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Cassazione Civile, Ordinanza n. 35103/2021 del 17/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso, accettata dalla controparte, e ha dichiarato l’estinzione del processo ai sensi degli artt. 306, 390 e 391 c.p.c. Ha inoltre disposto la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti. La Corte ha anche escluso l’applicazione del c.d. doppio contributo unificato, osservando che la causa di inammissibilità era sopravvenuta.

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La società concessionaria ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Commissione tributaria regionale della Toscana che aveva confermato l’annullamento, disposto dal primo giudice, di un avviso di accertamento per TOSAP relativo all’annualità 2011 emesso nei confronti della società contribuente. Il ricorso era affidato a tre motivi, ma il testo dell’ordinanza non li riporta nel dettaglio. In pendenza del giudizio di legittimità, la ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso; la controparte ha aderito alla rinuncia e ha chiesto la compensazione delle spese.

Norme richiamate

  • art. 306 c.p.c.

    richiamato quale base normativa dell’estinzione del processo per rinuncia al ricorso accettata dalla controparte

  • art. 390 c.p.c.

    richiamato per la disciplina della rinuncia al ricorso per cassazione

  • art. 391 c.p.c.

    richiamato per gli effetti processuali della rinuncia e per la declaratoria di estinzione

  • D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater

    la Corte esclude il raddoppio del contributo unificato perché la causa di inammissibilità è sopravvenuta

  • Cass. n. 23175/2015

    citata a sostegno del principio secondo cui il doppio contributo non è dovuto quando la causa di inammissibilità sopravviene

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione, se accettata dalla controparte, determina l’estinzione del giudizio.
  • In caso di estinzione del giudizio per rinuncia concordata, il giudice può disporre la compensazione integrale delle spese di lite.
  • Il c.d. doppio contributo unificato non è dovuto quando la causa di inammissibilità del ricorso sia sopravvenuta rispetto alla proposizione dell’impugnazione.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

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