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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22515/2023 del 26/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (locatore)

La controversia

La controversia nasce da un contratto di affitto di fondo rustico stipulato tra un concedente e il figlio, titolare di azienda agricola, nel novembre 2011. La concedente ha chiesto al Tribunale la risoluzione del contratto per inadempimento del conduttore, il rilascio del fondo e il pagamento di canoni asseritamente non versati. Il convenuto ha eccepito preliminarmente la presenza di una clausola compromissoria, sostenendo che la lite fosse devoluta agli arbitri; ha inoltre contestato la propria legittimazione passiva, affermando che il contratto sarebbe stato trasferito insieme all'azienda ad altre società, e ha contestato la morosità. In via riconvenzionale ha chiesto il pagamento di una somma per migliorie e ha invocato il diritto di ritenzione, poi però rinunciando alla riconvenzionale. Il Tribunale ha dichiarato improponibili le domande attoree per la clausola compromissoria. In appello, la Corte territoriale ha ritenuto illegittima la deroga alla competenza funzionale delle sezioni specializzate agrarie mediante clausola compromissoria, ha accolto la domanda della concedente, ha dichiarato la risoluzione per inadempimento del conduttore, lo ha condannato al rilascio del fondo e al pagamento di euro 3.500 per canone non pagato. Il ricorso per cassazione è stato proposto con cinque motivi, ma dal testo emerge che il profilo decisivo era l'erroneità della via impugnatoria seguita avverso la sentenza del Tribunale, che aveva deciso solo sulla competenza in presenza della clausola compromissoria. Il ricorrente ha anche depositato un'istanza successiva, sostanzialmente insistendo sulla tesi che la Corte d'appello non avrebbe potuto riformare la decisione del Tribunale perché la questione andava fatta valere con regolamento di competenza ex art. 819-ter c.p.c.; è stata inoltre depositata rinuncia al mandato di uno dei difensori.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto che la sentenza del Tribunale avesse pronunciato esclusivamente sulla competenza in ragione della clausola compromissoria e che, pertanto, l'unico mezzo di impugnazione esperibile fosse il regolamento necessario di competenza ex art. 42 c.p.c. Poiché invece era stato proposto appello e non risulta utilizzato alcun regolamento, si è formato il giudicato sulla declaratoria di improponibilità resa dal Tribunale. Di conseguenza, il ricorso per cassazione è stato dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità e con atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 819-ter c.p.c.

    la sentenza che afferma o nega la competenza in relazione a una convenzione d'arbitrato è impugnabile con gli strumenti di cui agli artt. 42 e 43 c.p.c.; nel caso deciso dal Tribunale, che si era arrestato sulla sola competenza, non era proponibile l'appello.

  • art. 42 c.p.c.

    è il regolamento necessario di competenza, unico mezzo di impugnazione esperibile contro la decisione del Tribunale che abbia pronunciato solo sulla propria competenza in forza della clausola compromissoria.

  • art. 43 c.p.c.

    riguarda il regolamento facoltativo di competenza e presuppone una decisione sulla competenza insieme al merito, evenienza esclusa nel caso di specie.

  • art. 47 c.p.c.

    in caso di errato mezzo impugnatorio, il regolamento può essere proposto entro il termine breve di 30 giorni se vi è comunicazione della pronuncia.

  • art. 327 c.p.c.

    in assenza di comunicazione della pronuncia, opera il termine lungo per proporre il regolamento di competenza.

  • art. 375 n. 5 c.p.c.

    richiamato nell'istanza depositata dal ricorrente, ma senza incidere sulla decisione finale.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    viene dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Quando il giudice di primo grado decide esclusivamente sulla propria competenza, anche in presenza di una clausola compromissoria, il mezzo impugnatorio corretto è il regolamento di competenza e non l'appello.
  • Se viene utilizzato un mezzo di impugnazione non pertinente contro una pronuncia sulla sola competenza, la parte può ancora proporre il regolamento solo finché non siano decorsi i termini di legge; decorso tale termine, si forma il giudicato sulla decisione.
  • La decisione del giudice che si arresta alla declinatoria di competenza in favore degli arbitri non apre il giudizio di merito e quindi non legittima il regolamento facoltativo ex art. 43 c.p.c.
  • L'erronea scelta del mezzo di impugnazione, quando non più emendabile nei termini del regolamento di competenza, determina l'inammissibilità dell'impugnazione successiva per intervenuto giudicato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniTransazione
RamiProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

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