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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 12277/2025 del 09/05/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza della Corte di Appello di Roma che aveva rigettato il reclamo avverso la pronuncia del Tribunale di Roma che aveva dichiarato nullo il licenziamento intimato a Lorenzo Carresi (con ordine di reintegra e condanna al risarcimento del danno). La società ricorrente deduceva: 1) errata applicazione della disciplina procedurale (sosteneva che il D.lgs. n.149/2022 avesse abrogato immediatamente il cosiddetto 'rito Fornero' e che quindi dovessero applicarsi le nuove norme processuali); 2) vizio di valutazione circa l'effettiva dismissione delle mansioni e la presunta impossibilità di reintegrare il lavoratore, con accusa di inversione logico-consequenziale da parte della Corte territoriale; 3) contestazione della qualificazione del recesso come atto in frode alla legge/ritorsivo, sostenendo che mancassero gli elementi soggettivi e oggettivi del fine illecito.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, stabilendo che le nuove disposizioni del D.lgs. n.149/2022 si applicano solo ai procedimenti instaurati dopo il 28/02/2023 e che per i procedimenti pendenti a quella data continua ad applicarsi la legge n.92/2012 (cd. rito Fornero). Ha ritenuto infondati gli altri motivi: il giudice di merito ha correttamente valutato che il secondo licenziamento aveva lo stesso presupposto fattuale del primo, che era già stato dichiarato nullo per ritorsione; la cessione/trasferimento del ramo d'azienda era stata dichiarata nulla con giudicato e quindi le argomentazioni aziendali sulla dismissione delle attività non potevano essere opposte. La Corte ha confermato che il licenziamento è nullo per motivo illecito teso ad eludere l'ordine di reintegra; ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio (quantificate in euro 5.500,00 per compensi oltre oneri) e rigettato il ricorso nel merito.

Norme richiamate

  • Legge n. 92/2012 (cd. 'Rito Fornero')

    La disciplina contenuta nella legge n.92/2012 si applica ai procedimenti instaurati anteriormente al 28/02/2023; le norme non sono state ritenute abrogate retroattivamente dal D.lgs. n.149/2022.

  • D.lgs. n.149/2022

    art. 35; art. 37; art. 441-bis c.p.c. (richiamato)

    Le disposizioni del D.lgs. n.149/2022 operano dal 28/02/2023 e, salvo diversa disposizione transitoria espressa, si applicano ai procedimenti instaurati dopo tale data; l'art. 37 non ha efficacia retroattiva sui procedimenti già pendenti.

  • Codice civile

    artt. 1344, 1345, 1362, 1324, 2729

    Art.1362 e art.1324 utilizzati per l'interpretazione degli atti unilaterali (si ricerca l'intenzione del dichiarante e l'interpretazione complessiva). Art.1344/1345 richiamati nella discussione sulla eventuale frode al diritto; artt.1344/1345/2729 non hanno, nel caso, modificato l'esito dato l'accertato carattere ritorsivo del licenziamento.

  • Legge n. 604/1966

    Richiamata in relazione agli oneri probatori e alla disciplina dei licenziamenti; i principi richiamati sono stati valutati alla luce del giudicato formato su precedenti pronunce che avevano dichiarato nulli i licenziamenti.

  • Statuto dei lavoratori (Legge n. 300/1970)

    Riferimento all'obbligo di reintegrare il lavoratore quando il licenziamento sia dichiarato illegittimo; la reintegrazione può venire meno solo per impossibilità oggettiva assoluta che nel caso non sussisteva.

  • DPR n. 115/2002

    Norma richiamata per la liquidazione delle spese di giustizia nel dispositivo; applicata per gli oneri di legge relativi al giudizio di cassazione.

Massime di principio

  • Le nuove norme processuali si applicano solo ai giudizi instaurati dopo la data di efficacia prevista dalla norma transitoria: per i processi pendenti continua ad applicarsi il rito vigente al momento della proposizione della domanda (perpetuatio iurisdictionis).
  • La reintegra ordinata in giudicato vincola le valutazioni successive: la parte datoriale non può invocare trasformazioni organizzative/cessione di rami d'azienda già dichiarate nulle con giudicato per giustificare l'impossibilità di reintegrare.
  • La prova della natura ritorsiva (o del motivo illecito) del licenziamento grava sul lavoratore, ma può essere fornita anche con valutazione indiziaria e globale degli elementi (cronologia, ripetizione di motivi già giudicati illegittimi, comportamenti aziendali).
  • L'obbligo di reintegra permane salvo impossibilità sopravvenuta oggettiva e assoluta di esecuzione della prestazione o di assunzione: difficoltà economiche o pianificazioni aziendali non sono di per sé sufficiente causa esimente.
  • In tema di interpretazione degli atti unilaterali prevale la ricerca dell'intento del dichiarante e l'interpretazione complessiva dell'atto; le alternative interpretative prospettate in cassazione che non dimostrino l'erroneità della valutazione del giudice di merito sono inammissibili.

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