Cassazione Penale, Ordinanza n. 07166/2026 del 23/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che l'unico motivo fosse aspecifico, perché meramente reiterativo di questioni già esaminate e correttamente confutate in appello con motivazione logica e conforme alla giurisprudenza consolidata. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la decisione di merito, deducendo un unico motivo di violazione di legge per il mancato riconoscimento della scriminante dello stato di necessità. La censura è stata ritenuta priva di specificità perché sostanzialmente riproduttiva di doglianze già esaminate e respinte nel giudizio di appello. Secondo quanto riportato nell'ordinanza, la Corte territoriale aveva escluso i presupposti dell'attualità e della transitorietà del pericolo, rilevando che la condotta si era protratta per un tempo apprezzabile ed era stata finalizzata a soddisfare un'esigenza abitativa, senza che l'imputato si fosse attivato per regolarizzare l'assegnazione.
Norme richiamate
La scriminante dello stato di necessità richiede che il pericolo sia attuale e transitorio; non è riconoscibile quando la condotta si protrae nel tempo per soddisfare un'esigenza abitativa senza attivarsi per una regolarizzazione.
In caso di dichiarazione di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando il motivo si limita a riprodurre censure già dedotte in appello senza confrontarsi in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata.
- Ai fini del riconoscimento dello stato di necessità, il pericolo deve essere attuale e transitorio: una condotta protratta nel tempo, finalizzata a fronteggiare un bisogno abitativo, non integra di per sé la scriminante.
- La mancata attivazione dell'agente per regolarizzare la situazione esclude, o comunque indebolisce in modo decisivo, la configurabilità dello stato di necessità.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della somma stabilita in favore della Cassa delle ammende.
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