Cassazione Civile, Ordinanza n. 29739/2022 del 11/10/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
Alcuni dipendenti di una azienda sanitaria avevano agito per ottenere l’accertamento del diritto alla retribuzione del tempo impiegato per vestizione e svestizione della divisa, stimato in dieci minuti all’inizio e alla fine di ciascun turno, con condanna della datrice di lavoro al pagamento delle conseguenti differenze retributive. Il tribunale aveva rigettato la domanda e la corte d’appello aveva confermato il rigetto, rilevando che, pur essendo astrattamente vero che il tempo necessario per indossare e togliere la divisa può rientrare nell’orario di lavoro ed essere retribuito, nella specie i lavoratori non avevano assolto l’onere di provare la durata concreta dell’attività e, soprattutto, che tale tempo fosse stato effettivamente aggiunto al turno, mediante arrivo anticipato e uscita posticipata dai locali di servizio. In cassazione i ricorrenti avevano proposto quattro motivi, ma prima della decisione hanno depositato atto di rinuncia al ricorso, notificato alla controparte.
La decisione
La Corte ha dichiarato l’estinzione del giudizio di cassazione per rinuncia ritualmente proposta e notificata alla parte resistente. Ha precisato che la rinuncia al ricorso in cassazione ha carattere recettizio ma non richiede accettazione della controparte ai fini dell’estinzione, mentre l’eventuale accettazione rileva soltanto per il regolamento delle spese. Ha quindi condannato i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e ha escluso l’applicazione del contributo unificato aggiuntivo ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, trattandosi di pronuncia di estinzione e non di rigetto o inammissibilità.
Norme richiamate
proposta del relatore e fissazione dell'adunanza in camera di consiglio non partecipata
richiamato come base del procedimento camerale in cassazione
dichiarata l'estinzione del giudizio ex art. 391 cod. proc. civ.
la rinuncia rituale al ricorso determina l’estinzione del processo di cassazione; la parte rinunciante sopporta le spese in mancanza di accettazione
rinuncia formulata ritualmente nelle forme prescritte dall’art. 390, 2° comma, cod. proc. civ.
la rinuncia deve essere compiuta nelle forme prescritte e notificata alla controparte
l’accettazione rileva solo ... ai fini del regolamento delle spese
l’accettazione della controparte non è necessaria per l’estinzione, ma incide sulle spese di lite
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
non applicabile a fronte di una pronuncia di estinzione
il contributo unificato დამატivo non si applica quando il giudizio si estingue per rinuncia
Cass. n. 34460 del 2019
richiamata a sostegno del principio secondo cui la rinuncia in cassazione non richiede accettazione della controparte per produrre estinzione
Cass. n. 19560/2015
richiamata per escludere l’applicabilità del contributo unificato aggiuntivo in caso di estinzione
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione la rinuncia al ricorso, se proposta nelle forme di legge e notificata alla controparte, determina l’estinzione del processo senza necessità di accettazione del resistente.
- La rinuncia al ricorso in cassazione ha natura recettizia ma non accettizia: l’adesione della controparte non è condizione di efficacia della rinuncia, salvo i riflessi sulle spese.
- In caso di estinzione del processo per rinuncia, le spese del giudizio di legittimità possono essere poste a carico del ricorrente rinunciante in mancanza di accordo o di diversa regolazione.
- Il contributo unificato aggiuntivo previsto per il rigetto o l’inammissibilità del ricorso non si applica quando il giudizio si estingue per rinuncia.
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