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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29840/2023 del 10/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza della Corte d'appello di Potenza (06/05/2022) che ha confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Matera (19/03/2019) — dieci mesi di reclusione per violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno (art. 75, comma 2, d.lgs. 159/2011) — contestando che la Corte di Cassazione, con sentenza del 10/06/2020, aveva annullato il provvedimento che aveva applicato la misura di prevenzione perché non risultava accertata la pericolosità sociale. Il ricorrente sostiene che tale annullamento ha efficacia ex tunc fin dal momento dell'emissione del provvedimento e quindi l'obbligo di soggiorno (e le relative prescrizioni) non sussistevano al momento del fatto del 29/01/2019.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che l'annullamento della motivazione del provvedimento applicativo della misura per vizi di inquadramento giuridico (categoria di pericolosità) non equivalga automaticamente a revoca o cessazione dell'efficacia della misura stessa, quando non vi sia stata una pronuncia del giudice della prevenzione che abbia revocato il decreto applicativo. Poiché la misura era stata notificata al ricorrente il 16/10/2018 e non era stata revocata né dichiarata cessata al 29/01/2019, la violazione contestata è avvenuta in costanza di efficacia della misura e la condanna resta confermata. Il ricorrente è stato altresì condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 - art. 75, comma 2

    art. 75, comma 2, d.lgs. 159/2011

    Norma applicata per configurare il reato di violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale; la Corte ha ritenuto integrata la fattispecie poiché la misura imposeva obblighi che il ricorrente avrebbe violato mentre la misura era in vigore

  • d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 - art. 1, comma 1, lett. b) e lett. c)

    art. 1, comma 1, lett. b) e lett. c

    Riferimento alla categoria di pericolosità utilizzata per inquadrare il soggetto ai fini della misura preventiva; la Corte ha evidenziato che contestazioni sull'inquadramento (lett. b o c) attengono alla base legale della misura e rientrano nella competenza del giudice della prevenzione

  • d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 - art. 11, comma 2

    art. 11, comma 2, d.lgs. 159/2011

    Stabilisce la competenza esclusiva del giudice della prevenzione in merito alla revoca o modifica della misura; la Cassazione ha richiamato questa norma per affermare che la verifica sulla perdurante "base legale" del provvedimento presupposto è di competenza del giudice della prevenzione, non del giudice della cognizione penale

  • Corte costituzionale, sentenza n. 24 del 2019

    Richiamata nelle discussioni interpretative sulla categoria di pericolosità generica; le indicazioni costituzionali non autorizzano automaticamente il giudice penale a rimettere in discussione l'efficacia di una misura preventiva che non sia stata revocata dal giudice competente

  • Cassazione, Sez. 1, n. 34026 del 01/10/2020 (Caroti)

    Sez.1 n. 34026/01/10/2020, Rv. 279996

    Precedente che ha affermato il principio secondo cui, in tema di incidente di esecuzione, il giudice penale può rigettare la richiesta di revoca della sentenza definitiva fondata su nuove interpretazioni della base legale della misura, rimandando la competenza al giudice della prevenzione

  • Cassazione, Sez. 2, n. 38856 del 28/09/2021

    Sez.2 n. 38856/28/09/2021

    Decisione citata nella motivazione: ha annullato precedenti provvedimenti che avevano inquadrato diversamente il ricorrente, ma evidenzia che tali annullamenti di inquadramento non sono automaticamente sinonimo di revoca dell'efficacia del decreto applicativo

  • art. 616 c.p.p.

    Norma richiamata per la condanna alle spese del procedimento a carico del ricorrente in caso di rigetto del ricorso

Massime di principio

  • L'annullamento di un provvedimento che ha motivazioni viziate nell'inquadramento giuridico della pericolosità non comporta automaticamente la revoca o la cessazione dell'efficacia del decreto applicativo della misura preventiva: la revoca è di competenza del giudice della prevenzione.
  • Per essere esente da responsabilità penale per violazione delle prescrizioni di una misura preventiva è necessario che la misura sia stata effettivamente revocata, dichiarata cessata o non applicata in modo operativo al momento del fatto; un mero annullamento per vizi di motivazione può non produrre effetti retroattivi rilevanti in sede penale.
  • Il giudice penale, nel valutare contestazioni sulla "base legale" del provvedimento presupposto, può ritenere la questione di competenza del giudice della prevenzione e rigettare richieste di revisione o revoca dell'efficacia della misura nell'ambito del processo penale.
  • La data di notifica ed entrata in vigore del decreto applicativo è cruciale: se la misura era notificata e non revocata al momento del fatto, la violazione delle prescrizioni può essere valutata come commessa in costanza di efficacia della misura.
  • Se si ritiene invalida la misura preventiva a causa di mutamenti interpretativi della legge o di pronunce successive, la strada corretta è attivare il giudice della prevenzione per ottenere revoca o modifica del provvedimento; in alternativa, va proposta tempestivamente la specifica eccezione nel processo, ma la Cassazione può comunque ritenere la materia di competenza preventiva.

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