Cassazione Civile, Ordinanza n. 41028/2021 del 21/12/2021
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (convivente)
La controversia
Un uomo conveniva in giudizio la propria ex convivente chiedendo, in via principale, l'accertamento della simulazione relativa di una compravendita immobiliare intervenuta tra la donna e una società immobiliare, sostenendo di essere l'effettivo acquirente del bene e chiedendo la declaratoria di nullità o inefficacia dell'intestazione alla convenuta, con conseguente accertamento della propria esclusiva proprietà e ordine di rilascio. In subordine domandava la restituzione, a titolo di arricchimento senza causa, di tutte le somme asseritamente versate per l'acquisto dell'immobile, oltre spese notarili, frazionamento, accatastamento, arredamento e migliorie, nonché i frutti civili. In ulteriore subordine, nell'ipotesi di configurabilità di una donazione, chiedeva che fosse dichiarata nulla per difetto di forma o revocata per ingratitudine. La convenuta sosteneva invece che si trattasse di donazione indiretta. Il Tribunale respingeva le domande ritenendo sussistente una donazione indiretta. La Corte d'appello rigettava l'impugnazione, affermando da un lato che non era provato l'animus donandi e che il giudice di primo grado aveva invertito l'onere della prova nel qualificare la vicenda come donazione indiretta, ma dall'altro confermando integralmente la decisione di primo grado; escludeva inoltre la simulazione per difetto di prova scritta del patto dissimulato e negava l'azione di arricchimento senza causa. In cassazione il ricorrente deduceva, con il primo motivo, nullità della sentenza per motivazione totalmente non intellegibile e violazione dell'art. 132 c.p.c., evidenziando la contraddittorietà tra l'affermazione di insussistenza della donazione indiretta e il rigetto dell'appello; con il secondo motivo denunciava violazione degli artt. 2697, 1325, 1350, 2041 e 2042 c.c., sostenendo che, esclusa la causa liberale, l'attribuzione patrimoniale era priva di causa e che avrebbe dovuto trovare accoglimento l'azione di arricchimento; con il terzo motivo censurava la regolazione delle spese ex art. 91 c.p.c.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, rilevando che la motivazione della sentenza d'appello era apparente e insanabilmente contraddittoria: la Corte territoriale aveva espressamente condiviso la censura dell'appellante contro la qualificazione di donazione indiretta, escludendo la prova dell'animus donandi e dell'intento liberale, ma poi aveva comunque rigettato l'appello e confermato la decisione di primo grado senza spiegare la causa dell'attribuzione patrimoniale e il percorso logico seguito. La Cassazione ha quindi dichiarato assorbiti il secondo e il terzo motivo, cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Corte d'appello di Milano, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
motivazione apparente; insanabilmente contraddittoria
La sentenza è nulla quando la motivazione non consente di comprendere il percorso logico-giuridico seguito dal giudice, specie se le affermazioni contenute in decisione sono tra loro inconciliabili.
Richiamato dal ricorrente per contestare il riparto dell'onere della prova in tema di donazione indiretta e di arricchimento senza causa.
Richiamato dal ricorrente per sostenere che, esclusa la causa liberale, l'attribuzione patrimoniale sarebbe priva di causa.
Richiamato dal ricorrente in relazione alla forma richiesta per i negozi immobiliari e, in particolare, al patto dissimulato o fiduciario.
Richiamato dal ricorrente per sostenere la proponibilità dell'azione generale di arricchimento a fronte dell'assenza di altra tutela efficace.
Richiamato dal ricorrente in tema di residualità dell'azione di arricchimento senza causa.
Richiamato nel terzo motivo di ricorso per contestare la regolazione delle spese processuali.
Citato nella motivazione della Corte d'appello per escludere, nel caso concreto, la prova della simulazione con testimoni in assenza dei presupposti di legge.
Richiamato dalla Corte d'appello quale criterio interpretativo del comportamento complessivo delle parti nella ricostruzione della comune intenzione negoziale.
Massime di principio
- Quando la decisione di merito contiene affermazioni tra loro incompatibili sulla qualificazione giuridica del rapporto e sulla sorte della domanda, la motivazione è apparente e la sentenza è nulla ai sensi dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
- In tema di donazione indiretta, l'animus donandi non può essere desunto in modo presuntivo o per mera esclusione: occorre una prova rigorosa dell'intento esclusivo di arricchire l'altro soggetto per spirito di liberalità.
- L'onere di provare la ricorrenza di una donazione indiretta grava su chi ne invoca gli effetti; non è consentito fondare la decisione su un improprio ragionamento per sottrazione basato sulla mancata dimostrazione di diverse ricostruzioni giuridiche.
- Nei rapporti di convivenza more uxorio, attribuzioni patrimoniali e spese sostenute da un convivente possono essere giustificate dall'adempimento di obbligazioni naturali o da esigenze della vita comune, ma tale giustificazione va verificata alla luce di proporzionalità e adeguatezza rispetto al rapporto concreto.
- L'azione di arricchimento senza causa ha natura residuale: è utilizzabile solo quando manchi un'altra azione tipica idonea, ma non può essere negata con motivazione contraddittoria dopo aver escluso la ricostruzione causale posta a base della pretesa principale.
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