Cassazione Civile, Ordinanza n. 25081/2024 del 18/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (concessionari)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione, davanti al Tribunale Superiore delle acque pubbliche, di atti relativi a una concessione di derivazione di acque per uso idroelettrico nel bacino del Serchio, rilasciata a un diverso soggetto. I ricorrenti deducevano la violazione delle distanze rispetto agli impianti preesistenti e alle proprie prese d’acqua, oltre a vizi procedimentali. Dopo un primo giudizio culminato in cassazione con rinvio, il Tribunale in riassunzione aveva rigettato la domanda ritenendo che una delle prese d’acqua dei ricorrenti sul torrente Pedogna non fosse più attiva e che, a seguito di una variante sostanziale richiesta dagli stessi ricorrenti, il criterio tecnico c.d. 2L non fosse più applicabile alla situazione in giudizio. Con il ricorso per cassazione i ricorrenti hanno denunciato, in sintesi, che il giudice di rinvio aveva erroneamente: 1) considerato non attiva la presa sul Pedogna, senza distinguere tra i diversi punti di derivazione e senza considerare la distinta posizione dell’altro ricorrente; 2) trattato i due ricorrenti come titolari di un medesimo titolo concessorio; 3) ignorato che la variante sostanziale riguardava solo una concessione e solo una delle due prese della società; 4) trascurato che, anche a voler ritenere mutata la situazione di fatto, restava comunque l’altra presa d’acqua e quindi permaneva il profilo ostativo secondo il criterio 2L; 5) qualificato come venuta meno una presa che, in realtà, era stata soltanto spostata a monte.
La decisione
La Corte ha rigettato le difese delle controricorrenti sulla pretesa sopravvenuta inapplicabilità del criterio 2L perché tali deduzioni erano inammissibili, essendo il Tribunale di rinvio ad aver espressamente applicato quel criterio e non potendo la questione essere introdotta senza ricorso incidentale condizionato. Esaminando congiuntamente i motivi dei ricorrenti, la Corte li ha ritenuti fondati: la motivazione del giudice di rinvio risultava contraddittoria e comunque omissiva, perché aveva confuso pluralità di impianti e di titoli concessori, riferendo l’eventuale mutamento solo a una presa sul torrente Pedogna e non anche all’altra presa sul rio Colognora e alla distinta posizione del secondo ricorrente. Ne è conseguita una nuova cassazione della sentenza impugnata, con rinvio per il regolamento delle spese al giudice di merito.
Norme richiamate
invocato come vizio di motivazione/omesso esame di fatti decisivi; la Corte valuta le censure come dirette contro una motivazione contraddittoria e omissiva del giudice di rinvio
richiamato per censurare il mancato rispetto del vincolo derivante dalla precedente cassazione con rinvio
richiamato dai ricorrenti in relazione alla valutazione delle prove documentali da parte del giudice di rinvio
art. 22, comma 4, d.lgs. n. 152 del 1999
richiamato nel precedente arresto delle Sezioni Unite quale base normativa delle linee guida sul bilancio idrico di esercizio
art. 4, comma 1, lett. i), direttiva 2000/60/CE
richiamato per il principio di precauzione e per l'obbligo di impedire il deterioramento dello stato dei corpi idrici superficiali
art. 76, comma 4, lett. b), d.lgs. n. 152 del 2006
richiamato come recepimento interno dell'obbligo derivante dalla direttiva acque
art. 14 direttiva 2000/60/CE
richiamato dalle difese sulle sopravvenute linee di pianificazione e partecipazione nel governo delle acque
Massime di principio
- Quando il giudice di rinvio è vincolato da una precedente cassazione, deve attenersi al perimetro del rinvio e non può risolvere la lite introducendo una ricostruzione fattuale che obliteri fatti già accertati o pacifici se ciò rende la motivazione contraddittoria o omissiva.
- Se una controversia riguarda più impianti, più prese d'acqua o più titoli concessori, la decisione deve distinguere puntualmente le singole posizioni; la valutazione riferita a un solo impianto non può essere automaticamente estesa agli altri senza specifica motivazione.
- La sopravvenienza di modifiche di fatto o di varianti autorizzate può essere rilevante solo nei limiti in cui incida effettivamente sull'oggetto del giudizio; non basta il mero spostamento di una presa se permangono altre opere o altri titoli concessionari astrattamente incidenti sul criterio di distanza applicabile.
- Le deduzioni volte a far valere una disciplina sopravvenuta che superi il criterio applicato dal giudice di rinvio devono essere introdotte con gli strumenti processuali corretti; se la questione è stata espressamente affrontata nella sentenza impugnata, non è sufficiente prospettarla in controricorso senza impugnazione incidentale.
- In sede di controllo di legittimità su provvedimenti concessori in materia idrica, la motivazione deve confrontarsi con tutti gli elementi fattuali rilevanti per la verifica delle distanze e delle interferenze tra derivazioni, secondo il quadro normativo e tecnico applicabile al caso concreto.
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