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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 12278/2025 del 09/05/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il lavoratore Nati impugnava il licenziamento intimato da Eurospin (comunicato 15.6.2020) richiedendo la costituzione del collegio di conciliazione e arbitrato ai sensi dell'art.7 co.6 L.300/1970; il collegio pronunciava lodo (8.3.2021) derubricante il licenziamento in una multa di quattro ore di retribuzione. Eurospin non ottemperava; il Tribunale di Terni dava esecuzione al lodo. La società proponeva gravame alla Corte d'Appello di Perugia che, riformando il primo grado, riteneva inammissibile la procedura di cui all'art.7 co.6 per i licenziamenti (richiamando l'art.7 co.4 L.300/1970) e rigettava la domanda di Nati; Nati ha quindi impugnato in Cassazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha cassato senza rinvio la sentenza della Corte d'Appello perché il lodo era stato pronunciato all'esito di un arbitrato irrituale (art.7 co.6 L.300/1970) e, secondo la giurisprudenza consolidata, il relativo lodo è impugnabile esclusivamente con il ricorso ai sensi dell'art.412‑quater c.p.c. innanzi al tribunale in funzione di giudice del lavoro; l'appello alla Corte d'Appello era quindi inammissibile per incompetenza per grado e il processo non poteva essere proseguito nelle forme adottate. La Corte condanna la controricorrente al pagamento delle spese di cassazione (liquidate in euro 5.500,00 per compensi, oltre oneri).

Norme richiamate

  • legge 20 maggio 1970 n.300 (Statuto dei Lavoratori), art.7 co.6

    Prevede la possibilità che le parti si rivolgano a un collegio di conciliazione e arbitrato per controversie disciplinari; la Corte ha ritenuto che l'arbitrato esperito ai sensi del comma 6 abbia natura irrituale

  • legge 20 maggio 1970 n.300 (Statuto dei Lavoratori), art.7 co.4

    fermo restando quanto disposto dalla legge 15.7.1966 n. 604, non possono essere disposte sanzioni disciplinari che comportino mutamenti definitivi del rapporto di lavoro

    Citato dalla Corte d'Appello per escludere l'ammissibilità di sanzioni definitive tramite procedure disciplinari; la Cassazione però ha deciso sul profilo della natura dell'arbitrato e della competenza per la sua impugnazione

  • Contratto collettivo nazionale lavoro (CCNL) artt.238 e 239

    Richiamati dalle parti per sostenere l'ammissibilità della procedura contrattuale di conciliazione e arbitrato anche per i licenziamenti; la Corte territoriale li aveva ritenuti troppo generici, mentre la Cassazione ha centrato la questione sulla natura irrituale dell'arbitrato e sulle regole di impugnazione

  • Codice di procedura civile, art.412‑quater

    Stabilisce la speciale impugnazione dei lodi da arbitrato irrituale in materia di lavoro: il lodo è impugnabile in unico grado innanzi al tribunale in funzione di giudice del lavoro; su tale decisione è ammesso ricorso per cassazione. La Cassazione ha richiamato questa norma per dichiarare inammissibile l'appello alla Corte d'Appello

  • Codice di procedura civile, artt.808‑ter e 829

    Riferibili all'arbitrato rituale e ai casi di nullità del lodo rituale; la Corte ha osservato che tali rimedi non si applicano all'arbitrato irrituale ex art.7 co.6, il quale segue il regime dell'art.412‑quater

  • Codice di procedura civile, art.360 co.1 n.3

    Richiamato nei motivi di ricorso per censurare violazioni/false applicazioni di norme processuali e sostanziali relative alla interpretazione delle clausole contrattuali e del regime di impugnazione

  • Giurisprudenza: Sezioni Unite della Cassazione, n.25253/2009

    Ha statuito che l'arbitrato richiesto ai sensi dell'art.7 co.6 L.300/1970 ha natura irrituale; la Corte di Cassazione ha confermato e applicato tale principio per escludere la via dell'appello

Massime di principio

  • L'arbitrato esperito ai sensi dell'art.7 co.6 L.300/1970 è qualificato come arbitrato irrituale: i lodi conseguenti sono impugnabili secondo il regime speciale dell'art.412‑quater c.p.c. (unico grado innanzi al tribunale in funzione di giudice del lavoro) e non mediante il normale appello alla Corte d'Appello.
  • Se un giudice del lavoro (Tribunale) fa esecutivo o dichiara valido un lodo irrituale, la parte che intende impugnare deve seguire la procedura di cui all'art.412‑quater; proporre appello davanti alla Corte d'Appello è inammissibile per incompetenza per grado e può determinare la cassazione senza rinvio delle decisioni successive.
  • La qualificazione dell'arbitrato come 'irrituale' o 'rituale' è decisiva per determinare i mezzi di impugnazione; prima di proporre un gravame è essenziale verificare questa natura e la relativa disciplina processuale.
  • La partecipazione alla procedura arbitrale (es. nomina dell'arbitro da parte del datore di lavoro) non esclude in assoluto che siano sollevate questioni di ammissibilità o competenza successivamente, ma l'errore nel scegliere il rimedio impugnatorio corretto espone al rischio di perdere il diritto di impugnazione per incompetenza dell'autorità adita.
  • I giudici possono rilevare d'ufficio questioni di giudicato o incompetenza; pertanto, la corretta individuazione della via di impugnazione è rilevante anche per evitare il rigetto per motivi processuali e il conseguente rischio di condanna alle spese.

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