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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 18192/2026 del 20/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza che aveva confermato la custodia cautelare in carcere per concorso in estorsione con l'aggravante dell'uso del metodo mafioso. I motivi svolti erano: (1) censura della qualificazione della condotta come estorsione anziché come esercizio arbitrario delle proprie ragioni, con richiesta di riconsiderazione della capacità dimostrativa delle conversazioni WhatsApp e degli altri elementi probatori; (2) contestazione della sussistenza dell'aggravante del "metodo mafioso", sostenendo che atteggiamento arrogante e minacce non bastino a provarla e che le evocazioni di "ulteriori persone" non provassero il richiamo a una forza mafiosa; (3) vizio di motivazione circa l'adeguatezza della misura cautelare, ritenuta apodittica e non giustificata da concreti elementi di necessità del carcere.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto inammissibile la richiesta di riconsiderazione del valore probatorio degli elementi (la Cassazione non può riesaminare il merito probatorio, ma solo la coerenza logica della motivazione); ha confermato che il Tribunale aveva adeguatamente motivato l'inquadramento in estorsione rilevando l'assenza di un diritto azionabile in giudizio a giustificare le pretese e le minacce rivolte anche a terzi. Sul secondo motivo la Corte ha dichiarato manifestamente infondato il ricorso, ribadendo i principi secondo cui l'aggravante dell'uso del metodo mafioso non richiede la prova di una associazione mafiosa o dell'appartenenza dell'autore: è sufficiente che minacce e modalità evochino la forza intimidatrice tipica dell'agire mafioso; nel caso concreto il Tribunale aveva evidenziato elementi (accompagnatori, trattenimento del cellulare, osservazione da auto, riferimenti ai precedenti e a vicinanza a famiglie 'ndranghetiste) che giustificavano l'aggravante. Sul terzo motivo la Corte ha ritenuto la motivazione del Tribunale adeguata nel ritenere insufficienti misure meno afflittive, considerata la pericolosità del ricorrente. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare 3.000 euro alla Cassa delle ammende per colpa nella determinazione della causa di inammissibilità; non è disposta la rimessione in libertà.

Norme richiamate

  • art. 610 c.p.p. comma 5 e art. 611 c.p.p. comma 1-bis

    Norme procedurali richiamate per dire che il procedimento si è svolto con contraddittorio scritto senza trattazione orale, in assenza di richiesta nei termini.

  • art. 581 c.p.p.

    Norma citata nel motivo di ricorso: attiene ai vizi di motivazione e alle impugnazioni; la Corte richiama i limiti del sindacato in Cassazione sulla valutazione delle prove.

  • art. 629 c.p.p.

    Norma richiamata dal ricorrente nella censura (come presunta violazione di legge); la decisione evidenzia che la rilettura degli elementi probatori non rientra nella funzione della Cassazione.

  • art. 393 c.p.p.

    Norma processuale evocata nel ricorso; la Corte non accoglie rilievi che implichino rivalutazione del merito probatorio.

  • art. 416‑bis, comma 1 c.p.

    Disposizione sull'aggravante del "metodo mafioso": la Corte conferma che per l'applicazione non è necessario provare l'esistenza concreta di una associazione mafiosa né l'appartenenza dell'autore; rileva il carattere oggettivo delle modalità intimidatorie che richiamano la forza mafiosa.

  • art. 275 c.p.p.

    Norma richiamata dal ricorrente in relazione alla misura cautelare; la Corte ritiene invece che il Tribunale abbia adeguatamente motivato l'ostatività di misure meno afflittive.

  • art. 616 c.p.p.

    Norma che autorizza la condanna alle spese per ricorso inammissibile; applicata per condannare il ricorrente alle spese del procedimento.

  • art. 94, comma 1‑ter, disposizioni attuative c.p.p.

    Norma invocata per gli adempimenti relativi alla mancata rimessione in libertà a seguito del provvedimento; la Corte dispone gli adempimenti di cancelleria.

  • principio giurisprudenziale sulla limitazione del sindacato di merito in Cassazione

    Richiamato dalla Corte (ex giurisprudenza: Sez. 6 n. 13809/2015 ecc.): la Cassazione non può sostituirsi al giudice di merito nella valutazione della forza dimostrativa delle prove; può controllare la coerenza logica e l'aderenza alle fonti di prova della motivazione.

Massime di principio

  • La Cassazione non ammette ricorsi che chiedano una rivalutazione del merito probatorio: i motivi che si limitano a sollecitare diversa valutazione delle prove sono spesso inammissibili.
  • Per distinguere estorsione da esercizio arbitrario delle proprie ragioni occorre verificare: esistenza di un diritto azionabile in giudizio, direzione della violenza verso la sola persona tenuta ad adempiere, e il relativo elemento soggettivo; assenza di questi elementi tende a favorire la qualificazione in estorsione.
  • L'aggravante del "metodo mafioso" si configura anche senza prova di un'associazione mafiosa o dell'appartenenza dell'autore: modalità operative che richiamano la forza intimidatrice dell'organizzazione (accompagnatori, sorveglianza, evocazione di "altri" o della forza criminale, comportamento volto a instillare terrore nella vittima) possono essere sufficienti.
  • Le minacce rivolte a terzi o alla famiglia della vittima e l'uso di modalità intimidatorie collettive (osservazione da auto, presenza di persone di supporto) rafforzano l'ipotesi estorsiva e l'applicazione dell'aggravante mafiosa.
  • La scelta della custodia cautelare in carcere è giustificabile quando il giudice ritiene che misure meno afflittive non siano idonee a limitare concretamente i margini di azione dell'indagato e quando emergono segnali di pericolosità ostativi all'affidamento all'auto-contenimento; la motivazione deve spiegare l'inidoneità delle alternative.
  • Chi propone ricorso per Cassazione deve rispettare il principio di autosufficienza delle censure e formulare argomentazioni rivolte a vizi di diritto o a carenze logico‑motivazionali, non semplici richieste di diversa valutazione delle prove; altrimenti il ricorso può essere dichiarato inammissibile e sanzionato.

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