Cassazione Penale, Sentenza n. 5353/2023 del 07/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per cassazione articolato in due motivi: 1) violazione di legge e vizio di motivazione perché la sentenza non avrebbe spiegato adeguatamente perché ritenere ingiurioso il comportamento del ricorrente, dato che egli non conosceva la persona offesa e apparteneva a reparto diverso; 2) violazione di legge perché la Corte di appello aveva condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali di entrambi i gradi nonostante il proscioglimento in primo grado ai sensi dell'art. 131-bis c.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il primo motivo, ritenendo che il compendio probatorio (messaggio WhatsApp offensivo collegato al contenzioso sulle chiavi degli alloggi e deposizione investigativa) giustificasse la decisione di merito. Ha invece accolto il secondo motivo: ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla statuizione che obbligava il ricorrente a pagare le spese processuali del primo grado, eliminando tale condanna ai sensi dell'art. 620, lett. 1), c.p.p.; per il resto il ricorso è stato respinto.
Norme richiamate
Norma richiamata quale base del proscioglimento in primo grado; indica che il giudice di primo grado ha disposto il proscioglimento del ricorrente secondo tale disposizione
art. 189, commi primo e secondo, cod. pen. milit. pace
Norma in base alla quale era stato originariamente ascritto il reato (fattispecie militare contestata: ingiuria/insulto in contesto militare)
Richiamato nel ragionamento sulle spese processuali: la disciplina delle spese nei vari gradi è rilevante per determinare se chi è prosciolto in primo grado debba sopportare le spese di quel giudizio
«chi nel giudizio di impugnazione riporta condanna penale è condannato alle spese dei precedenti giudizi, anche se in questi sia stato prosciolto»
Il comma 3 disciplina il caso in cui l'imputato venga condannato in sede di impugnazione: in tal caso può essere condannato alle spese dei precedenti giudizi; la Corte ha ritenuto tale richiamo improprio nel caso concreto alla luce del proscioglimento ai sensi dell'art. 131-bis
Norma procedurale utilizzata dalla Corte di Cassazione per eliminare la statuizione di condanna alle spese del primo grado (provvedimento di annullamento senza rinvio limitato alla statuizione sulle spese)
Massime di principio
- Se in primo grado l'imputato è prosciolto ai sensi dell'art. 131-bis c.p., una successiva condanna in appello non determina automaticamente l'obbligo di pagare le spese del primo grado: occorre valutare la corretta applicazione degli artt. 592 e 620 c.p.p.
- La valutazione dell'offesa compiuta tramite messaggi (es. WhatsApp) può fondarsi su criteri di verosimiglianza e sulle massime di esperienza; se il messaggio è collegato a un contenzioso e dimostra consapevolezza del destinatario, ciò può suffragare la qualificazione come ingiuria
- Una censura per vizio di motivazione richiede la dimostrazione di un travisamento probatorio o della mancata considerazione di fatti incontroversi tali da rendere illogica la decisione; la mera proposta di una ricostruzione alternativa non è sufficiente
- In situazioni analoghe, per ottenere l'esclusione delle spese di un grado di giudizio è importante richiamare espressamente le norme processuali che tutelano chi è stato prosciolto in quel grado (art. 592 e art. 620 c.p.p.) e documentare il titolo del proscioglimento
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