Cassazione Penale, Sentenza n. 40786/2022 del 27/10/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorsi per cassazione deducono in sintesi: (i) vizio di motivazione per genericità e mancata indicazione delle concrete condotte e delle prove a carico (motivo principale proposto dall'avv. Gianluca Vinci); (ii) profili processuali (presentati dall'avv. Liborio Cataliotti) consistenti nell'affermazione che: l'eccezione di incompetenza per territorio poteva essere sollevata con la richiesta di rito abbreviato (art. 458 c.p.p.), la richiesta di revoca del rito abbreviato sarebbe stata formulata e non valutata dal G.I.P., e la mancata acquisizione nel fascicolo del rito di atti delle indagini preliminari avrebbe pregiudicato le difese (art. 442 e connessi). Si lamentava inoltre la quantificazione della pena e la genericità delle motivazioni di appello.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto preliminarmente che molte delle eccezioni processuali fossero state rinunciate o tardive (l'eccezione di incompetenza era stata rinunciata in udienza; la revoca del rito abbreviato è pervenuta dopo la fissazione dell'udienza) e che i motivi sostanziali fossero generici o inediti (nuove censure non proposte in appello) e dunque inammissibili. Quanto ai profili di merito sollevati in modo specifico, la Corte ha confermato la congruità della valutazione della Corte d'appello e della sentenza di primo grado (c.d. "doppia conforme"), in particolare rispetto alla qualifica di amministratore di fatto del Predieri e alla motivazione sulla determinazione della pena. Per tali ragioni il ricorso è stato rigettato, il ricorrente condannato alle spese e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Regola la enunciazione dei motivi in appello e la loro necessaria delimitazione; qui richiamata per evidenziare che i motivi in appello sono stati esposti nei limiti previsti dal rito
art. 458, comma 1, cod. proc. pen.
Consente all'imputato di eccepire l'incompetenza territoriale contestualmente alla richiesta del rito abbreviato in seguito a giudizio immediato, ma la Corte specifica che tale eccezione deve essere esercitata nel momento procedurale previsto e non può essere reiterata tardivamente dopo rinuncia in udienza
Norma generale sulla deduzione delle eccezioni in udienza preliminare; richiamata per distinguere i limiti ordinari dalla deroga prevista dall'art. 458 per il giudizio abbreviato
art. 448, comma 5, cod. proc. pen.
Regola la revocabilità della richiesta di rito abbreviato: la giurisprudenza ammette la revoca fino al momento dell'ammissione o, a seconda dell'orientamento, fino all'ordinanza di ammissione; nel caso la revoca è risultata tardiva rispetto al decreto di fissazione dell'udienza
art. 442, comma 1-bis, cod. proc. pen.
Attiene alla formazione del fascicolo nel rito abbreviato e alla utilizzabilità degli atti: la Corte richiama che l'assenza di atti nel fascicolo richiede che la parte indichi specificamente quali atti manchino e la loro incidenza, altrimenti il motivo è generico e inammissibile
art. 178, lett. b) e c) cod. proc. pen.
Norme relative ai mezzi di prova e alla loro acquisizione; qui richiamate nel confronto sulla utilizzabilità e sulla rilevanza degli atti di indagine non trasmessi
art. 6 CEDU
Garanzia del giusto processo; evocata dalla difesa in relazione alla presunta lesione del diritto di difesa per atti mancanti, ma la Corte ha ritenuto che non vi fosse pregiudizio dimostrato
Criteri per la determinazione della pena: la Corte ha ritenuto congrua la motivazione per scostarsi dal minimo in ragione della gravità e della sistematicità delle condotte
art. 606, comma 3, cod. proc. pen.
Stabilisce l'inammissibilità dei motivi di cassazione non proposti in appello o inediti rispetto a quanto già dedotto; la Corte ha applicato questo principio per escludere censure emerse per la prima volta in Cassazione
Prevede la condanna alle spese del procedimento per il ricorso inammissibile; applicata per condannare il ricorrente e disporre il pagamento alla Cassa delle Ammende
Massime di principio
- In presenza di rito abbreviato conseguente a decreto di giudizio immediato, l'eccezione di incompetenza territoriale può essere sollevata contestualmente alla richiesta dell'abbreviato (art. 458 c.p.p.), ma deve esserlo nel momento procedurale previsto e non può essere poi riproposta se il difensore o l'imputato hanno rinunciato espressamente in udienza
- La richiesta di revoca del rito abbreviato è revocabile, ma la revoca è efficace solo se prodotta prima dell'atto che fissa definitivamente l'udienza/ordinanza di ammissione; istanze tardive possono essere dichiarate inammissibili
- La censura sulla mancata trasmissione di atti delle indagini preliminari al fascicolo del rito richiede che la parte indichi con precisione quali atti mancano e dimostri la loro incidenza decisiva; deduzioni generiche portano all'inammissibilità
- In Cassazione non sono ammissibili motivi nuovi o censure non sollevate in appello: le doglianze devono essere previamente dedotte in appello, a pena di inammissibilità ex art. 606 c.p.p.
- La valutazione del giudice di merito (e la cosiddetta 'doppia conforme' tra primo e secondo grado) è sindacabile in Cassazione solo in presenza di specifici vizi di motivazione o di violazioni di legge chiaramente indicate; valutazioni fattuali congruamente motivate sono insindacabili
- Per contestare aumenti di pena o la scelta del delitto prevalente occorre che la Corte motivi adeguatamente e singolarmente gli aumenti (art. 133 c.p.): la discrezionalità del giudice di merito è rispettata se la motivazione è congrua
- La parte che lamenta lesione del diritto di difesa per documentazione disponibile ma non consultata deve dimostrare di aver richiesto e di essere stata impedita nell'accesso; la mera disponibilità degli atti senza specifica indicazione della loro incidenza non basta
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