Cassazione Civile, Ordinanza n. 35103/2021 del 17/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso, accettata dalla controparte, e ha dichiarato l’estinzione del processo ai sensi degli artt. 306, 390 e 391 c.p.c. Ha inoltre disposto la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti. La Corte ha anche escluso l’applicazione del c.d. doppio contributo unificato, osservando che la causa di inammissibilità era sopravvenuta.
Esito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La società concessionaria ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Commissione tributaria regionale della Toscana che aveva confermato l’annullamento, disposto dal primo giudice, di un avviso di accertamento per TOSAP relativo all’annualità 2011 emesso nei confronti della società contribuente. Il ricorso era affidato a tre motivi, ma il testo dell’ordinanza non li riporta nel dettaglio. In pendenza del giudizio di legittimità, la ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso; la controparte ha aderito alla rinuncia e ha chiesto la compensazione delle spese.
Norme richiamate
richiamato quale base normativa dell’estinzione del processo per rinuncia al ricorso accettata dalla controparte
richiamato per la disciplina della rinuncia al ricorso per cassazione
richiamato per gli effetti processuali della rinuncia e per la declaratoria di estinzione
D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater
la Corte esclude il raddoppio del contributo unificato perché la causa di inammissibilità è sopravvenuta
Cass. n. 23175/2015
citata a sostegno del principio secondo cui il doppio contributo non è dovuto quando la causa di inammissibilità sopravviene
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, se accettata dalla controparte, determina l’estinzione del giudizio.
- In caso di estinzione del giudizio per rinuncia concordata, il giudice può disporre la compensazione integrale delle spese di lite.
- Il c.d. doppio contributo unificato non è dovuto quando la causa di inammissibilità del ricorso sia sopravvenuta rispetto alla proposizione dell’impugnazione.
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