Sentenza n. 3959/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Campania che aveva respinto l’impugnazione dell’annullamento d’ufficio dell’accertamento di conformità relativo a un sottotetto e dell’ordinanza di demolizione del volume edilizio
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’appellante contestava la sentenza del TAR deducendo: violazione dell’art. 21-nonies l. 241/1990, omessa ponderazione di dati fattuali, travisamento e violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato; difetto di istruttoria e motivazione e violazione dell’art. 10-bis l. 241/1990; illegittimità derivata dell’ordinanza di demolizione. In particolare, sosteneva che le difformità rispetto al regolamento edilizio comunale fossero state rilevate soltanto per incompletezza degli elaborati e che l’amministrazione avrebbe dovuto richiedere integrazioni documentali o svolgere un sopralluogo, anziché annullare la sanatoria. Deduceva inoltre che il termine di dodici mesi per l’annullamento d’ufficio fosse decorso, poiché i vizi erano desumibili dalla documentazione già disponibile e non dipendevano da una falsa rappresentazione del privato. Lamentava, altresì, che il Comune non avesse considerato le proprie controdeduzioni al preavviso di rigetto e che il TAR avesse integrato postumamente la motivazione dell’atto. Infine, contestava l’applicazione della sanzione demolitoria, sostenendo che avrebbero dovuto applicarsi gli artt. 33 o 34 del d.P.R. 380/2001.
La decisione
L’appello è stato respinto. Il Consiglio di Stato ha ritenuto che l’annullamento d’ufficio fosse fondato su una pluralità di ragioni autonome: incompletezza della documentazione progettuale e fotografica; inidoneità del certificato di idoneità statica, riferito al solo edificio originario; mancata indicazione di altezze e distanze rilevanti; impossibilità di verificare la data dell’intervento e quindi la doppia conformità; qualificazione dell’opera come ampliamento dell’appartamento, anziché come sottotetto, con conseguente inapplicabilità della disciplina invocata. Trattandosi di provvedimento plurimotivato, era sufficiente la mancata contestazione di uno solo dei motivi autonomi a sostenerne la legittimità. La formula dubitativa contenuta nell’avvio del procedimento è stata ritenuta superata dal successivo annullamento, che esprimeva la definitiva valutazione di illegittimità della sanatoria. Gli elementi tratti dal procedimento penale non sono stati valorizzati perché non documentati. Quanto al termine di dodici mesi, il superamento è stato ritenuto ammissibile quando il privato abbia rappresentato, anche mediante omissioni su circostanze rilevanti, una situazione diversa da quella reale; nel caso concreto, tale condotta poteva desumersi dall’incompletezza della documentazione e dalla rappresentazione del sottotetto come non abitabile, nonostante la presenza di un bagno. È stata esclusa la violazione dell’art. 10-bis l. 241/1990, poiché il privato aveva presentato le proprie osservazioni oltre il termine di dieci giorni assegnato e l’amministrazione non era quindi tenuta a valutarle. Anche la censura di integrazione postuma della motivazione è stata respinta, perché la tardività risultava dagli atti del procedimento. L’ordinanza di demolizione è stata ritenuta legittima: l’intervento aveva determinato nuovi volumi illegittimamente sanati e ciò imponeva l’adozione della sanzione demolitoria; anche qualificando l’opera come ristrutturazione edilizia, la demolizione sarebbe stata comunque applicabile. Nessuna pronuncia sulle spese, per la mancata costituzione del Comune.
Norme richiamate
L’accertamento di conformità relativo al sottotetto era stato rilasciato ai sensi di questa disposizione, ma è stato poi annullato d’ufficio per plurimi profili di illegittimità.
Il superamento del termine ordinario di dodici mesi per l’annullamento d’ufficio di un titolo edilizio è ammissibile quando il privato abbia rappresentato, anche tacendo circostanze rilevanti, una situazione preesistente diversa da quella reale e abbia contribuito al rilascio illegittimo del titolo.
L’amministrazione non è tenuta a valutare osservazioni presentate dal privato oltre il termine assegnato con il preavviso di rigetto.
La realizzazione di nuovi volumi privi di valida copertura edilizia impone l’ordine di demolizione.
Anche nell’ipotesi in cui l’intervento sia qualificato come ristrutturazione edilizia, la demolizione può costituire la sanzione dovuta.
La sanatoria edilizia presuppone la verificabilità della doppia conformità, che richiede una documentazione idonea a individuare caratteristiche, consistenza e data dell’intervento.
Massime di principio
- In presenza di un provvedimento amministrativo plurimotivato, fondato su ragioni autonome, è sufficiente che una sola di esse resista alle censure per sorreggere la legittimità dell’atto e determinare il rigetto del ricorso; non è necessario esaminare tutte le contestazioni relative agli altri motivi autonomi.
- Il superamento del termine ordinario di dodici mesi per l’annullamento d’ufficio di un titolo edilizio può essere ammesso quando il beneficiario abbia rappresentato, anche mediante il silenzio su circostanze rilevanti, uno stato dei luoghi diverso da quello reale o abbia comunque contribuito al rilascio illegittimo del titolo.
- La verifica della doppia conformità richiesta per l’accertamento di conformità edilizia presuppone una documentazione completa e idonea a individuare la consistenza dell’intervento, le sue caratteristiche dimensionali, la data di realizzazione e la compatibilità con la disciplina applicabile nei diversi momenti rilevanti.
- Le osservazioni procedimentali presentate oltre il termine assegnato con il preavviso di rigetto non impongono all’amministrazione uno specifico obbligo di esame e di controdeduzione.
- La realizzazione o la sanatoria illegittima di nuovi volumi edilizi rende doverosa l’adozione della sanzione demolitoria; tale conclusione non muta necessariamente neppure se l’intervento venga qualificato come ristrutturazione edilizia anziché come nuova volumetria.
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