Cassazione Penale, Ordinanza n. 04377/2026 del 03/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato era stato condannato in rito abbreviato per detenzione illegale di una lama di taglierino occultata nel cavo orale. In cassazione ha dedotto un vizio di motivazione sulla responsabilità, sostenendo che la Corte d'appello non avesse accolto la richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale ex art. 603, comma 3, c.p.p., formulata per eseguire ulteriori accertamenti tecnici: un esperimento giudiziale sulla concreta possibilità di occultare la lama nel cavo orale, tenuto conto delle sue caratteristiche fisiche e dei rischi connessi, e accertamenti forensi su eventuali tracce biologiche di saliva, ritenuti decisivi per corroborare la tesi difensiva.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le doglianze mirassero sostanzialmente a una rivalutazione del merito, preclusa in sede di legittimità, e ha condiviso la motivazione della Corte d'appello secondo cui non vi erano ragioni concrete per dubitare delle risultanze probatorie, in particolare dell'annotazione della polizia giudiziaria, né le prove richieste apparivano assolutamente necessarie o decisive ai fini della decisione. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
È la norma incriminatrice posta a base della condanna per la detenzione della lama occultata nel cavo orale.
Nel giudizio di appello avverso sentenza resa in rito abbreviato la rinnovazione istruttoria è ammessa solo se la prova richiesta è assolutamente necessaria, cioè potenzialmente idonea a incidere sulla valutazione complessiva degli elementi acquisiti.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede di legittimità è preclusa la rilettura del compendio probatorio e la sostituzione della valutazione del giudice di merito con una diversa ricostruzione dei fatti proposta dal ricorrente.
- Nel giudizio di appello contro una sentenza emessa all'esito di rito abbreviato, la rinnovazione dell'istruttoria può essere disposta solo se la prova richiesta è assolutamente necessaria, ossia concretamente idonea a incidere in modo apprezzabile sulla decisione sulla colpevolezza o sull'innocenza.
- La richiesta di rinnovazione istruttoria non è accoglibile quando si risolva in una prova non decisiva rispetto al complesso degli elementi già acquisiti, specialmente se la motivazione di merito abbia escluso ragioni concrete di inattendibilità del quadro probatorio.
- Il vizio motivazionale è insussistente quando la sentenza impugnata spieghi in modo coerente perché gli elementi acquisiti siano sufficienti e perché gli ulteriori accertamenti richiesti non abbiano carattere decisivo.
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