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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14564/2025 del 30/05/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (curatore)

La controversia

La controversia nasce da un atto di donazione del 23 ottobre 2015 con cui un soggetto, già titolare in comunione con la moglie di una villa in Lignano Sabbiadoro, trasferiva alla consorte la propria quota indivisa dell’immobile. Il rappresentante della procedura di insolvenza del donante agiva in giudizio chiedendo, in via principale, la declaratoria di nullità per simulazione della donazione e, in subordine, la sua revocatoria ex art. 2901 c.c., deducendo che l’operazione fosse stata posta in essere per sottrarre il bene alla garanzia dei creditori dopo l’insorgere di ingenti debiti del donante. Il Tribunale accoglieva la domanda subordinata e dichiarava l’inefficacia dell’atto nei confronti dell’attore. La soccombente proponeva ricorso per cassazione articolato in quattro motivi: 1) violazione della Convenzione dell’Aja del 1965 e dell’art. 163-bis c.p.c. per asserito mancato perfezionamento della notifica dell’atto di citazione al donante residente all’estero e conseguente tardività del termine a comparire; 2) violazione degli artt. 116 e 100 c.p.c. per insussistenza dell’interesse ad agire del curatore/liquidatore, alla luce di una successiva pronuncia della giurisdizione russa che avrebbe inciso sui presupposti dell’azione; 3) violazione degli artt. 116 e 2901 c.c. per errata qualificazione dell’atto come donazione a titolo gratuito, sostenendosi invece che si trattasse di attribuzione onerosa/regolativa dei rapporti patrimoniali tra coniugi in crisi; 4) violazione degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. per motivazione apparente sulla sussistenza dei presupposti della revocatoria, contestando la consapevolezza pregiudizievole delle parti e chiedendo una diversa lettura dei fatti. La Cassazione ha ritenuto infondati i primi due motivi e inammissibili gli altri due, osservando che la notificazione risultava correttamente pervenuta nella sfera di conoscibilità del destinatario già alla prima convocazione utile e che l’interesse ad agire sussisteva poiché la pronuncia straniera richiamata aveva escluso la percorribilità dell’acquisizione del bene alla procedura, rendendo quindi attuale l’azione revocatoria. Quanto ai motivi terzo e quarto, la Corte ha rilevato che, sotto l’apparente deduzione di violazioni di legge, la ricorrente mirava in realtà a ottenere un nuovo apprezzamento del materiale probatorio e una diversa ricostruzione di merito circa la natura gratuita dell’atto e la consapevolezza del pregiudizio ai creditori. Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente alle spese.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore del controricorrente. Ha inoltre dato atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato. La decisione di merito, che aveva dichiarato inefficace nei confronti dell’attore il contratto di donazione del 23 ottobre 2015, è rimasta ferma. La Corte ha ritenuto corretta la conclusione del giudice di merito sia sulla ritualità della notifica estera sia sulla sussistenza dell’interesse ad agire; ha inoltre escluso che potesse essere riesaminata in sede di legittimità la valutazione probatoria relativa alla natura dell’atto e all’elemento soggettivo della revocatoria.

Norme richiamate

  • art. 2901 c.c.

    l'azione revocatoria è praticabile quando il bene non sia altrimenti acquisibile alla procedura e l'atto dispositivamente pregiudichi la garanzia patrimoniale dei creditori; la Corte conferma la valutazione di merito sulla sussistenza dei relativi presupposti in fatto.

  • art. 163-bis c.p.c.

    il termine a comparire va valutato tenendo conto del momento in cui l'atto è pervenuto nella sfera di conoscibilità del destinatario all'estero secondo la procedura notificatoria applicabile.

  • art. 116 c.p.c.

    non consente in cassazione di ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio sotto la veste formale di violazione di legge.

  • art. 100 c.p.c.

    l'interesse ad agire è ravvisato quando la tutela richiesta sia concretamente utile a soddisfare la pretesa della massa, specie se la diversa acquisizione del bene risulti preclusa.

  • art. 132 c.p.c.

    la censura di motivazione apparente è infondata se la decisione di merito espone in modo comprensibile la ratio della qualificazione dell'atto e dei presupposti della revocatoria.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    la motivazione della sentenza è sufficiente quando rende percepibile il percorso logico-giuridico seguito dal giudice.

  • art. 6 della Convenzione dell’Aja del 1965

    l'attestazione dell'autorità dello Stato richiesto vale come relazione di notifica e serve a comprovare forma, luogo, data e destinatario della consegna; la notifica si considera utilmente perfezionata quando l'atto sia entrato nella sfera di conoscibilità del destinatario.

  • art. 1716 c.c.

    in presenza di più mandatari con il medesimo oggetto, ciascuno è legittimato a compiere l'atto se non è richiesta espressamente l'azione congiunta.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    in caso di inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • In tema di notificazione internazionale, il perfezionamento per il destinatario va apprezzato in base alla concreta instaurazione della procedura prevista dalla convenzione applicabile e alla sua ricezione nella sfera di conoscibilità del destinatario, non essendo necessario reiterare inutilmente convocazioni o adempimenti quando il destinatario abbia già omesso più volte di ritirare l'atto.
  • L'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. sussiste quando l'azione proposta costituisca il mezzo utile e concreto per conseguire la reintegrazione della garanzia patrimoniale, soprattutto se la via alternativa di acquisizione del bene alla procedura sia stata esclusa da una decisione estera o comunque non sia praticabile.
  • In cassazione non è consentito trasformare censure di violazione di legge in richieste di nuova valutazione del fatto e delle prove: quando si contesta la natura onerosa o gratuita dell'atto o la consapevolezza del pregiudizio, la doglianza è inammissibile se mira soltanto a un diverso apprezzamento del materiale istruttorio.
  • La motivazione è apparente solo se manca un reale apparato argomentativo; è invece sufficiente quando il giudice di merito espone la ragione per cui l'atto è qualificato come gratuito e revocabile e collega tale qualificazione ai dati fattuali emersi in causa.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProve
RamiProcesso civileObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàNesso di causalità

Testo integrale

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