Cassazione Civile, Ordinanza n. 04872/2026 del 04/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (appaltatore)
La controversia
La controversia nasce da un contratto di appalto stipulato per la realizzazione di un impianto di recupero delle acque e di riciclo della salamoia nello stabilimento della committente, con fornitura e posa di canalizzazioni e bocchette. La società committente propose opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto dall'appaltatrice per il pagamento del saldo lavori, deducendo il grave inadempimento della stessa e formulando domanda riconvenzionale per la risoluzione del contratto e il risarcimento dei danni. In primo grado il decreto fu revocato, il contratto fu risolto e fu riconosciuto un importo a favore della committente, ma fu escluso il lucro cessante invocato per il mancato risparmio futuro di spesa. La Corte d'appello confermò integralmente. In cassazione la committente dedusse quattro motivi: 1) nullità della sentenza per asserita illegittima estensione della CTU, che avrebbe introdotto il tema del carattere prototipale/pilota dell'impianto; 2) vizio motivazionale e violazione di norme sulle prove e sul risarcimento, sostenendo che il giudice aveva contraddittoriamente escluso il lucro cessante nonostante la quantificazione del risparmio di spesa emergente dalla CTU; 3) motivazione apparente, perché la sentenza avrebbe trascurato la volontà contrattuale e l'aspettativa di risparmio economico; 4) violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. sulla compensazione delle spese di merito. In prossimità dell'adunanza la ricorrente dichiarò sopravvenuto difetto di interesse per il fallimento della controparte, chiedendo la declaratoria di inammissibilità e la compensazione delle spese.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, equiparando la dichiarazione del difensore del ricorrente a rinuncia non perfezionata ai sensi dell'art. 390 c.p.c. e rilevando che l'interesse all'impugnazione deve permanere sino alla decisione. Tuttavia, ai soli fini della regolazione delle spese, ha esaminato i motivi e ha ritenuto che tutti sarebbero stati comunque infondati: il primo perché la CTU non aveva illegittimamente ampliato il thema decidendum ma si era limitata a valutare carenze progettuali ed esecutive e la natura sperimentale dell'impianto; il secondo e il terzo perché la motivazione della sentenza di merito sul mancato riconoscimento del lucro cessante era esistente, non apparente e coerente, avendo escluso che il risparmio prospettato fosse sorretto da concrete probabilità di realizzazione del risultato sperato; il quarto perché la compensazione delle spese nei gradi di merito rientra nel potere discrezionale del giudice e, nel caso concreto, la soccombenza reciproca giustificava la decisione. Ha quindi posto le spese del giudizio di cassazione a carico della ricorrente con distrazione in favore del difensore della controricorrente, escludendo altresì l'ulteriore contributo unificato per l'ipotesi di inammissibilità sopravvenuta.
Norme richiamate
La dichiarazione del difensore del ricorrente di sopravvenuto difetto di interesse, senza i requisiti di una valida rinuncia, non estingue il processo ma equivale a rinuncia improduttiva degli effetti propri; se l'interesse all'impugnazione è venuto meno, il ricorso diviene inammissibile sopravvenutamente.
Richiamato come parametro della censura sulla CTU e sulla valutazione delle prove, ma ritenuto non violato perché il giudice di merito ha correttamente valorizzato le risultanze peritali.
Invocato dalla ricorrente per contestare la valutazione della consulenza tecnica, ma la Corte ha escluso che vi fosse una indebita valutazione delle prove da parte del giudice di merito.
Richiamato per il risarcimento del danno conseguente all'inadempimento; la Corte ha condiviso il mancato riconoscimento del lucro cessante perché non supportato da concrete probabilità di realizzazione.
Richiamato dalla ricorrente in tema di liquidazione del danno, ma la Corte ha escluso i presupposti per una quantificazione equitativa del lucro cessante.
Richiamato in tema di onere della prova; la Corte ha ritenuto che la parte istante non avesse dimostrato in modo adeguato il danno da lucro cessante.
art. 111 Cost.
Richiamato nel primo motivo come parametro di legittimità, senza che sia stata ravvisata alcuna violazione.
primo comma, nn. 3, 4 e 5
È la base formale dei motivi di ricorso; la Corte ha ritenuto inammissibili o infondati i vizi denunciati, anche perché il vizio motivazionale nei termini di insufficienza non è più deducibile.
La compensazione delle spese di merito è stata considerata espressione del potere discrezionale del giudice e non sindacabile in cassazione se non per la violazione del principio del divieto di porre le spese a carico del totalmente vittorioso.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2012, n. 115
La Corte ha escluso l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato perché la declaratoria è di inammissibilità sopravvenuta, non di rigetto integrale o di inammissibilità/improcedibilità originaria.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione la sopravvenuta perdita di interesse all'impugnazione, dichiarata dal difensore della parte ricorrente, non comporta di per sé cessazione della materia del contendere, ma si atteggia a rinuncia non perfezionata; se l'interesse manca fino alla decisione, il ricorso è inammissibile sopravvenutamente.
- La censura che, sotto il pretesto di violazioni di legge o vizi motivazionali, mira in realtà a una nuova valutazione delle risultanze della consulenza tecnica o del materiale istruttorio è inammissibile, perché il giudizio di legittimità non è sede di rivalutazione del merito.
- Il vizio motivazionale oggi sindacabile in cassazione è solo l'anomalia che si risolva in mancanza assoluta di motivazione, motivazione apparente, contrasto irriducibile o motivazione perplessa/incomprensibile; non è più deducibile il semplice difetto di sufficienza della motivazione.
- Il lucro cessante da inadempimento richiede la prova di un pregiudizio patrimoniale conseguenza immediata e diretta del fatto illecito o dell'inadempimento, sorretto da concrete probabilità di verificazione e non da mere aspettative o motivazioni contrattuali interne.
- La valutazione sulla compensazione delle spese processuali, quando non comporti l'addebito al totalmente vittorioso, rientra nell'apprezzamento discrezionale del giudice di merito ed è insindacabile in cassazione, salvo violazione del principio fondamentale di soccombenza.
- Quando il ricorso viene dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, non si applica automaticamente l'ulteriore contributo unificato previsto per le ipotesi tipiche di rigetto o di inammissibilità/improcedibilità originaria.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 4 mar 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 04838/2026 del 04/03/2026
- ordinanza_civile · 4 mar 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 04842/2026 del 04/03/2026
- ordinanza_civile · 4 mar 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 04845/2026 del 04/03/2026
- ordinanza_civile · 4 mar 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 04848/2026 del 04/03/2026
- ordinanza_civile · 4 mar 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 04858/2026 del 04/03/2026
- ordinanza_civile · 4 mar 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 04868/2026 del 04/03/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →