Cassazione Civile, Sentenza n. 12274/2025 del 09/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
La ricorrente, ex dipendente della Korner S.r.l. addetta a una gelateria affittata a La Romana S.r.l., ha dedotto che alla cessazione dell'affitto (10/01/2019) il rapporto di lavoro non fosse cessato ma proseguito in capo al subentrante nella gestione del ramo d'azienda (2VN S.r.l.), invocando l'operatività dell'art. 2112 c.c. per ottenere la reintegrazione o, in via subordinata, le tutele risarcitorie previste dal d.lgs. 23/2015. Tribunale e Corte d'Appello avevano ritenuto che il rapporto fosse già cessato alla data del 10/01/2019 e che la riapertura ad opera di 2VN (29/02-01/03/2019) non comportasse continuità aziendale; perciò avevano escluso l'applicabilità dell'art. 2112 c.c. e respinto le domande.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo errata la statuizione di merito che aveva dato efficacia di giudicato interno alla valutazione sulla continuità aziendale. La Cassazione ha affermato che la questione della successione d'azienda e dell'applicabilità dell'art. 2112 c.c. non era preclusa e che l'istituto può operare anche in caso di retrocessione dell'azienda affittata e in presenza di breve sospensione dell'attività per ristrutturazione o più fasi traslative connesse. Ha inoltre chiarito che la comunicazione della Korner del 10/01/2019, avente ad oggetto la prosecuzione dei rapporti ex art. 2112, non poteva essere qualificata come licenziamento. La sentenza impugnata è stata cassata e la causa rinviata al giudice indicato in dispositivo per nuovo esame conforme ai principi esposti; la Corte ha disposto che le spese del giudizio di legittimità siano a carico delle socie appellate.
Norme richiamate
Disciplina la successione dei rapporti di lavoro in caso di trasferimento d'azienda; la Corte afferma che si applica anche all'affitto d'azienda e alla retrocessione dell'azienda affittata, nonché nei casi di trasferimento in più fasi e in presenza di breve sospensione dell'attività, con la finalità di garantire la continuità dell'occupazione e del trattamento.
Richiamato in relazione alla nozione di giudicato interno; la Corte richiama la giurisprudenza sul contenuto minimo suscettibile di stabilità del giudicato (fatto, norma, effetto giuridico).
Richiamato congiuntamente all'art. 324 c.p.c. nella contestazione della pretesa formazione del giudicato interno; il principio è che la contestazione di un elemento della 'unità minima' apre la cognizione sull'intera statuizione.
art. 360 c.p.c. (comma 1, n. 3)
Fondamento del ricorso per cassazione per violazione di norme e falsa applicazione della legge, utilizzato per censurare la valutazione di merito sulla continuità aziendale e sul giudicato.
Richiamato come rimedio subordinato invocato dalla ricorrente (tutele in caso di licenziamento illegittimo); la Cassazione non decideva nel merito ma ha disposto la riapertura per valutare l'applicabilità delle tutele qualora venga riconosciuta la continuità ai sensi dell'art. 2112.
leggi n. 604/1966 e n. 300/1970 e artt. 2118-2119 e 1362 c.c.
Norme richiamate dalla ricorrente per censurare la qualificazione della comunicazione come licenziamento e per i rimedi; la Corte sottolinea l'inadeguatezza della qualificazione formale se la comunicazione va letta alla luce dell'art. 2112.
Massime di principio
- L'art. 2112 c.c. può trovare applicazione anche nell'ipotesi di retrocessione dell'azienda affittata e nel caso di subentro di un nuovo affittuario (anche in più fasi), purché complessivamente si riscontri un fenomeno traslativo connesso.
- Una breve sospensione dell'attività per ristrutturazione o per effetto di una nuova stipula contrattuale non determina automaticamente la cessazione della continuità aziendale; occorre valutare la portata e la funzionalità della sospensione rispetto alla prosecuzione concreta dell'attività.
- La qualificazione formale di un atto (ad es. come 'licenziamento') non esclude che, alla stregua dei fatti e degli effetti giuridici, lo stesso debba essere interpretato come comunicazione rilevante ai fini dell'art. 2112 (ossia come segnale della prosecuzione dei rapporti), con conseguente esclusione della mera formula risolutiva.
- Se in appello viene dedotta l'erronea applicazione dell'art. 2112 o contestata la continuità aziendale, la questione non si risolve in un giudicato interno limitato: l'impugnazione anche di un elemento della 'unità minima' (fatto, norma, effetto) riapre la cognizione sull'intera statuizione.
- Nei casi di trasferimento o retrocessione d'azienda è necessario esaminare la pluralità degli atti e delle fasi (affitti, restituzioni, nuove locazioni) nel loro complesso per valutare se esista continuità ai fini della tutela dei lavoratori.
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