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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19825/2024 del 18/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (eredi)

La controversia

La controversia trae origine da un decreto ingiuntivo ottenuto da un professionista per il pagamento di compensi maturati per l'attività svolta presso un Centro di Procreazione Medicalmente Assistita. L'azienda sanitaria propose opposizione deducendo, tra l'altro, mancata detrazione della ritenuta d'acconto, avvenuti pagamenti parziali e insufficienza della documentazione a prova del credito residuo. Il tribunale accolse solo in parte l'opposizione, revocando il decreto e riconoscendo una somma residua limitata. La corte d'appello confermò il rigetto dell'impugnazione degli eredi del professionista, ritenendo non provato il maggiore credito richiesto e applicando gli interessi di mora solo dal momento della domanda giudiziale. In cassazione gli eredi hanno dedotto: errata interpretazione del contratto di consulenza e del criterio di liquidazione dei compensi; omessa considerazione del principio di non contestazione e del riconoscimento del debito; vizio nella valutazione della documentazione e della motivazione; erronea disciplina degli interessi ex d.lgs. n. 231/2002; violazione di buona fede e correttezza per il pagamento in passato di compensi analoghi. La Corte ha accolto solo in parte il motivo sugli interessi, chiarendo che la disciplina speciale sulle transazioni commerciali rileva anche per la misura del saggio, ma non esclude, nel caso concreto, la necessità di verificare la decorrenza secondo le regole sull'onere della prova e sui fatti di causa, nei limiti indicati dalla giurisprudenza richiamata. Per il resto ha ritenuto infondati o inammissibili i motivi, confermando la correttezza della lettura contrattuale e della valutazione probatoria compiute dal giudice di merito.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto parzialmente il ricorso limitatamente al sesto motivo, nella parte relativa alla disciplina degli interessi moratori, ha cassato la sentenza impugnata nei limiti di tale accoglimento e ha rinviato alla Corte d'appello di Campobasso, in diversa composizione, anche per le spese. Sono stati rigettati i motivi primo, secondo e terzo; dichiarati inammissibili il quarto, il quinto e il settimo. La Corte ha ribadito che l'interpretazione del contratto data dal giudice di merito era coerente con il testo negoziale e che le censure degli eredi si risolvevano in una diversa lettura delle clausole non consentita in sede di legittimità. Ha inoltre affermato che il principio di non contestazione non dispensava dalla prova delle prestazioni personalmente eseguite dal professionista e che dichiarazioni e visti provenienti da funzionari interni dell'ente non avevano valore ricognitivo del debito. Quanto agli interessi, ha ritenuto erronea l'affermazione della corte territoriale secondo cui la decorrenza dovesse necessariamente coincidere con la domanda giudiziale, richiamando il criterio speciale sulle transazioni commerciali e la giurisprudenza in tema di onere probatorio del debitore.

Norme richiamate

  • art. 12 disp. prel. c.c.

    richiamato come criterio ermeneutico generale, ma le censure sono state disattese perché la corte territoriale aveva già fatto corretta applicazione del dato letterale del contratto.

  • art. 1372 c.c.

    invocato dai ricorrenti, ma non è emersa una violazione idonea a sovvertire l'interpretazione del contratto adottata dal giudice di merito.

  • art. 2700 c.c.

    richiamato nella censura sulla prova documentale, senza che sia stata ravvisata una sua violazione decisiva.

  • art. 2702 c.c.

    richiamato in tema di efficacia probatoria dei documenti prodotti; la Corte ha escluso che gli atti interni dell'ente potessero valere come confessione o ricognizione del debito.

  • art. 1362 c.c.

    la parte che contesta l'interpretazione contrattuale deve indicare specificamente il canone violato e il punto di scostamento; non basta contrapporre una lettura alternativa.

  • art. 1363 c.c.

    il criterio letterale va letto in collegamento con le altre clausole del contratto; la Corte ha valorizzato tale lettura sistematica.

  • art. 112 c.p.c.

    invocato per lamentare omissioni nel decidere sul quantum, ma la censura è stata ritenuta infondata.

  • art. 113 c.p.c.

    richiamato dai ricorrenti senza esito favorevole.

  • art. 115 c.p.c.

    la doglianza è stata ritenuta non ammissibile nei limiti in cui tendeva a contestare il modo di valutazione delle prove.

  • art. 116 c.p.c.

    non è violato per la sola allegazione di una cattiva valutazione del materiale probatorio; occorre la deduzione di un uso di prove non introdotte o di una vera attribuzione di valore legale a prove diverse.

  • art. 1988 c.c.

    la ricognizione di debito richiede provenienza da soggetto legittimato a disporre del diritto; gli atti interni di funzionari dell'ente non bastano.

  • art. 2697 c.c.

    l'onere della prova del credito residuo e della decorrenza degli interessi resta a carico di chi agisce; per gli interessi moratori opera anche la regola probatoria sul momento di esecuzione della prestazione.

  • d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231

    la disciplina speciale sui ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali è richiamabile anche nei rapporti con la pubblica amministrazione per il saggio degli interessi di mora; la corte territoriale aveva però errato sulla decorrenza nel caso concreto.

  • art. 1284, comma 3, c.c.

    consente di applicare, in mancanza di diversa determinazione, il saggio previsto dalla normativa speciale sulle transazioni commerciali.

  • art. 4 d.lgs. 231/2002

    la fattura o richiesta equivalente rileva ai fini della decorrenza degli interessi moratori, salvo prova contraria del debitore circa il mancato eseguito della prestazione.

  • art. 5 d.lgs. 231/2002

    indicato come parametro del tasso degli interessi moratori applicabile anche ai contratti di prestazione d'opera professionale stipulati con enti pubblici.

  • art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.

    non sussiste quando la motivazione sia chiara, coerente e idonea a rendere comprensibile l'iter logico-giuridico del giudice di merito.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    richiede una motivazione non apparente né incomprensibile; nel caso di specie la motivazione è stata ritenuta sufficiente.

  • art. 111 Cost.

    il sindacato sul vizio motivazionale resta entro il minimo costituzionale; qui tale soglia non è stata superata.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    consente il controllo solo nei ristretti limiti dell'omesso esame di fatto decisivo o di vizi equivalenti; non copre una mera diversa lettura delle prove.

  • art. 395, n. 4, c.p.c.

    il travisamento della prova, quando riguardi una svista sul fatto probatorio in sé, è rimedio della revocazione e non del ricorso ordinario, salvo i casi in cui la questione sia stata oggetto di dibattito nei termini indicati dalla giurisprudenza.

  • art. 1175 c.c.

    richiamato in combinato con l'art. 1375 c.c. sul dovere di correttezza nell'esecuzione del contratto, ma la censura è stata dichiarata inammissibile per novità e difetto di specifica deduzione nei gradi di merito.

  • art. 1375 c.c.

    richiamato quale parametro di buona fede esecutiva; la sua violazione non è stata scrutinata nel merito per ragioni processuali.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione contro l'interpretazione di un contratto, non è sufficiente invocare in astratto i canoni ermeneutici: occorre indicare specificamente quale regola interpretativa sia stata violata, in quale passaggio della motivazione, e perché la soluzione adottata dal giudice di merito sia incompatibile con il testo negoziale.
  • Quando un contratto con la pubblica amministrazione richiede la forma scritta ad substantiam, la volontà negoziale deve essere desunta dallo scritto; il comportamento successivo delle parti non è, di regola, utilizzabile come criterio interpretativo per integrare o modificare il contenuto dell'accordo.
  • Il principio di non contestazione non esonera il creditore dalla prova dei fatti costitutivi del credito quando resti incerta l'effettiva esecuzione delle prestazioni poste a base della domanda monitoria; il riconoscimento solo parziale dell'esistenza di un debito non rende pacifico l'intero quantum né individua automaticamente le singole prestazioni dovute.
  • Una dichiarazione contenuta in un atto difensivo non vale come confessione giudiziale né come ricognizione di debito se proviene dal solo difensore e non da un soggetto munito del potere di disporre del diritto sostanziale controverso.
  • Gli atti interni di funzionari tecnici o amministrativi di un ente pubblico, anche se attestano il visto o la regolarità di una pratica, non assumono valore ricognitivo del debito se non provengono da organi legittimati a vincolare l'ente sul piano sostanziale.
  • In tema di interessi moratori per ritardato pagamento di prestazioni rese anche alla pubblica amministrazione, la disciplina speciale sulle transazioni commerciali può valere per la misura del saggio; ai fini della decorrenza, tuttavia, rileva la regola generale sull'esigibilità del credito e sull'onere della prova circa l'avvenuta esecuzione della prestazione.
  • La censura di travisamento della prova non può trasformarsi in una mera contestazione della valutazione del materiale probatorio compiuta dal giudice di merito; il sindacato di legittimità è circoscritto al vizio motivazionale nei limiti oggi consentiti dall'art. 360, n. 5, c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieMandatoInadempimentoImpugnazioniProve
RamiContrattiObbligazioniProcesso civileBancario e finanziario
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezzaNullità

Testo integrale

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