Cassazione Civile, Sentenza n. 12275/2025 del 09/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello di Bologna che aveva dichiarato inammissibile il suo gravame avverso la pronuncia del Tribunale di Piacenza, che aveva confermato il rigetto sommario dell'impugnativa di licenziamento. La Corte territoriale aveva ritenuto tardivo l'appello (proposto il 27/12/2023 oltre i 30 giorni dalla comunicazione della sentenza del primo grado del 26/6/2023) applicando, ai procedimenti pendenti al 28/2/2023, le disposizioni del cd. "Rito Fornero" in base all'art. 35 del D.lgs. n. 149/2022. La ricorrente contestava l'applicazione dell'art. 35 sostenendo che la norma va intesa sul piano processuale come riferita al concetto di "procedimento" e che, per effetto dell'art. 37 (che abroga le disposizioni della legge n. 92/2012, commi 47-69), le nuove regole sarebbero dovute applicarsi e quindi il gravame avrebbe dovuto essere proposto nelle forme dell'appello e non del reclamo, con conseguente diversa valutazione dei termini.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che le disposizioni del D.lgs. n. 149/2022 producono effetto dal 28 febbraio 2023 solo con riferimento ai procedimenti instaurati successivamente a tale data; per i procedimenti già instaurati alla data del 28/2/2023 continuano ad applicarsi le disposizioni anteriormente vigenti (cd. rito Fornero). La Corte ha spiegato che il criterio di riferimento è il momento di instaurazione del giudizio (notifica dell'atto di citazione o deposito del ricorso secondo la natura dell'azione) e che ammettere l'abrogazione in corso di causa creerebbe un vuoto di disciplina. Ha richiamato il principio della perpetuatio iurisdictionis e la relazione ministeriale che chiarisce la temporaneità dell'applicazione. Per tali ragioni il gravame era tardivo e inammissibile; il ricorso è stato rigettato, le spese compensate tra le parti per la novità della questione e disposta la verifica del pagamento dell'ulteriore contributo unificato ove dovuto.
Norme richiamate
art. 35 D.lvo n. 149/2022
Le disposizioni del decreto hanno effetto dal 28/2/2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data; ai procedimenti pendenti alla data continuano ad applicarsi le disposizioni anteriormente vigenti. La Corte ha inteso "procedimenti" come sinonimo di "giudizi", collegando l'applicazione al momento di instaurazione del processo.
art. 37 D.lvo n. 149/2022
Prevede l'abrogazione delle disposizioni indicate (tra cui alcune norme del rito Fornero), ma la Corte ha ritenuto che, in assenza di disposizione intertemporale diversa, l'abrogazione operi solo con riguardo ai procedimenti instaurati dopo la data indicata nell'art. 35, non creando effetti retroattivi sui procedimenti pendenti.
Legge n. 92/2012, art. 1 commi 47-69 (cd. Rito Fornero)
art. 1 commi da 47 a 69 della l. n. 92/2012
Queste disposizioni continuano ad applicarsi ai procedimenti instaurati prima del 28/2/2023; la loro abrogazione da parte del d.lgs. non ha efficacia retroattiva sui procedimenti già pendenti, secondo la Corte.
Principio della perpetuatio iurisdictionis
Principio secondo cui il processo è regolato dal rito vigente al momento della proposizione della domanda; la Corte lo utilizza per giustificare l'applicazione del rito antecedente per le cause già in corso alla data di efficacia della riforma.
Art. 441 bis c.p.p. (richiamato nel testo come esempio di applicazione normativa)
Citato a titolo esemplificativo sul tema dell'applicazione delle nuove disposizioni, la Corte sottolinea la necessità di riferirsi al momento di instaurazione del procedimento per applicare il nuovo testo normativo; tuttavia si tratta di una norma del processo penale citata come esempio di principio intertemporale.
DPR n. 115/2002, art. 13 comma 1 quater
art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02
Norma sul contributo unificato: la Corte verifica e dà atto dei presupposti per l'eventuale versamento dell'ulteriore importo da parte del ricorrente secondo il testo aggiornato dalla legge n. 228/2012.
Modifica il testo del DPR n. 115/2002; richiamata in relazione alla disciplina del contributo unificato e alla sua applicazione.
Massime di principio
- Le riforme processuali si applicano solo ai procedimenti instaurati dopo la data di entrata in vigore espressamente indicata: per stabilire la disciplina applicabile occorre verificare il momento di instaurazione del giudizio (notifica dell'atto di citazione o deposito del ricorso a seconda dei casi).
- L'abrogazione di norme procedurali non opera normalmente 'in corso di causa' per i procedimenti già pendenti se la disciplina transitoria prevede l'applicazione delle disposizioni anteriori; in caso di dubbio occorre cercare la regola transitoria specifica e la volontà legislativa di evitare vuoti normativi.
- Il principio della perpetuatio iurisdictionis impone che il rito applicabile sia quello vigente al momento della proposizione della domanda: questo incide su termini, modalità di impugnazione e forme processuali (es. appello vs reclamo).
- Quando si valuta la tempestività di un'impugnazione dopo una riforma, contare i termini e il tipo di atto secondo la disciplina vigente al momento in cui il giudizio è stato instaurato; non conforme interpretazione retroattiva può portare a inammissibilità per tardività.
- In presenza di riforme e norme transitorie occorre consultare la relazione ministeriale/introduzione del decreto e la disciplina transitoria per chiarire l'intento del legislatore e prevenire interpretazioni che creino vuoti di regolamentazione.
- Per i difensori: documentare chiaramente la data di instaurazione del giudizio e qualificare correttamente il tipo di gravame (reclamo/appello) in base al rito vigente alla data di instaurazione per evitare rischi di inammissibilità.
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