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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 22297/2023 del 23/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza del 07/06/2022 con cui il Tribunale di sorveglianza di Milano ha rigettato il reclamo avverso il decreto del 04/04/2022 del Magistrato di sorveglianza di Pavia che aveva respinto la richiesta di permesso premio ex art. 30-ter L. 26 luglio 1975, n. 354. Di Nunzio, condannato a complessivi 20 anni per reati "ostativi" (associazione mafiosa e narcotraffico) e con termine di espiazione al 22/05/2027, ha dedotto: (1) violazione di legge per non aver computato nel tempo già espiato 128 giorni di riduzione di pena ex art. 35-ter L. 354/1975 e per avere errato nella scissione del cumulo; (2) mancata considerazione, da parte del Tribunale, delle osservazioni e delle memorie prodotte nel reclamo. Il provvedimento impugnato aveva ritenuto, fra l'altro, che al 07/06/2022 il ricorrente fosse ancora sottoposto al regime più restrittivo in ragione dell'imputazione prioritaria ai reati ostativi e che non fossero emersi elementi concreti e specifici idonei a dimostrare la recisione dei legami con l'organizzazione mafiosa né una convincente resipiscenza.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha ritenuto che il Tribunale di sorveglianza si sia attenuto ai principi consolidati (anche in seguito alla sentenza della Corte costituzionale n. 253/2019) richiesti per l'esame delle domande di permesso premio rese da condannati per reati ostativi: valutazione della condotta carceraria, accertamento della mancata attualità di collegamenti con la criminalità organizzata e del pericolo di ripristino di tali collegamenti, acquisizione delle informazioni necessarie (tra cui quelle dall'Autorità giudiziaria antimafia e dal Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica). Le censure di Di Nunzio sono state ritenute generiche e prive di autosufficienza probatoria; inoltre, l'inclusione del periodo di riduzione pena proposto non sarebbe stata tale da mutare la situazione rispetto alla data del provvedimento impugnato. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e a versare €3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 30-ter, legge 26 luglio 1975, n. 354

    "Ai condannati che hanno tenuto regolare condotta ai sensi del successivo comma 8 e che non risultano socialmente pericolosi, il magistrato di sorveglianza, sentito il direttore dell'istituto, può concedere permessi premio di durata non superiore ogni volta a quindici giorni per consentire di coltivare interessi affettivi, culturali o di lavoro"

    La norma richiede, oltre alla regolarità della condotta, l'assenza di pericolosità sociale e la coerenza del permesso con il trattamento rieducativo; per i reati ostativi si richiedono elementi concreti per escludere attuali collegamenti con la criminalità organizzata e il pericolo di ripristino

  • art. 8 (comma 8) dell'art. 30-ter, legge 26 luglio 1975, n. 354

    "La condotta dei condannati si considera regolare quando i soggetti, durante la detenzione, hanno manifestato costante senso di responsabilità e correttezza nel comportamento personale, nelle attività organizzate negli istituti e nelle eventuali attività lavorative o culturali"

    La regolarità della condotta si valuta sulla base di elementi comportamentali e di partecipazione al trattamento, ma da sola non supera la presunzione di pericolosità per reati ostativi salvo elementi esterni e specifici

  • art. 35-ter, legge 26 luglio 1975, n. 354

    Riferita nel giudizio come disposizione che può attribuire una riduzione della pena; il Collegio ha valutato che l'eventuale computo dei giorni reclamati (128) non avrebbe mutato il regime ostativo alla data del provvedimento impugnato

  • art. 657, comma 4, codice di procedura penale

    Applicata nella logica di imputazione della detenzione ai reati ostativi in presenza di cumulo: la pena da espiare è computata tenendo conto solo della custodia cautelare e delle pene espiate dopo il reato cui si riferisce la sanzione da eseguire

  • art. 4-bis, legge 26 luglio 1975, n. 354

    Richiamata in relazione alla disciplina dei reati ostativi: dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 253/2019 la presunzione di pericolosità è relativa e può essere superata con elementi concreti, ma resta elevato l'onere probatorio e la necessità di verifiche rigorose

Massime di principio

  • La concessione del permesso premio richiede tre presupposti: regolare condotta in carcere, assenza di pericolosità sociale e funzionalità del permesso al trattamento; tutti devono essere valutati concretamente dal giudice
  • Per i condannati per reati ostativi la presunzione di perdurante pericolosità è divenuta relativa dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 253/2019: il richiedente può allegare elementi fattuali idonei a contrastarla, ma servono prove concrete e specifiche, non mere dichiarazioni o adesione al trattamento
  • La prova della recisione dei legami mafiosi richiede elementi oggettivi e individualizzati (assenza di collegamenti attuali, assenza di comportamenti o elementi emergenti dalle indagini, partecipazione significativa e documentata al percorso rieducativo), e il giudice può integrare l'istruttoria acquisendo informazioni da Procura nazionale antimafia, Procura distrettuale e Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica
  • La semplice partecipazione alle attività trattamentali o affermazioni di cambiamento soggettivo non sono di norma sufficienti a superare la presunzione di pericolosità per reati di forte coesione associativa; servono indicatori esterni e verificabili
  • In casi di cumulo che comprendono reati ostativi e non, la detenzione va imputata prioritariamente ai reati ostativi (cassazione e art. 657 c.p.p.), con conseguenze sul computo dei tempi e sull'applicabilità di regimi più restrittivi
  • I motivi di impugnazione devono essere autosufficienti e specifici: censure generiche o riferimenti non documentati a precedenti atti rendono il ricorso inammissibile

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