Cassazione Civile, Ordinanza n. 14926/2022 del 11/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia trae origine da due avvisi di accertamento emessi per IRES, IRAP e IVA relativi agli anni d'imposta 2006 e 2007, dopo la rideterminazione dei ricavi di una società che aveva venduto due immobili dichiarando un corrispettivo inferiore a quello che l'Ufficio riteneva effettivamente percepito. La CTP aveva accolto il ricorso della contribuente e la CTR aveva respinto sia l'appello principale dell'Agenzia sia quello incidentale dei contribuenti. In Cassazione l'Agenzia ha dedotto, con un unico motivo, l'omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., lamentando che la CTR non avrebbe considerato la discrepanza tra il prezzo indicato nel rogito e quello del preliminare, oltre al mutuo e alla perizia di stima redatta dall'incaricato dell'istituto di credito. I controricorrenti hanno resistito e proposto ricorso incidentale condizionato con due motivi, che però erano subordinati all'eventuale accoglimento del ricorso principale.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso principale dell'Agenzia delle entrate. Ha ritenuto infondato il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. perché la CTR aveva comunque richiamato i documenti indicati dall'Ufficio e, confermando la CTP, aveva fatto proprie le valutazioni di inattendibilità di tali elementi, valorizzando invece gli altri indizi offerti dai contribuenti. La doglianza mirava, in sostanza, a contestare la sufficienza della motivazione e la valutazione del materiale probatorio, profili non più deducibili nel nuovo testo dell'art. 360, n. 5, c.p.c. Il ricorso incidentale condizionato è stato dichiarato assorbito. L'Agenzia è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità. La Corte ha inoltre escluso l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato nei confronti dell'Amministrazione dello Stato, soggetta a prenotazione a debito.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti
Il vizio è configurabile solo quando vi sia omesso esame di un fatto storico decisivo; non può essere usato per censurare la mera insufficienza o non condivisibilità della motivazione o la rivalutazione del materiale probatorio.
memoria ex art. 380 bis.1 cod. proc. civ.
Richiamato solo come dato processuale relativo al deposito di memoria nella fase camerale.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
ulteriore importo a titolo di contributo unificato
L'ulteriore contributo unificato non si applica alle Amministrazioni dello Stato che sono esonerate dal materiale versamento del contributo mediante prenotazione a debito.
art. 13, comma 1 bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
pari a quello dovuto ai sensi del comma 1 bis del medesimo art. 13
È il parametro dell'ulteriore importo dovuto in caso di rigetto o inammissibilità dell'impugnazione, ma non opera per le Amministrazioni dello Stato esonerate dal versamento materiale.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la censura per omesso esame di un fatto decisivo non è ammissibile quando il ricorrente si limiti a sollecitare una nuova valutazione delle prove o a lamentare la sufficienza della motivazione.
- Spetta al giudice di merito, in via esclusiva, individuare le fonti del proprio convincimento, valutarne attendibilità e concludenza e scegliere tra le risultanze probatorie quelle ritenute più persuasive, salvo i casi espressamente previsti dalla legge.
- Se la sentenza di merito mostra di avere considerato i documenti richiamati dalla parte e di avere espresso una valutazione logica e non contraddittoria del materiale istruttorio, non ricorre l'omesso esame di un fatto decisivo.
- Quando il ricorso incidentale è proposto in modo espressamente condizionato all'accoglimento del ricorso principale, il suo esame resta assorbito in caso di rigetto del ricorso principale.
- L'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002 non si applica alle Amministrazioni dello Stato esonerate dal versamento mediante prenotazione a debito.
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