Cassazione Civile, Sentenza n. 12276/2025 del 09/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Controversia relativa all'applicazione del contratto collettivo nazionale (CCNL) di riferimento per il rapporto di lavoro del dipendente impiegato nella raccolta rifiuti (mansioni di conducente con patente C) nel periodo 1.5.2014 - 30.6.2018: il lavoratore chiedeva l'applicazione del CCNL Servizi Ambientali (ex Federambiente) e il riconoscimento di differenze retributive per complessivi euro 58.376,35 lordi; la cooperativa ricorrente sosteneva di poter applicare il CCNL delle Cooperative Sociali (con minimi inferiori), richiamando la propria specificità e le lettere di chiarimento/invito della stazione appaltante (Hera) che, a suo dire, avrebbero consentito deroghe.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso della Coop 134. Ha confermato la sentenza di merito che aveva riconosciuto l'applicabilità del CCNL Servizi Ambientali (ex Federambiente) come parametro minimo di trattamento economico e normativo in forza dei bandi e dei capitolati di gara che nominavano espressamente quel contratto. La Corte ha escluso che le lettere di invito/chiarimenti potessero derogare al contenuto vincolante del bando/capitolato (lex specialis) e ha ritenuto inapplicabile una deroga generalizzata per tutto il personale delle cooperative sociali: le deroghe previste dall'art. 8-bis del CCNL Federambiente sono limitate al personale svantaggiato e a determinate quote percentuali, requisiti non presenti nel caso del lavoratore. Pertanto è confermata la condanna della cooperativa al pagamento delle differenze retributive e le spese di giudizio; la ricorrente è stata condannata alle spese di Cassazione.
Norme richiamate
D.lgs. n. 163/2006, art. 118, comma 6
l’affidatario è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni; è altresì responsabile in solido dell’osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto
La Corte ha interpretato la norma nel senso che la stazione appaltante può indicare negli atti di gara il CCNL di riferimento quale parametro minimo vincolante per il trattamento dei lavoratori impiegati nell'appalto; ciò tutela la parità concorrenziale e garantisce un trattamento minimo ai lavoratori.
Art. 81, comma 3-bis del D.lgs. n. 163/2006
L’offerta migliore è altresì determinata al netto delle spese relative al costo del personale, valutato sulla base dei minimi salariali definiti dalla contrattazione collettiva nazionale di settore tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, e delle misure di adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
Conferma che nella valutazione delle offerte deve essere preso a riferimento il costo del personale calcolato secondo i minimi dei CCNL di settore, rafforzando la funzione degli atti di gara di definire il parametro retributivo.
D.lgs. n. 50/2016, art. 30, comma 4
Al personale impiegato nei lavori oggetto di appalti pubblici e concessioni è applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente
Norma coerente con l'art. 118 del previgente Codice; la Corte l'ha letta come conferma della legittimità per la stazione appaltante di indicare un CCNL specifico quale parametro minimo e vincolante per l'appalto.
CCNL Servizi Ambientali (ex Federambiente), art. 8 e art. 8-bis
L'art. 8 impone l'obbligo per l'appaltatore di assicurare il trattamento del CCNL Servizi Ambientali; l'art. 8-bis prevede possibilità di deroga per finalità di integrazione sociale ma solo per il "personale svantaggiato" e nei limiti percentuali e procedurali espressamente previsti. La Corte ha interpretato tali deroghe in senso restrittivo: non possono giustificare una deroga generalizzata per tutto il personale.
Legge n. 381/1991, artt. 1 e 4
Riconosce la finalità mutualistica e l'attività delle cooperative sociali nell'inserimento lavorativo di svantaggiati; la Corte ha ritenuto che tale disciplina non consenta di derogare liberamente alle regole degli appalti che fissano CCNL minimi: le tutele per le cooperative si attuano nei limiti previsti dalla legge e dai contratti collettivi (es. riserve, quote, agevolazioni), non con una deroga generalizzata.
Costituzione della Repubblica Italiana, artt. 39, 41, 36 e 45
Le garanzie di libertà sindacale (art. 39) e di iniziativa economica (art. 41) non impediscono alla pubblica amministrazione di stabilire nei bandi CCNL di riferimento per tutelare l'interesse sociale e la parità concorrenziale; l'obbligo di tutela della retribuzione adeguata (art. 36) e la funzione sociale delle cooperative (art. 45) sono conciliati con la disciplina degli appalti pubblici.
Art. 7, comma 4 del d.l. n. 248/2007 (richiamato dalla Corte Cost. nella sent. n. 51/2015)
Stabilisce che le cooperative devono garantire trattamenti economici non inferiori a quelli dei CCNL comparativamente più rappresentativi; la Corte ha richiamato la giurisprudenza costituzionale per affermare che l'indicazione di un CCNL nel bando non estende erga omnes il contratto, ma attribuisce ai lavoratori un diritto al rispetto del trattamento minimo indicato.
Codice Civile, artt. 1362, 1363 e 2103
Richiamati nei motivi di ricorso (soprattutto sul tema dell'interpretazione della lettera di invito e della comparazione delle declaratorie), ma la Corte ha ritenuto il motivo inammissibile o non decisivo rispetto alla questione principale, essendo rilevante il riferimento testuale del bando al CCNL Federambiente e la sovrapponibilità dei profili retributivi rilevanti.
Massime di principio
- Se il bando e il capitolato di gara indicano specificamente un CCNL come parametro, tale indicazione vincola l'aggiudicatario: il contratto collettivo nominativamente richiamato diventa il riferimento minimo di trattamento economico e normativo per i lavoratori impiegati nell'appalto.
- Le lettere di invito e le note di chiarimento della stazione appaltante non possono modificare né derogare al contenuto degli atti formali della procedura di gara (bando, capitolato, disciplinare): la lex specialis prevale.
- Eventuali deroghe ai minimi contrattuali previste dal CCNL (es. per l'inserimento di personale svantaggiato) vanno interpretate e applicate nei limiti soggettivi, percentuali e procedurali fissati dal contratto collettivo stesso; non possono essere estese oltre i requisiti contrattuali e normativi.
- La specificità delle cooperative sociali e le loro agevolazioni non garantiscono un'automatica possibilità di applicare un CCNL diverso da quello indicato nella lex specialis della gara; il contemperamento avviene mediante gli strumenti previsti dalla legge e dai CCNL (quote, riserve, procedure), non tramite deroghe indeterminate.
- Il lavoratore impiegato nell'appalto acquisisce un diritto soggettivo al trattamento minimo indicato negli atti di gara; pertanto il datore/appaltatore può essere condannato a rifondere le differenze retributive quando non rispetta il parametro contrattuale indicato.
- Per le imprese/coop che partecipano a gare: o si accettano le condizioni contrattuali minime fissate nel bando (compreso il CCNL indicato), oppure si rinuncia alla partecipazione; diversamente si espone la società a responsabilità per differenze retributive e costi giudiziari.
- In caso di controversia simile, è prioritario analizzare la lex specialis (bando, capitolato, disciplinare) e verificare l'eventuale presenza e la legittimità di deroghe contrattuali (art. 8-bis o simili), nonché la qualifica del lavoratore (svantaggiato vs. normodotato) e il rispetto delle quote previste.
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