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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 15924/2023 del 14/04/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo fondato: il reato si è estinto per prescrizione e la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio per estinzione del reato.

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso deduce l'intervenuta estinzione del reato per prescrizione. Il fatto considerato è datato 04/07/2015; la sentenza di primo grado è stata emessa il 04/07/2015 mentre la citazione per il giudizio di appello risale a febbraio 2022. Perciò il termine prescrizionale si sarebbe compiuto prima della decisione impugnata e i giudici di merito non hanno rilevato l'estinzione per prescrizione.

Norme richiamate

  • Codice penale, art. 582

    Indica il tipo di reato contestato (lesioni personali); utilizzato congiuntamente ad altri articoli per qualificare il fatto come lesioni pluriaggravate.

  • Codice penale, art. 585

    Norma relativa alle conseguenze delle lesioni; integrata con l'aggravante richiamata dall'art. 61, primo comma, n. 1.

  • Codice penale, art. 61, primo comma, n. 1

    Richiama le circostanze aggravanti applicate al caso (aggravante prevista dalla norma).

  • Codice di procedura penale, art. 606, comma 1, lett. b)

    Consente di impugnare per cassazione una sentenza ritenuta illegittima perché il reato si è estinto per prescrizione; la Corte richiama che tale doglianza è ammissibile anche se svolta con unico motivo.

  • Giurisprudenza della Cassazione, Sez. U., n. 12602 del 17/12/2015

    Principio secondo cui può essere dedotta in cassazione l'intervenuta prescrizione maturata prima della sentenza impugnata, come motivo ammissibile ai sensi dell'art. 606 c.p.p.

Massime di principio

  • La prescrizione può essere sollevata e valutata in Cassazione anche come unico motivo: se il termine prescrizionale si è già compiuto prima della pronuncia impugnata, la sentenza deve essere annullata per estinzione del reato.
  • Per calcolare la prescrizione è essenziale determinare con precisione le date rilevanti (data del fatto, eventuali date di sentenza di primo grado, atti interruttivi o sospensivi, data della citazione per il giudizio di appello).
  • Se la determinazione dell'estinzione per prescrizione non richiede accertamenti di fatto ulteriori, la Cassazione può annullare senza rinvio (decisione definitiva per estinzione).
  • La difesa deve documentare e spiegare chiaramente il calcolo prescrizionale già nelle fasi di merito e, se non dichiarata, può riproporla in Cassazione; il giudice di merito ha l'obbligo di verificare e dichiarare l'eventuale estinzione per prescrizione.
  • Per la parte pubblica, quando sussistono dubbi sui termini prescrizionali, è necessario evidenziare gli atti interruttivi e le date rilevanti in modo da evitare che la prescrizione muti l'esito del procedimento in sede di legittimità.

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