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Cassazione Civile, Ordinanza n. 37107/2022 del 19/12/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (banca)

La controversia

Un correntista aveva convenuto in giudizio la banca chiedendo l’accertamento della nullità della clausola del conto corrente che rinviava alla misura degli interessi "uso piazza" e di quella di capitalizzazione trimestrale, con conseguente condanna alla restituzione delle somme indebitamente addebitate. Il tribunale aveva accolto la domanda e la corte d’appello aveva rigettato il gravame della banca. In cassazione l’istituto di credito ha dedotto, con il primo motivo, la violazione degli artt. 2735 e 1988 c.c., sostenendo che una lettera del cliente contenente l’affermazione "il mio debito è certo, liquido ed esigibile" integrasse riconoscimento di debito con effetto di astrazione processuale della causa debendi, tale da precludere la contestazione delle clausole del rapporto e da sollevare la banca dall’onere di provare la validità delle pattuizioni originarie. Con il secondo motivo ha denunciato la violazione degli artt. 2946 e 2935 c.c., censurando l’affermazione della corte territoriale secondo cui l’eccezione di prescrizione sarebbe stata generica perché non accompagnata dall’indicazione specifica delle rimesse solutorie; la banca ha sostenuto che per opporre efficacemente la prescrizione dell’azione di ripetizione dell’indebito non fosse necessaria tale specificazione.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondato il primo motivo e ha confermato il principio per cui una ricognizione di debito, o comunque una dichiarazione di contenuto generico, non impedisce al correntista di contestare la nullità delle clausole del contratto di conto corrente; inoltre ha osservato che la valutazione della natura non confessoria della dichiarazione del cliente è accertamento di fatto non sindacabile in cassazione nei limiti invocati. Ha invece accolto il secondo motivo, richiamando il principio delle Sezioni Unite secondo cui, nell’azione di ripetizione dell’indebito da conto corrente, l’onere di allegazione dell’eccezione di prescrizione è assolto con la deduzione dell’inerzia del titolare e della volontà di profittarne, senza necessità di indicare analiticamente le singole rimesse ritenute prescritte. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla corte d’appello in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 2735 c.c.

    la ricognizione o confessione del debito è stata invocata dalla banca, ma la Corte ha ribadito che, nel caso concreto, la dichiarazione del correntista era troppo generica per avere valore confessoria idoneo a precludere la contestazione delle clausole del rapporto.

  • art. 1988 c.c.

    la promessa o ricognizione di pagamento non costituisce autonoma fonte di obbligazione; opera solo sul piano probatorio, senza estinguere o sostituire il rapporto fondamentale.

  • art. 1832 c.c.

    la mancata contestazione dell’estratto conto non supera la nullità della clausola sugli interessi ultralegali, perché la comunicazione unilaterale del tasso non può supplire al difetto originario di valido accordo scritto.

  • art. 1284 c.c.

    per gli interessi ultralegali è richiesto un valido accordo scritto; la fissazione unilaterale del tasso non basta.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    la valutazione di fatto della corte territoriale circa la genericità della dichiarazione del cliente non è sindacabile in cassazione se non nei ristretti limiti del vizio motivazionale, non dedotto.

  • art. 2946 c.c.

    richiamato dalla banca in tema di prescrizione dell’azione di ripetizione dell’indebito.

  • art. 2935 c.c.

    richiamato dalla banca in tema di decorrenza della prescrizione dell’azione di ripetizione dell’indebito.

Massime di principio

  • La ricognizione di debito o il piano di rientro avente funzione meramente ricognitiva non estingue il rapporto fondamentale né preclude al correntista di far valere la nullità delle clausole originarie del conto corrente.
  • La promessa o ricognizione di pagamento produce solo un effetto conservativo sul piano probatorio; non comporta un’astrazione sostanziale della causa debendi e non sana eventuali nullità del titolo originario.
  • La mancata contestazione dell’estratto conto o una dichiarazione di debito del cliente non valgono, da sole, a rendere legittime clausole nulle sugli interessi ultralegali, ove difetti un valido accordo scritto conforme alla legge.
  • La valutazione circa il contenuto confessoria o meno di una dichiarazione è questione di fatto rimessa al giudice di merito e non è censurabile in cassazione come violazione di legge.
  • Nell’azione di ripetizione di indebito derivante da conto corrente, l’eccezione di prescrizione dell’istituto di credito è sufficientemente allegata con la deduzione dell’inerzia del titolare del diritto e della volontà di profittarne, senza necessità di individuare analiticamente le singole rimesse solutorie prescritte.

Come è indicizzato

MaterieConto correnteImpugnazioni
RamiBancario e finanziarioProcesso civile
IstitutiOnere della provaPrescrizioneGiudicato

Testo integrale

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