Cassazione Penale, Sentenza n. 16953/2023 del 20/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso deduceva violazione dell'art. 606, primo comma, lett. b), c.p.p. e vizio di motivazione per omessa risposta della Corte d'appello ai motivi aggiunti depositati in appello. In particolare l'imputato lamentava che la Corte di Lecce non aveva motivato in ordine alla mancata concessione della circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità prevista dall'art. 62, n. 4), c.p., dedotta solo con i motivi nuovi dell'appello; l'atto di appello originario invece verteva su richiesta di assoluzione per depenalizzazione e sulla riduzione della pena (al minimo edittale) anche tramite riconoscimento di circostanze attenuanti generiche e prevalenza sulle recidive per l'immediata confessione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Pur riconoscendo che la sentenza di appello non ha fornito una motivazione esplicita sul mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 4), c.p., la Corte ha ritenuto che i motivi nuovi di appello che introducono una circostanza attenuante non dedotta nel primo atto di impugnazione sono, di regola, inammissibili. La giurisprudenza di legittimità richiede che i motivi aggiunti riguardino questioni già investite dall'atto di appello originario; pertanto la doglianza del ricorrente, fondata su motivo nuovo non ammesso, non poteva sorreggere il ricorso per cassazione. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende per profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
art. 606, primo comma, lett. b), c.p.p.
Norma sulla motivazione del ricorso per cassazione e sui motivi di impugnazione: la censura era fondata su vizio di motivazione, ma la Cassazione pone limiti all'accoglimento se il motivo deriva da questioni nouvelle introdotte in appello non pertinenti all'atto di impugnazione originario.
Circostanza attenuante relativa alla special tenuità del danno patrimoniale: nella fattispecie è stata dedotta solo con motivi nuovi d'appello e la Corte ha ritenuto che non potesse essere validamente introdotta per la cassazione. L'omessa motivazione sulla sua esclusione non determina automaticamente la cassazione se il motivo è inammissibile.
Giurisprudenza Corte di Cassazione (Sez. U., n. 4683 del 25/02/1998; Sez. 2, n. 31278 del 15/05/2019; Sez. 1, n. 5182 del 15/01/2013; altre pronunce richiamate)
Principio consolidato: i motivi nuovi in appello devono riguardare capi o punti già investiti dall'impugnazione originaria; non è ammesso con motivi aggiunti introdurre una circostanza attenuante non dedotta in primo appello. Inoltre, l'omessa motivazione sui motivi nuovi non comporta automaticamente nullità, perché la Cassazione valuta se i motivi siano manifestamente infondati, non decisivi o comunque integrabili con la motivazione esistente.
Massime di principio
- I motivi nuovi introdotti in appello (motivi aggiunti) sono ammissibili solo se attengono a questioni già investite dall'impugnazione originaria; introdurre una nuova circostanza attenuante esclusivamente con i motivi aggiunti generalmente determina inammissibilità della relativa censura in cassazione.
- L'omessa esplicita motivazione della corte d'appello rispetto a un motivo nuovo non determina automaticamente l'annullamento: la Corte di cassazione verifica se il motivo sia manifestamente infondato, inammissibile o non decisivo, o se la motivazione esistente possa essere integrata.
- Il difensore deve porre nella comparsa di appello originaria tutte le censure rilevanti (comprese le circostanze attenuanti concrete) per non perdere la possibilità di farle valere in sede di legittimità.
- La deduzione tardiva di una nuova circostanza attenuante può esporre il ricorrente a dichiarazione di inammissibilità e al pagamento delle spese processuali; in casi di colpa nella determinazione dell'inammissibilità possono essere irrogate sanzioni (es. versamento alla Cassa delle ammende).
- In cassazione il controllo sulla motivazione di merito è limitato: la Corte può integrare la motivazione solo se le argomentazioni dei gradi precedenti consentono una ricostruzione coerente; altrimenti il vizio di omessa risposta a motivi nuovi può essere dichiarato inammissibile quando i nuovi motivi non erano proponibili.
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