Cassazione Penale, Ordinanza n. 17471/2026 del 14/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (tribunale)
La controversia
Il soggetto in esecuzione della pena per furto aggravato, rapina ed evasione ha chiesto in sede di sorveglianza la concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale; il Tribunale ha invece ritenuto concedibile soltanto la detenzione domiciliare, sulla base della disponibilità di un domicilio idoneo presso l'abitazione della madre, ma ha negato l'affidamento in prova perché non riteneva formulabile una prognosi favorevole di non recidiva, valorizzando i plurimi precedenti, la ripetuta storia inframuraria e l'assenza di attività lavorativa. Nel ricorso per cassazione il condannato ha dedotto violazione di legge e vizi motivazionali, ma la Corte rileva che tali censure mirano in realtà a ottenere una nuova valutazione di merito degli elementi già apprezzati dal giudice di sorveglianza.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo che le doglianze fossero dirette a sollecitare una rivalutazione del merito estranea al giudizio di legittimità e che, comunque, la motivazione dell'ordinanza impugnata fosse adeguata e non manifestamente illogica. Conseguentemente ha posto a carico del ricorrente le spese processuali e il versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende, non essendo emersi elementi per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
La misura dell'affidamento in prova al servizio sociale richiede una prognosi favorevole di non recidiva; in mancanza di tale giudizio il beneficio può essere negato.
La disponibilità di un domicilio idoneo può giustificare la concessione della detenzione domiciliare, anche quando sia negato l'affidamento in prova.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato alle spese processuali e, salvo assenza di colpa, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità contro provvedimenti del tribunale di sorveglianza non è consentito richiedere una nuova valutazione del merito degli elementi già esaminati dal giudice di merito; sono ammissibili solo censure di violazione di legge o di motivazione nei limiti del controllo di legittimità.
- La concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale presuppone una prognosi positiva di non recidiva, che può essere negata quando il giudice valorizzi motivatamente precedenti penali, condotte inframurarie reiterate e mancanza di risorse lavorative o di stabilità sociale.
- La detenzione domiciliare può essere accordata anche in presenza di un giudizio negativo sull'affidamento in prova, se risulta un domicilio effettivamente disponibile e idoneo.
- L'inammissibilità del ricorso comporta, di regola, la condanna alle spese processuali e al pagamento della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, salvo che emerga assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
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