai ruoli di cui all’articolo 23, purché dipendenti delle amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, ovvero di organi costituzionali, previo collocamento fuori ruolo, aspettativa non retribuita, comando o analogo provvedimento secondo i rispettivi ordinamenti

    Consente il conferimento di incarichi a dirigenti appartenenti ai ruoli di altre amministrazioni, nel rispetto dei limiti di legge.

  • art. 19, comma 6, d.lgs. 165/2001

    persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, non rinvenibile nei ruoli dell’Amministrazione

    Consente, entro i limiti percentuali e sostanziali previsti, il conferimento a tempo determinato di incarichi a soggetti esterni; la concreta scelta deve essere esplicitamente motivata.

  • art. 36, comma 2, d.lgs. 165/2001

    contratti di lavoro subordinato a tempo determinato

    La disposizione riguarda i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato e non si applica direttamente al distinto istituto del conferimento temporaneo di un incarico dirigenziale.

  • artt. 4 e 5 l. 241/1990

    Non risultano violati: l'avviso era riconducibile agli uffici regionali competenti perché adottato in attuazione delle delibere di Giunta che avevano individuato la Direzione Generale per le Risorse Umane e disposto la pubblicazione.

  • art. 55, comma 10, c.p.a.

    L'appello cautelare è stato accolto dal Consiglio di Stato ai soli fini della sollecita fissazione dell'udienza di merito.

  • art. 97 Cost.

    Il superamento del concorso è riferito all'accesso ai ruoli della pubblica amministrazione, mentre la temporaneità riguarda gli incarichi dirigenziali conferiti a dirigenti già assunti.

Massime di principio

  • Il principio secondo cui, in presenza di una graduatoria concorsuale vigente, lo scorrimento costituisce la regola rispetto all'indizione di un nuovo concorso non si applica quando l'amministrazione non sta reclutando nuovo personale, ma sta conferendo incarichi dirigenziali temporanei a soggetti già appartenenti ai ruoli pubblici o rientranti nelle categorie previste dall'art. 19 d.lgs. 165/2001.
  • La scelta dell'amministrazione di utilizzare gli strumenti di conferimento degli incarichi dirigenziali previsti dall'art. 19 d.lgs. 165/2001, anziché procedere allo scorrimento di una graduatoria concorsuale, costituisce esercizio di discrezionalità organizzativa e non è sindacabile in assenza di manifesta arbitrarietà o irragionevolezza.
  • La controversia proposta da un idoneo di una graduatoria ancora vigente contro la scelta organizzativa di non utilizzare la graduatoria appartiene alla giurisdizione amministrativa, quando investe l'esercizio di un potere autoritativo e non la concreta attribuzione di un singolo incarico dirigenziale.
  • L'interpello per il conferimento di incarichi dirigenziali è immediatamente lesivo per l'idoneo che contesti la scelta a monte di non scorrere la graduatoria, anche prima della conclusione della procedura e dell'assegnazione dei singoli incarichi.
  • La concreta individuazione del destinatario di un incarico dirigenziale ai sensi dell'art. 19 d.lgs. 165/2001 deve essere motivata in relazione ai criteri di scelta e alle professionalità richieste; le contestazioni relative al singolo conferimento riguardano una fase distinta dalla scelta organizzativa generale.

Come è indicizzato

MaterieDirigenza e incarichiConcorsi pubbliciGiurisdizione e riparto
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaRiparto di giurisdizioneLegittimazione e interesse a ricorrereDifetto di motivazione

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