Cassazione Civile, Sentenza n. 5537/2020 del 28/02/2020
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (indagato)
La controversia
Il ricorrente aveva chiesto alla Corte d’appello di Ancona, con ricorso depositato il 6 maggio 2016, l’equa riparazione per l’irragionevole durata del procedimento penale relativo al reato di rissa, considerando il periodo dal 21 ottobre 2007, quando i Carabinieri lo avevano identificato e informato delle indagini a suo carico, fino al 31 maggio 2015, data in cui era divenuta irrevocabile la sentenza del Tribunale di Bologna che aveva dichiarato prescritto il reato. Il consigliere delegato aveva riconosciuto soltanto un ritardo indennizzabile di un anno e undici mesi, liquidando Euro 1.000,00, ed escluso il periodo successivo all’11 settembre 2012 per mancata presentazione dell’istanza di accelerazione prevista dalla L. n. 89 del 2001, art. 2, comma 2-quinquies, lett. e). La Corte d’appello di Ancona, in composizione collegiale, aveva confermato tale decreto il 27 gennaio 2017. Con un unico motivo, il ricorrente ha denunciato la violazione della disposizione citata e dell’art. 11 preleggi: sosteneva che il termine di durata ragionevole era già stato superato prima dell’entrata in vigore della novella del 2012 e che, in mancanza di una norma transitoria, non poteva essergli imposto a pena di perdita dell’indennizzo un adempimento non esigibile al momento in cui il ritardo si era già prodotto. In via preliminare, la Corte ha rilevato che la nullità dedotta della notifica del ricorso era sanata dalla tempestiva proposizione del controricorso.
La decisione
La Cassazione ha accolto il ricorso e cassato il decreto impugnato, con rinvio alla Corte d’appello di Ancona, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. Ha ritenuto decisiva la sopravvenuta sentenza della Corte costituzionale n. 169 del 2019, che ha dichiarato illegittimo l’art. 2, comma 2-quinquies, della L. n. 89 del 2001 nella parte rilevante. L’istanza di accelerazione nel processo penale è una facoltà priva di efficacia effettivamente acceleratoria e la sua omissione non può condizionare la proponibilità della domanda di equa riparazione. Il giudice di rinvio dovrà riesaminare la domanda senza escludere l’indennizzo per il solo mancato deposito dell’istanza; tale omissione potrà eventualmente essere considerata nella determinazione del quantum, quale possibile indice di carenza sopravvenuta o non serietà dell’interesse al processo. La nullità della notifica del ricorso principale dedotta in giudizio è stata ritenuta sanata dal tempestivo controricorso.
Norme richiamate
art. 2, comma 2-quinquies, lett. e), L. n. 89/2001
La Consulta ha richiamato la sua recente sentenza n. 34 del 2019, con la quale aveva già dichiarato l’illegittimità costituzionale di norma analoga a quella ora in esame (D.L. 25 giugno 2008, n. 112, art. 54, comma 2, del recante “Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria”, convertito, con modificazioni, nella L. 6 agosto 2008, n. 133, come successivamente modificato): norma che, con riferimento al processo amministrativo, a sua volta prevedeva che la mancata presentazione della “istanza di prelievo” costituisse motivo di improponibilità della domanda di indennizzo ex “legge Pinto”.
La disposizione che subordinava l’indennizzo alla presentazione dell’istanza di accelerazione è stata dichiarata costituzionalmente illegittima: la mancata presentazione non può precludere la proponibilità della domanda di equa riparazione.
art. 117, comma 1, Cost.
La sopravvenuta declaratoria di incostituzionalità della norma che subordinava la proponibilità della domanda di equo indennizzo alla necessaria presentazione dell’istanza di accelerazione, la cui violazione comporta, appunto, per interposizione, quella dell’art. 117 Cost., comma 1, impone quindi la cassazione del decreto impugnato con rinvio per nuovo esame alla Corte d’Appello di Ancona in diversa composizione, la quale dovrà in ogni caso considerare, come ribadito dalla Consulta nella menzionata sentenza, che la mancata presentazione dell’istanza di accelerazione nel processo presupposto può eventualmente assumere rilievo (come indice di sopravvenuta carenza o non serietà dell’interesse al processo del richiedente) ai fini della determinazione del quantum dell’indennizzo ex lege n. 89 del 2001, ma non può condizionare la stessa proponibilità della correlativa domanda.
Il contrasto con l’art. 117, comma 1, Cost., in relazione ai parametri convenzionali, comporta la cassazione della decisione che precluda l’indennizzo per la sola omissione dell’istanza. Questa omissione può incidere sulla quantificazione dell’indennizzo, ma non sulla proponibilità della domanda.
Preliminarmente deve rilevarsi che per effetto della tempestiva proposizione del controricorso (che risulta appunto notificato nel rispetto del termine di cui all’art. 370 c.p.c.), deve ritenersi in ogni caso sanata la dedotta nullità della notifica del ricorso principale per essere stato indirizzato ad un indirizzo PEC dell’Avvocatura dello Stato che si assume non essere deputato specificamente alla notifica degli atti processuali.
La tempestiva proposizione del controricorso sana la nullità dedotta della notificazione del ricorso principale.
Massime di principio
- La mancata presentazione dell’istanza di accelerazione nel processo penale non può costituire condizione di proponibilità della domanda di equa riparazione per durata irragionevole, poiché l’istanza è una facoltà e non ha efficacia effettivamente acceleratoria del processo.
- L’omissione dell’istanza di accelerazione non trasferisce sull’interessato la responsabilità per il superamento della durata ragionevole del processo e non esclude il diritto all’indennizzo; può tuttavia essere valutata, nella determinazione del quantum, quale possibile indice di carenza sopravvenuta o di non serietà dell’interesse al processo.
- La tempestiva proposizione del controricorso sana la nullità della notificazione del ricorso per cassazione dedotta in giudizio.
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