Cassazione Penale, Sentenza n. 29682/2025 del 25/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza del Tribunale di Napoli Nord che aveva dichiarato inammissibile la sua costituzione di parte civile per "carenza di un requisito richiesto dalla legge a pena di inammissibilita". Il Tribunale, richiamando orientamenti delle Sezioni Unite e la riforma (d.lgs.150/2022), aveva ritenuto non piu sufficiente il mero richiamo al capo di imputazione e richiesto una precisa indicazione della causa petendi. Il ricorso in Cassazione contestava: 1) motivazione apparente del provvedimento (copia/incolla della pronuncia delle Sezioni Unite, senza applicazione al caso concreto); 2) errata applicazione della Riforma Cartabia poiche la denuncia-querela era anterior alla data di applicazione delle nuove disposizioni e quindi sarebbe dovuta applicarsi la previgente disciplina; 3) violazione del contraddittorio per non aver consentito la discussione sull'eccezione di inammissibilita.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo che l'ordinanza dibattimentale che esclude la costituzione di parte civile non sia impugnabile in Cassazione se non quando sia caratterizzata da abnormita. La Corte ha spiegato che l'abnormita ricorre solo in presenza di contenuto talmente incongruo da essere avulso dall'ordinamento (carenza di potere in astratto o in concreto, o effetto di stasi funzionale del processo). Nel caso di specie non era dedotta né riscontrabile l'abnormita: il Tribunale ha esercitato un potere compatibile con la sua funzione e l'ordinanza non ha determinato una stasi irrimediabile del processo; inoltre la presunta violazione del contraddittorio, pur rilevante, non rende automaticamente il provvedimento abnorme. Conseguentemente il ricorso è stato respinto e il ricorrente condannato alle spese processuali e a una sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
d.lgs. 150/2022 ("Riforma Cartabia")
applicazione dal 29/12/2022 e modifica dell'art.78 c.p.p.
La Riforma è stata richiamata dal Tribunale per sostenere l'esigenza di una piu precisa indicazione della causa petendi nella costituzione di parte civile; la Corte di Cassazione ha pero osservato che la Riforma non ha inciso sul principio relativo all'impugnabilità dell'ordinanza di esclusione della parte civile in Cassazione
art. 78, comma 1, lett. d) cod. proc. pen.
requisiti della costituzione di parte civile
Riguarda i requisiti formali della costituzione di parte civile; il Tribunale ha interpretato la norma alla luce della Riforma come implicante maggiore specificita nella indicazione della causa petendi
art. 163, comma 3, n. 4 cod. proc. civ.
esposizione chiara e specifica delle ragioni della domanda agli effetti civili
Utilizzato dal Tribunale in via analogica per richiedere che la domanda di liquidazione del danno in sede penale esponga chiaramente la causa petendi, similmente a quanto richiesto nel processo civile
art. 111, comma 2 Cost.
principio del contraddittorio
Il ricorrente ha invocato la violazione del contraddittorio per non aver potuto discutere l'eccezione; la Corte ha ritenuto che, pur costituendo violazione delle garanzie, non renda automaticamente il provvedimento abnorme ai fini dell'impugnabilita immediata in Cassazione
norme sul contraddittorio in udienza
Richiamata in relazione alla censura per mancato contraddittorio; la Corte ha osservato che la sua violazione non determina automaticamente abnormita del provvedimento
art. 568, comma 1 cod. proc. pen.
regime tassativo dei mezzi di impugnazione
Fondamento per il principio secondo cui non ogni decisione intermedia è impugnabile in Cassazione e per l'esclusione dell'impugnabilita ordinaria dell'ordinanza che esclude la parte civile salvo abnormita
conseguenze della declaratoria di inammissibilita e sanzioni
Norma applicata per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma a favore della cassa delle ammende in caso di inammissibilita
giurisprudenza delle Sezioni Unite (es. Sez. U n. 38481/2023, Sez. U n. 12/1999)
precedenti richiamati nella decisione
La Corte ha richiamato consolidata giurisprudenza secondo cui i provvedimenti circa l'ammissione della costituzione di parte civile non sono impugnabili in Cassazione salvo abnormita; la giurisprudenza definisce i requisiti e le categorie dell'abnormita
Massime di principio
- Un'ordinanza che dichiara inammissibile la costituzione di parte civile non è normalmente impugnabile in Cassazione; l'impugnazione è ammessa solo se si deduce e dimostra l'abnormità del provvedimento (carenza di potere strutturale o esercizio del potere in situa zione radicalmente diversa, o effetto di stasi funzionale del processo).
- La nozione di abnormità è stretta: non basta contestare errori di diritto o vizi motivazionali o violazioni del contraddittorio; va dimostrato che il provvedimento è totalmente avulso dall'ordinamento o paralizza il processo.
- Dopo la Riforma Cartabia occorre porre attenzione al contenuto della costituzione di parte civile: è prudente indicare con chiarezza la causa petendi e il nesso concreto tra condotta e danno; tuttavia la regola sull'impugnabilità dell'ordinanza di esclusione resta invariata.
- Se la denuncia/querela è anteriore alla data di applicazione delle nuove norme, occorre verificare la disciplina temporale; comunque, contestare l'applicazione della norma non garantisce l'accesso immediato alla Cassazione se non è dedotta l'abnormità.
- La violazione del contraddittorio va rilevata e fatta valere con i rimedi processuali idonei (eccezioni nel dibattimento, impugnazioni ordinarie previste dall'ordinamento, eventuale reclamo o nullità), non come sola base per un ricorso per Cassazione salvo casi estremi di abnormità.
- Prassi difensiva consigliata: depositare telematicamente una costituzione di parte civile completa e dettagliata (indicazione chiara della causa petendi, del nesso causale, elementi di danno), sollecitare l'ammissione in udienza e, se esclusa, valutare attentamente la strategia d'impugnazione puntando alla dimostrazione dell'abnormità se si intende ricorrere in Cassazione.
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