Cassazione Penale, Sentenza n. 15924/2023 del 14/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha ritenuto il motivo fondato: il reato si è estinto per prescrizione e la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio per estinzione del reato.
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso deduce l'intervenuta estinzione del reato per prescrizione. Il fatto considerato è datato 04/07/2015; la sentenza di primo grado è stata emessa il 04/07/2015 mentre la citazione per il giudizio di appello risale a febbraio 2022. Perciò il termine prescrizionale si sarebbe compiuto prima della decisione impugnata e i giudici di merito non hanno rilevato l'estinzione per prescrizione.
Norme richiamate
Indica il tipo di reato contestato (lesioni personali); utilizzato congiuntamente ad altri articoli per qualificare il fatto come lesioni pluriaggravate.
Norma relativa alle conseguenze delle lesioni; integrata con l'aggravante richiamata dall'art. 61, primo comma, n. 1.
Codice penale, art. 61, primo comma, n. 1
Richiama le circostanze aggravanti applicate al caso (aggravante prevista dalla norma).
Codice di procedura penale, art. 606, comma 1, lett. b)
Consente di impugnare per cassazione una sentenza ritenuta illegittima perché il reato si è estinto per prescrizione; la Corte richiama che tale doglianza è ammissibile anche se svolta con unico motivo.
Giurisprudenza della Cassazione, Sez. U., n. 12602 del 17/12/2015
Principio secondo cui può essere dedotta in cassazione l'intervenuta prescrizione maturata prima della sentenza impugnata, come motivo ammissibile ai sensi dell'art. 606 c.p.p.
Massime di principio
- La prescrizione può essere sollevata e valutata in Cassazione anche come unico motivo: se il termine prescrizionale si è già compiuto prima della pronuncia impugnata, la sentenza deve essere annullata per estinzione del reato.
- Per calcolare la prescrizione è essenziale determinare con precisione le date rilevanti (data del fatto, eventuali date di sentenza di primo grado, atti interruttivi o sospensivi, data della citazione per il giudizio di appello).
- Se la determinazione dell'estinzione per prescrizione non richiede accertamenti di fatto ulteriori, la Cassazione può annullare senza rinvio (decisione definitiva per estinzione).
- La difesa deve documentare e spiegare chiaramente il calcolo prescrizionale già nelle fasi di merito e, se non dichiarata, può riproporla in Cassazione; il giudice di merito ha l'obbligo di verificare e dichiarare l'eventuale estinzione per prescrizione.
- Per la parte pubblica, quando sussistono dubbi sui termini prescrizionali, è necessario evidenziare gli atti interruttivi e le date rilevanti in modo da evitare che la prescrizione muti l'esito del procedimento in sede di legittimità.
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