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Cassazione Civile, Ordinanza n. 09964/2024 del 12/04/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (candidati elettori)

La controversia

La controversia nasce dall'impugnazione, davanti al Tribunale di Bari, dell'esito delle elezioni per il rinnovo del Consiglio dell'Ordine degli Psicologi della Regione Puglia per il quadriennio 2019-2023, svoltesi il 23, 24 e 25 novembre 2019. Il Tribunale aveva annullato gli atti e l'intera procedura elettorale su ricorso di alcuni professionisti iscritti e candidati. In appello, i soccombenti avevano dedotto, tra l'altro, una nullità processuale per le modalità di deposito delle conclusioni del P.M.; la loro carenza di legittimazione a impugnare le operazioni elettorali; l'assenza di un vizio rilevante nella gestione del voto per corrispondenza; l'irrilevanza delle criticità riscontrate rispetto al risultato finale; l'erroneo richiamo al vademecum del CNOP; e l'erronea valorizzazione di alcuni verbali senza querela di falso. Con il ricorso per cassazione, i medesimi hanno riproposto cinque motivi: violazione del contraddittorio e delle norme processuali, violazione della disciplina sulla legittimazione all'impugnazione delle elezioni degli ordini professionali, violazione delle norme sul voto a distanza di cui al d.P.R. 221/2005, erroneità della motivazione che richiamava il vademecum CNOP e violazione delle regole sulla prova documentale e sulla querela di falso. La Corte di cassazione ha ritenuto tutti i motivi inammissibili, osservando, in sintesi, che non vi era interesse a dolersi dell'omessa rimessione al primo giudice, poiché la corte d'appello aveva comunque deciso nel merito; che la legittimazione di ogni iscritto sussiste quando si denuncino nullità generali della consultazione; che i motivi non si confrontavano con le rationes decidendi della sentenza impugnata e si limitavano a riproporre le difese di merito; e che la censura sulla valutazione dei verbali tendeva a sollecitare un riesame del merito non consentito in cassazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando quindi l'annullamento della procedura elettorale disposto nel merito dai giudici di merito. Ha condannato i ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore dei controricorrenti costituiti. La Corte ha ritenuto inammissibili tutti i cinque motivi: il primo per difetto di interesse a censurare l'omessa declaratoria di nullità da parte della corte d'appello, che aveva deciso nel merito; il secondo perché conforme al principio secondo cui, in caso di dedotta nullità generale delle operazioni di voto degli ordini professionali, ogni iscritto è legittimato all'impugnazione, e comunque per mancato confronto con una ratio autonoma della sentenza; il terzo perché riproponeva una lettura alternativa della disciplina del voto per corrispondenza e invocava, in modo inconferente, la prova di resistenza; il quarto perché attribuiva alla Corte territoriale un uso autonomo del vademecum CNOP non riscontrabile nella motivazione, che si fondava invece sulla norma regolamentare; il quinto perché chiedeva, sostanzialmente, un nuovo giudizio sul materiale probatorio e non indicava in modo specifico il contenuto degli ulteriori verbali richiamati.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    la censura per violazione di legge è inammissibile se non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    la deduzione della nullità processuale non è sufficiente, da sola, se il giudice d'appello ha comunque deciso nel merito e non vi è interesse concreto a una rimessione al primo giudice.

  • art. 360-bis, n. 1, c.p.c.

    il ricorso è inammissibile quando la decisione impugnata è conforme alla giurisprudenza consolidata della Corte.

  • art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.

    le censure devono essere specifiche e riferibili al decisum; la mera riproposizione di tesi difensive già disattese è insufficiente.

  • art. 161 c.p.c.

    la nullità della sentenza si converte in motivo di gravame solo se accompagnata dalle ulteriori doglianze di merito necessarie a incidere sulla decisione.

  • art. 17 l. 56/1989

    in tema di elezioni degli organi rappresentativi degli ordini professionali, rileva l'interesse degli aventi diritto a impugnare i risultati, secondo la disciplina e i principi applicabili.

  • art. 2, comma 3, d.P.R. 221/2005

    gli iscritti all'albo partecipano all'elezione dei consiglieri regionali che li rappresentano, con conseguente legittimazione a far valere i vizi delle operazioni elettorali.

  • art. 2, commi 4 e 6, d.P.R. 221/2005

    la disciplina sul voto a distanza è posta a presidio dell'integrità della scheda, della genuinità del voto e della regolarità e trasparenza delle operazioni; la gestione dei plichi deve evitare manomissioni o alterazioni.

  • artt. 69-74 c.p.c.

    richiamati per il regime delle conclusioni del P.M. nel procedimento, ma la doglianza sul punto è stata dichiarata inammissibile per difetto di interesse.

  • artt. 738 e 70 c.p.c.

    richiamati nel contesto del procedimento camerale e della partecipazione del P.M., senza che ciò portasse all'accoglimento del ricorso.

  • art. 221 c.p.c.

    invocato dai ricorrenti in relazione alla querela di falso sui verbali, ma la censura è stata ritenuta inammissibile perché mirava a un riesame del merito.

  • art. 227 c.p.c.

    richiamato con riferimento alla querela di falso sui verbali elettorali, ma senza decisività nel giudizio di legittimità.

  • art. 380 bis.1 c.p.c.

    richiamato per il deposito delle memorie nel procedimento in cassazione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    presupposto per gli effetti economici conseguenti alla declaratoria di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Quando la corte d'appello, pur rilevando una nullità del primo grado, decide comunque la causa nel merito perché non ricorrono i casi di rimessione al primo giudice, il ricorso per cassazione è inammissibile se non dimostra un concreto pregiudizio derivante dall'omessa declaratoria di nullità.
  • Nel contenzioso sulle elezioni degli organi degli ordini professionali, la denuncia di una nullità generale delle operazioni di voto attribuisce legittimazione all'impugnazione a ciascun iscritto all'albo, poiché tutti sono titolari di un interesse alla regolarità della rappresentanza elettiva.
  • In cassazione, il motivo è inammissibile se non si confronta specificamente con tutte le rationes decidendi della sentenza impugnata e si limita a riproporre tesi difensive già disattese nei gradi di merito.
  • La disciplina del voto per corrispondenza deve essere interpretata in modo da garantire integrità della scheda, genuinità del voto, regolarità e trasparenza delle operazioni; irregolarità nella gestione dei plichi possono incidere sull'intera procedura elettorale.
  • Il giudizio di legittimità non consente un nuovo esame del materiale probatorio: la scelta delle prove ritenute attendibili e decisive spetta al giudice di merito, salvo specifiche violazioni di legge o omesso esame nei limiti consentiti.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProve
RamiProcesso civileFamiglia
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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